Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14550 del 16/06/2010

Cassazione civile sez. II, 16/06/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 16/06/2010), n.14550

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO DI AGRIGENTO, in persona del

Dirigente pro-tempore, e, ove occorra, REGIONE SICILIANA, in persona

del Presidente pro-tempore, rappresentati e difesi, per legge,

dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliati presso gli Uffici

di questa in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrenti –

contro

C.S.;

– intimato –

avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento n. 153/06 depositata

il 22 febbraio 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16 marzo 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. Uccella Fulvio, che ha concluso

per l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il Tribunale di Agrigento, con sentenza depositata il 22 febbraio 2006, accogliendo il ricorso di C.S., ha annullato l’ordinanza-ingiunzione n. 02/0233, emessa dall’Ispettorato provinciale del lavoro di Agrigento in data 16 marzo 2005 e notificata in data 18 marzo 2005, con la quale era stata irrogata al ricorrente la sanzione amministrativa di Euro 516,46, per omessa comunicazione all’Ufficio competente dell’assunzione di un lavoratore entro cinque giorni dall’assunzione stessa;

che il Tribunale ha rilevato: che nel procedimento amministrativo conclusosi con l’irrogazione della sanzione non appaiono rispettate tutte le procedure prescritte dalla L. n. 689 del 1981, “con l’ovvia conseguenza, quindi, di una concreta lesione dei diritti di difesa dell’odierno opponente”; che il procedimento per l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione non si è concluso nel termine di trenta giorni, prescritto dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 2; che, in ogni caso, il provvedimento impugnato non risulta supportato da idonei elementi probatori, atteso che l’ente opposto non aveva fornito adeguata prova circa la violazione contestata;

che per la cassazione della sentenza impugnata l’Amministrazione indicata in epigrafe ha proposto ricorso, con atto notificato il 30 marzo-6 aprile 2007, sulla base di due motivi;

che l’intimato non ha resistito con controricorso.

Considerato che è fondato il primo motivo, con cui si deduce insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo del giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5;

che, per un verso, il Tribunale non indica quali risultanze processuali dimostrerebbero la violazione delle regole procedimentali previste dalla L. n. 689 del 1981, nè precisa quali procedure siano state nella specie non rispettate;

che, inoltre, avendo l’Amministrazione prodotto in giudizio il verbale di accertamento dell’INPS, facente piena prova fino a querela di falso, il primo giudice non spiega sotto quale profilo il provvedimento impugnato non sarebbe supportato da idonei elementi probatori;

che fondato è altresì il secondo motivo, con cui si lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 2 e della L. n. 689 del 1981, art. 28, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;

che, invero, la disposizione di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 2, comma 3, tanto nella sua originaria formulazione, applicabile ratione temporis, secondo cui il procedimento amministrativo deve essere concluso entro il termine di trenta giorni, quanto nella formulazione risultante dalla modificazione apportata dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 36-bis, convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, secondo cui detto termine è di novanta giorni, nonostante la generalità del testo legislativo in cui è inserita, è incompatibile con i procedimenti regolati dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell’interesse dell’incolpato, il rispetto di un termine cosi breve (Cass., Sez. Un., 27 aprile 2006, n. 9591);

che, pertanto, accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata al Tribunale di Agrigento, che la deciderà in persona di diverso magistrato;

che il giudice del rinvio provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Agrigento, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2010

 

 

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