Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14550 del 13/07/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14550 Anno 2015
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 8650-2014 proposto da:
MAINI MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA
GIULIANA 74, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE
PORPORA, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in
calce al ricorso;

– ricorrente contro
EQUITALIA SUD SPA, in persona del Responsabile del contenzioso
della Direzione Regionale Lazio, élettivarnente domiciliata in ROMA,
VIA F. P. DE’ CALBOLI, 60, presso lo studio dell’avvocato
SEBASTIANO DI BETTA, che la rappresenta e difende giusta
procura in calce al controricorso;

– controricorrente noncbè contro

Data pubblicazione: 13/07/2015

AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002;

intimata

avverso la sentenza n. 220/28/2013 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA del 10/07/2013, depositata

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/05/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI;
udito l’Avvocato Raffaele Porpora difensore della ricorrente che si
riporta agli scritti.
In fatto e in diritto.
Maini Mario propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la
sentenza resa dalla CTR Lazio n.220/28/13, depositata il 30.9.2013
Al giudice di appello dichiarava la novità della domanda di distrazione delle
spese avanzata dal difensore del contribuente e rigettava l’appello proposto
avverso la sentenza di primo grado che, nell’accogliere il ricorso contro la
cartella relativa a tassa automobilistica, aveva compensato le spese. Secondo la
CTR l’appello era infondato in ragione dell’esiguità del valore della causa
Con il primo motivo la parte ricorrente deduce il vizio di ultrapetizione in
relazione all’art.112 c.p.c. in relazione alla ritenuta novità della domanda di
distrazione delle spese del giudizio.
Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art.91 e dell’art. 92 c.p.c.,
nonchè degli artt.7,15 e 35 d.lgs.n.546/92.
La decisione impugnata non aveva motivato in ordine ai caratteri relativi alla
gravità ed eccezionalità voluti dal legislatore.
Equitalia Sud spa, costituitasi con controricorso, ha chiesto dichiararsi
l’inammissibilità e comunque l’infondatezza dei motivi di ricorso. Nessuna
difesa ha depositato l’Agenzia delle entrate.
La parte contribuente ha depositato memoria
Il primo motivo di ricorso è inammissibile, non avendo la parte ricorrente
impugnato la statuizione che ha ritenuto la novità della domanda di distrazione
per violazione di legge, ipotizzando al contrario un vizio di ultrapetizione non
intelligibile in relazione al contenuto della censura. Tale conclusione resiste alle
prospettazioni difensive esposte dalla parte ricorrente in memoria,
sostanzialmente rivolte a prospettare una situazione fattuale diversa da quella
risultante dagli atti processuali — rispetto al contenuto delle conclusioni adottate
dalla parte contribuente in sede di decisione del giudizio di appello- che non
può ovviamente passare al vaglio di questa Corte.
Il secondo motivo è invece manifestamente fondato.
Ed invero, nei giudizi soggetti alla disciplina dell’art. 92, secondo comma, cod.
proc. civ., come modificato dall’art. 2, primo comma, lett. a), della legge n. 263
Ric. 2014 n. 08650 sez. MT – ud. 21-05-2015
-2-

il 30/09/2013;

del 2005, ove non sussista reciproca soccombenza, è legittima la
compensazione delle spese processuali se concorrono “giusti motivi,
esplicitamente indicati nella motivazione”, dovendosi ritenere che tale esigenza
non sia soddisfatta quando il giudice abbia compensato le spese in
considerazione del “valore assai esiguo della causa”, che si traduce – in specie
ove l’importo delle spese sia tale da superare quello del pregiudizio economico
che la parte abbia inteso evitare agendo in giudizio facendo valere il proprio
diritto – in una sostanziale soccombenza di fatto della parte vittoriosa con
lesione del diritto di agire in giudizio e di difendersi ex art. 24 Cost., con
conseguente violazione di legge per l’illogicità. ed erroneità. delle motivazioni
addotte-cfr. Cass. n. 12893 del 10/06/2011 – .
Il giudice di appello non si è conformato al superiore principio.
In accoglimento del secondo motivo di ricorso, disatteso il primo, la sentenza
impugnata deve pertanto essere cassata con rinvio ad altra sezione della CTR
del Lazio anche per la liquidazione delle spese dell’intero giudizio.
P. Q . M.
La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.
Accoglie il secondo motivo, disatteso il primo. Cassa la sentenza impugnata
con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio anche per la liquidazione delle
spese dell’intero giudizio.
Così deciso il 21.5.2015 nella camera di consiglio della sesta sezione c vile in

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