Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14550 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 09/07/2020, (ud. 05/04/2019, dep. 09/07/2020), n.14550

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 14645 del ruolo generale dell’anno 2013

proposto da:

Agenzia delle dogane e dei Monopoli, in persona del direttore

generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12, è domiciliata;

– ricorrente –

contro

Enipower s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Marino per procura

speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in

Roma, via Oslavia, n. 30, presso lo studio dell’Avv. Fabrizio Gizzi;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia, n. 59/34/2012, depositata il giorno 11

giugno 2012;

udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 5 aprile 2019

novembre 2019 dal Consigliere Giancarlo Triscari;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore

generale Dott. Ettore Pedicini, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso;

uditi per l’Agenzia delle dogane l’Avvocato dello Stato Urbani Neri

Fabrizio e per la società l’Avv. Fabrizio Gizzi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Dall’esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle dogane aveva emesso nei confronti di Enipower s.p.a. un avviso di pagamento dell’accisa per addizionale provinciale, da essa non versata, in relazione alla fornitura di energica elettrica in favore di Arnoldo Mondadori Editore s.p.a. per gli anni 2001/2006; in particolare, la pretesa era fondata sulla circostanza che, una volta fornita l’energia elettrica in favore di Arnoldo Mondadori Editore s.p.a., questi, a sua volta, aveva locato parte dei propri locali a terzi, sicchè, ai fini del calcolo dei consumi globali sostenuti per la corretta applicazione dell’addizionale provinciale, non poteva cumularsi il consumo di energia elettrica di Arnoldo Mondadori Editore s.p.a. con quello dei soggetti locatari, superando, in tal modo, il limite massimo di consumo mensile di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6, comma 1, lett. c), sicchè Enipower s.p.a. era da considerarsi responsabile solidale con Arnoldo Mondadori Editore s.p.a.; avverso il suddetto atto impositivo aveva proposto ricorso la società contribuente, contestando, fra l’altro, il fondamento delle pretesa a suo carico, basata su una applicazione, ritenuta illegittima, del principio di solidarietà; la Commissione tributaria provinciale di Milano aveva accolto il ricorso; avverso la suddetta pronuncia l’Agenzia delle dogane aveva proposto appello, nel contraddittorio con la contribuente.

La Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l’appello, in particolare, ha precisato: in primo luogo, che la pretesa fatta valere nei confronti della contribuente trovava ragione nella ritenuta responsabilità solidale della medesima con Arnoldo Mondadori Editore s.p.a., essendo quest’ultima società obbligata in via principale al pagamento della maggiore imposta in esame; in secondo luogo, che, avverso la pretesa già fatta valere nei confronti di Arnoldo Mondadori Editore s.p.a., era stato proposto, da questa società, ricorso dinanzi alla Commissione tributaria di Milano che lo aveva accolto, con successiva conferma della sentenza dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva accertato che Arnoldo Mondadori Editore s.p.a. non vendeva, a propria volta, energia elettrica nei confronti dei soggetti terzi ai quali locava alcuni spazi immobiliari.

Inoltre, con riferimento alla controversia in esame, il giudice di appello ha ritenuto che: non poteva essere fatta valere, nei confronti della contribuente, alcuna responsabilità in via solidale con Arnoldo Mondadori Editore s.p.a., sia perchè, nel diverso giudizio, era stata esclusa la responsabilità in via principale di quest’ultima, sia perchè, nei confronti dell’amministrazione doganale, il rapporto tra questa e la contribuente era da considerarsi distinto rispetto a quello esistente tra la medesima e Arnoldo Mondadori Editore s.p.a.; erano, infine, da considerarsi infondate le ulteriori ragioni di censura proposte dall’Agenzia delle dogane.

Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso l’Agenzia delle dogane affidato a cinque motivi di censura, illustrato con successiva memoria, cui ha resistito Enipower s.p.a. depositando controricorso, illustrato con successiva memoria.

Il procedimento in esame era pervenuto all’attenzione di questa Corte all’udienza pubblica del 12 novembre 2018 nella quale si era disposto il rinvio per trattazione congiunta con il procedimento R.G.n. 20709/2011.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione degli artt. 112,163,183 e 189, c.p.c., anche in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18, 21 e 24 ed all’art. 24 Cost., per avere il giudice del gravame pronunciato su una questione, relativa alla insussistenza, nella fattispecie, del vincolo di solidarietà passiva tra Enipower s.p.a. e Arnoldo Mondadori Editore s.p.a., che non era stata prospettata nè in sede di ricorso introduttivo nè mediante motivi aggiunti, rilevando, quindi, di propria iniziativa (così come aveva fatto il giudice di primo grado), la mancanza dei presupposti della solidarietà e rigettando il motivo di appello con il quale l’Agenzia delle dogane aveva impugnato per ultrapetizione la sentenza del giudice di primo grado.

2. Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per le medesime ragioni prospettate con il primo motivo, qui riproposte sotto il diverso profilo della nullità della sentenza.

2.1. I motivi, che possono essere esaminati unitariamente, in quanto attengono alla medesima questione dell’esatta individuazione dei limiti entro cui il giudice del gravame poteva pronunciare, sono infondati.

In realtà, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, il giudice di appello ha espresso una propria valutazione in ordine al contenuto del ricorso di primo grado ed ha ritenuto che non erano state introdotte domande nuove in appello nè che vi fosse stata ultrapetizione della pronuncia impugnata e, a tal proposito, ha precisato che il giudice di primo grado si era pronunciato nei limiti del thema decidendum.

Sotto tale profilo, la pronuncia censurata ha motivato in ordine alla infondatezza della pretesa e, sebbene abbia posto a premessa la ritenuta sussistenza del vincolo di solidarietà, ha comunque ragionato, ponendolo come motivo centrale del ragionamento, in ordine alla autonomia dei rapporti esistenti, da un lato, tra Enipower s.p.a. e Arnoldo Mondadori Editore s.p.a., e, dall’altro, tra quest’ultima e i terzi, evidenziando che, una cosa è l’assolvimento degli obblighi gravanti su Enipower s.p.a., profilo non messo in discussione, ed altra è l’eventuale diverso profilo attinente alle obbligazioni gravanti su Arnoldo Mondadori Editore s.p.a., profilo autonomo e diverso, su cui si innesta, eventualmente, una diversa ragione di pretesa nei confronti della stessa, come avvenuto nel separato giudizio.

Si tratta di una questione che (stando al contenuto del ricorso di primo grado, come riprodotto a pag. 10 e 11 del presente ricorso) era stata espressamente prospettata dalla contribuente che, invero, aveva evidenziato che non sussisteva altro rapporto di fornitura di energia elettrica oltre a quello che legava Enipower a Arnoldo Mondadori Editore s.p.a., dovendosi quindi considerare autonomamente il successivo e distinto rapporto di locazione tra quest’ultima e i locatari, sicchè solo in relazione al primo doveva essere compiuto il calcolo della relativa addizionale.

In ogni caso, va evidenziato che, secondo questa Corte (Cass. civ., 11 marzo 2011, n. 5876), l’apprezzamento sulla sufficienza degli elementi ricavabili dalla domanda ai fini dell’individuazione dell’oggetto della stessa si basa su di una indagine di fatto riservata al giudice del merito e il giudice di legittimità è abilitato all’espletamento di indagini dirette al riguardo solo quando il giudice del merito abbia omesso l’indagine interpretativa sulla domanda, ma non quando l’abbia compiuta ed abbia motivatamente espresso il suo convincimento in ordine all’esito dell’indagine.

Peraltro, qualora il giudice del gravame, come nel caso di specie, ha dato la sua interpretazione sul contenuto della domanda proposta, la decisione è censurabile esclusivamente sotto i profili della violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale e della correttezza della motivazione, secondo i limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), posto che l’interpretazione del contenuto e della portata della domanda integra un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, come tale, non sindacabile in sede di legittimità.

3. Con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione dell’art. 1292 c.c., del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 64, del D.Lgs. n. 504 del 1995, artt. da 52 a 55, del D.L. n. 511 del 1988, art. 6, anche in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 64 e ai principi generali delle imposte di consumo nonchè all’art. 12, comma 1, delle disp. gen., per non avere ritenuto sussistente la responsabilità di Enipower s.p.a. nel mancato pagamento dell’addizionale provinciale per l’energia elettrica da essa fornita a Arnoldo Mondadori Editore s.p.a., in parte utilizzata da terzi per effetto dei contratti di locazione di parte degli immobili.

3.1. Il motivo è fondato, per quanto di ragione.

Va, in primo luogo, disattesa l’eccezione di inammissibilità del presente motivo di ricorso proposta dalla controricorrente e basata sulla ritenuta contraddittorietà della linea argomentativa seguita, fondata ora sul concetto di obbligazione solidale ora su quello della sostituzione di imposta, profili, peraltro, ritenuti contrastanti con le premesse normative svolte in apertura del motivo in esame.

In realtà, va osservato che il presente motivo di censura è sostanzialmente incentrato sulla erronea configurazione del ruolo assunto nella fattispecie da Enipower s.p.a., in quanto si sostiene che se, da un lato, Arnoldo Mondadori Editore s.p.a., avendo non correttamente dichiarato di avere diritto all’agevolazione (avendo cumulato al proprio consumo quello dei terzi locatari, in tal modo superando il limite massimo di 200.000 kw/h di consumo mensile), deve essere considerato obbligato principale, d’altro lato, Enipower s.p.a., in quanto soggetto passivo d’imposta, deve essere tenuto a rispondere in via solidale, atteso il ruolo dalla stessa assunto di sostituto di imposta di Arnoldo Mondadori Editore s.p.a..

Sebbene, invero, non sia corretta la configurabilità, nel caso di cessione di energia elettrica, di un rapporto di sostituzione di imposta (vd. Cass. civ., 19 aprile 2013, n. 9567), come postulato dalla ricorrente, tuttavia, quel che rileva, tenuto conto del contenuto complessivo del motivo di censura in esame, è la circostanza che, comunque, è la violazione delle previsioni normative di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995, artt. 52 e ss., che è stata prospettata, sotto il profilo, in particolare, della non corretta esclusione della responsabilità di Enipower s.p.a., individuata quale soggetto passivo dell’obbligazione di pagamento dell’addizionale provinciale in esame.

3.2. Va, quindi, considerato che, nella fattispecie, la particolarità della vicenda risiede nel fatto che Enipower s.p.a. ha venduto energia elettrica in favore di Arnoldo Mondadori Editore s.p.a. la quale, a propria volta, ha concesso in locazione parte dei locali a terzi: il consumo calcolato ai fini del pagamento dell’addizionale provinciale è stato commisurato tenendo conto, in modo unitario, del complessivo utilizzo di energia elettrica sia di Arnoldo Mondadori Editore s.p.a. che dei terzi locatari, sicchè, proprio a seguito di questo conteggio unitario, non è stata corrisposta l’addizionale per l’energia elettrica complessivamente consumata in misura superiore al limite di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6, comma 1, lett. c) e, in ciò, risiede la pretesa fatta valere dall’amministrazione finanziaria.

Preme evidenziare, a tal proposito, che il giudice del gravame ha ritenuto di dovere distinguere i rapporti sussistenti tra Enipower s.p.a. e Arnoldo Mondadori Editore s.p.a., da un lato, e quello, successivo, tra quest’ultima società ed i terzi ai quali erano stati dati in locazione parte degli immobili.

In particolare, nella motivazione della sentenza, si precisa che Enipower s.p.a., essendo il soggetto passivo di imposta, è tenuto al versamento dell’addizionale provinciale, ma la circostanza che Arnoldo Mondadori Editore s.p.a. avesse cumulato il proprio consumo con quello dei soggetti, cui parte degli immobili erano stati locati, costituirebbe una circostanza a sè stante, idonea, eventualmente, a instaurare un autonomo rapporto tra quest’ultima società e l’amministrazione doganale, non coinvolgendo, comunque, alcun profilo di responsabilità di Enipower s. p. a..

E’ questo passaggio motivazionale della pronuncia censurata, innestato sulla considerazione di una pluralità di rapporti, di per sè autonomi, nell’ambito dell’operatività del tributo in esame, che non è conforme a legge: lo stesso postula, non correttamente, che Arnoldo Mondadori Editore s.p.a., acquirente dell’energia elettrica da Enipower s.p.a., nel momento in cui si è interposta nel rapporto di fornitura, consentendo ai propri affittuari di potere utilizzare parte dell’energia elettrica ad essa ceduta da Enipower s.p.a., ha fatto venire meno ogni profilo di responsabilità da parte di Enipower s.p.a. e, quindi, la soggettività passiva della medesima.

3.3. Va quindi precisato che, con riferimento alla questione della individuazione della soggettività passiva dell’obbligazione di pagamento dell’accisa, questa Corte (Cass. civ., 5 giugno 2020, n. 10684) ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di accise sull’energia elettrica, il soggetto passivo, ossia colui che ha realizzato uno dei fatti generatori dell’imposta, è tenuto al pagamento dei diritti di accisa all’atto della fatturazione al consumatore finale, o quando si accerti che non si sono verificate le condizioni di consumo per poter beneficiare di un’aliquota ridotta o di un’esenzione, o comunque all’atto dell’immissione in consumo, mentre le cessioni intermedie, che non abbiano realizzato la condizione di esigibilità, hanno rilevanza privatistica, nell’ambito di un fenomeno economico al quale è estranea l’amministrazione finanziaria. Più ampio del novero dei soggetti passivi dell’imposta è quello degli obbligati al pagamento di essa, che rispondono del debito d’imposta, pur non avendone realizzato i fatti generatori, qualora nei loro confronti se ne sia verificata la condizione di esigibilità”.

3.4. La pronuncia sopra indicata fonda l’affermazione del principio di diritto sulle seguenti considerazioni: a) la peculiarità della struttura dell’accisa impone di compiere una distinzione tra, da un lato, il presupposto impositivo, o fatto generatore dell’obbligazione tributaria, e, dall’altro, il presupposto di esigibilità, ossia l’immissione in consumo; b) il consumo rileva esclusivamente come destinazione del bene prodotto (o importato), ai fini dell’esigibilità di un’obbligazione tributaria già sorta sin dal momento della fabbricazione (o dell’importazione); c) i fatti generatori dell’obbligazione identificano soggetti ben determinati, coerentemente con la caratterizzazione tipologica delle accise che postula, per poter risultare efficace e garantire un gettito costante all’erario, la concentrazione del controllo (in termini, Cass., sez. un., 31 dicembre 2018, n. 33687; 19 aprile 2013, n. 9567; 6 agosto 2014, n. 17627 e, tra le ultime, 1 febbraio 2019, n. 3050; 24 maggio 2019, n. 14200; 4 giugno 2019, n. 15199; 30 ottobre 2019, nn. 27791 e 27792); d) ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 53, nel testo anteriore alla novella disposta dal D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, art. 1, comma 1, lett. n), sono “…considerati fabbricanti, ai fini dell’imposizione, gli acquirenti di energia elettrica: a) che l’acquistano per farne rivendita…”; e) anche le ditte acquirenti di energia elettrica, per farne rivendita o per uso proprio, devono essere titolari di un’officina di energia elettrica; f) i fatti generatori del tributo non sono stati modificati dalla novella di cui al D.Lgs. n. 26 del 2007 che, nel modificare l’art. 53 TUA, ha previsto che “obbligati al pagamento dell’accisa sull’energia elettrica sono: a) i soggetti che procedono alla fatturazione elettrica ai consumatori finali, di seguito indicati come venditori”, sicchè la nuova disciplina, riproducendo la struttura e la funzione dei precedenti prelievi e modificando, in applicazione della sopravvenuta direttiva comunitaria, solo il momento della loro esigibilità, non ha alterato la natura di imposte di produzione propria delle previgenti accise; g) anche la disciplina unionale successivamente intervenuta, in particolare la direttiva del Consiglio n. 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in vigore dal 15 gennaio 2009, nel sostituire la direttiva n. 92/12/CEE, ha ribadito che “I prodotti sottoposti ad accesa sono soggetti a tale imposta all’atto: a) della loro fabbricazione, compresa, se applicabile, l’estrazione, nel territorio della Comunità; b) della loro importazione nel territorio della Comunità” (art. 2) e che “L’accisa diviene esigibile al momento e nello Stato membro dell’immissione in consumo” (art. 7, par. 1), inteso, per “immissione in consumo” anche “lo svincolo(…) da un regime di sospensione dall’accisa” (art. 7, par. 2, lett. a), sicchè è stato ribadito che l’obbligazione tributaria sorge già con la “fabbricazione” (o estrazione) e, fino al momento della sua “esigibilità”, l’accisa è assoggettata ad un “regime di sospensione” (art. 4); h) I novellati del D.Lgs. n. 504 del 1995, artt. 52 e 53, non derogano, perchè non possono, alle regole generali sui fatti generatori dell’imposta, dei quali in particolare rileva la “fabbricazione”, ossia la produzione (e le attività a questa equiparate), e che identificano i soggetti passivi in senso proprio; i) La “fatturazione elettrica al consumatore finale” (ex art. 53, nuovo testo, del medesimo decreto) determina l’esigibilità dell’obbligazione tributaria già sorta in virtù della produzione dell’energia.

3.5. Proprio in considerazione della struttura dell’imposta in esame secondo quanto previsto dalla disciplina normativa in esame, l’individuazione del soggetto passivo è basata su specifici fatti generatori dell’obbligazione, dei quali, in particolare, rileva la “fabbricazione”, ossia la produzione (e le attività a questa equiparate).

Pertanto, i fatti generatori dell’obbligazione di pagamento dell’accisa identificano soggetti ben determinati, coerentemente con la caratterizzazione tipologica delle accise che postula, per poter risultare efficace e garantire un gettito costante all’erario, la concentrazione del controllo.

Ed invero, in coerenza con la caratterizzazione tipologica delle accise, che postula, per poter risultare efficace e garantire un gettito costante all’erario, la concentrazione del controllo su pochi soggetti, il rivenditore di energia deve disporre di un’officina di acquisto e deve individuare, nel rapporto con l’amministrazione finanziaria, i consumi assoggettati a imposta e segnalare quelli che ne sono esclusi perchè non ricompresi nella fattispecie impositiva (Cass. civ., 19 giugno 2008, n. 16612).

D’altro lato, proprio la struttura dell’imposta in esame, caratterizzata dall’essere stata configurata quale imposta di produzione per la quale il momento generativo del presupposto impositivo è individuato nel fatto consistente nella produzione e fabbricazione, ed in cui, inoltre, il momento del consumo è identificato quale condizione di esigibilità, comporta che (come affermato dalla pronuncia sopra citata (Cass. civ., 5 giugno 2020, n. 10684) i meri passaggi commerciali a soggetti non titolari di officine di energia elettrica, che peraltro non determinino i presupposti per l’esigibilità dell’imposta, sono fiscalmente irrilevanti, in quanto hanno natura contrattuale, ponendosi su un piano distinto rispetto a quello tributario, con la conseguenza che l’intermediario non acquisisce la qualità di soggetto passivo che spetta unicamente al produttore.

Pertanto, in linea con quanto ritenuto dalla suddetta pronuncia (Cass. civ., 5 giugno 2020, n. 10684) non possono essere condivise le considerazioni (espresse, in particolare, da Cass. civ., Ordd. 20 settembre 2017, nn. 21816, 21821 e 21824, nonchè Cass. civ., 22 settembre 2017, n. 22158), in base alle quali rilevante sarebbe l'”intermediazione nello scambio dell’energia elettrica”, in aderenza a categorie proprie della dottrina economica e che la riforma del 2007, in attuazione della direttiva n. 2003/96/CE, sarebbe volta a “evitare di limitarne il campo di applicazione a specifiche figure contrattuali”, perchè, in definitiva, “il…fatto generatore è solo l’erogazione per il consumo”, sicchè quel che rileverebbe sarebbe la sostanza dell’operazione economica considerata, anche al fine di evitare fenomeni elusivi.

In realtà, si è visto che, invece, che anche in relazione all’energia elettrica, la struttura e il regime dell’accisa sono quelli generali, che la direttiva n. 2003/96/CE non ha modificato, limitandosi a incidere sulla sola condizione di esigibilità. Inoltre, di per sè, la sostanza economica dell’operazione, con riguardo all’intermediazione nello scambio dell’energia, decisiva per altri tributi, come l’iva, è estranea al sistema delle accise, nell’ambito del quale non assume rilievo in sè la cessione di beni o prestazione di servizi compiuta nell’esercizio di un’attività economica.

Nella fattispecie, la sentenza cesurata, ed il fatto è incontestato, ha accertato che Enipower s.p.a. vendeva energia elettrica a Arnoldo Mondadori Editore s.p.a., fatturando il consumo di energia elettrica, e che questa, a propria volta, affittava parte dei locali a terzi i quali la utilizzavano per consumi propri.

Sicchè, il fatto generatore dell’imposta risulta realizzato da Enipower s.p.a., quale soggetto fornitore che ha emesso la fattura in relazione ai consumi realizzati dai consumatori finali.

Non rileva, peraltro, al fine di escludere la individuazione della soggettività passiva di Enipower s.p.a. la circostanza, valorizzata dal giudice del gravame, secondo cui la soggettività passiva sarebbe limitata unicamente al rapporto tra di essa e Arnoldo Mondadori Editore s.p.a., essendo distinto e diverso quello, successivo, tra quest’ultima società ed i terzi ai quali erano stati dati in affitto i locali.

Tale affermazione è errata, in quanto non tiene conto della peculiarità della struttura dell’imposta in esame, caratterizzata, come evidenziato da questa Corte (Cass. civ., 5 giugno 2020, n. 10684 cit.,) dalla distinzione tra fatto generatore dell’imposta, cui si collega l’individuazione della soggettività passiva, e condizione di esigibilità del tributo, in cui il consumo rileva esclusivamente come destinazione del bene prodotto (o importato), ai fini dell’esigibilità di un’obbligazione tributaria già sorta sin dal momento della fabbricazione (o dell’importazione).

Ne consegue che, una volta accertato che il fatto generatore è riconducibile a Enipower s.p.a., non può costituire ostacolo alla individuazione di essa quale soggetto passivo di imposta la circostanza che, a propria volta, Arnoldo Mondadori Editore s.p.a. si sia frapposta, quale soggetto intermediario, tra la suddetta società ed i consumatori finali, cioè le ditte affittuarie alle quali erano stati dati in locazione parte degli immobili.

3.6. Ne consegue che, ricondotta la vicenda in esame nell’ambito dell’unicità del rapporto conseguente alla cessione di energia

elettrica da parte di Enipower s.p.a. in favore di Arnoldo Mondadori Editore s.p.a., con l’identificazione della prima società quale soggetto passivo dell’imposta anche in relazione all’energia elettrica consumata dai terzi locatari di parte degli immobili, quali consumatori finali, non correttamente il giudice del gravame ha ritenuto illegittima la pretesa fatta valere nei confronti di Enipower s.p.a..

3.7. Parimenti non corretta è la considerazione del giudice del gravame in ordine alla non responsabilità di Enipower s.p.a. per il mancato pagamento dell’addizionale provinciale, fondata sulla considerazione che “nessuno contesta che Enipower non abbia retrocesso quanto ricevuto da Mondadori. Si contesta che Mondadori doveva pagare di più; ebbene in ciò sta la possibilità di azione del Fisco contro Mondadori che, come visto, è stata respinta”.

Proprio la polarizzazione su pochi e predeterminati soggetti della soggettività passiva nel pagamento dell’addizionale provinciale è finalizzata ad individuare esattamente il soggetto tenuto alla corretta liquidazione dell’imposta.

Ed invero, il D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 56, nel testo applicabile all’epoca dei fatti, prevedeva, che: “l’imposta è versata dal soggetto passivo direttamente in tesoreria, con diritto di rivalsa sui consumatori e in ogni bolletta di pagamento rilasciata dal soggetto passivo ai consumatori vanno riportati i quantitativi di energia elettrica forniti e la liquidazione dell’imposta e relative addizionali, con le singole aliquote applicate”.

Ciò evidenzia la possibilità del soggetto passivo di verificare la sussistenza dei presupposti per le agevolazioni o per le esenzioni e pone l’Agenzia nelle condizioni di liquidare l’imposta e di svolgere i propri controlli.

Inoltre, il soggetto passivo deve presentare la dichiarazione di consumo annuale (fatta eccezione per coloro che versino anticipatamente l’imposta dovuta mediante canone di abbonamento). E la dichiarazione, “oltre alle indicazioni occorrenti per l’individuazione della ditta (denominazione, sede, ubicazione dell’officina, codice fiscale e numero della partita I.V.A.), deve contenere tutti gli elementi necessari per l’accertamento del debito d’imposta” (D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 55, comma 5, nel testo antecedente al 2007, riprodotta e integrata dall’art. 53, comma 8, nel testo novellato nel 2007).

3.8. Dunque, la qualifica di soggetto passivo di Enipower s.p.a. imponeva allo stesso l’obbligo di verifica della corretta determinazione dell’imposta in esame e, quindi, anche dell’eventuale non corretto cumulo dell’energia elettrica consumata da Arnoldo Mondadori Editore s.p.a. con quella dei soggetti locatari, ai fini del superamento del limite di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6, comma 1, lett. c).

3.9. Con riferimento a questo ultimo profilo, va evidenziato che, secondo il costante orientamento di questa Corte (da ultimo, 12 febbraio 2019, n. 4037) “In tema di imposta erariale sul consumo dell’energia elettrica, l’addizionale provinciale, prevista dal D.L. n. 511 del 1988, art. 6, in ordine a qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, fino al limite massimo di 200.000 chilowattora di consumo al mese, si applica in relazione a ciascun distinto punto di acquisto dell’energia, anche se una pluralità di essi facciano capo ad un medesimo soggetto giuridico esercente un’unitaria attività produttiva, posto che il D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 54, comma 3 – unica disposizione relativa all’officina delle imprese acquirenti di energia elettrica per farne rivendita o uso proprio – facendo riferimento alle linee di distribuzione, ha riguardo ad una situazione sovrapponibile a quella descritta dal precedente comma 2, che, relativamente al fabbricante, prevede la figura delle officine distinte perchè esercitate in luoghi distinti, anche se messi in comunicazione attraverso un’unica linea di distribuzione, rendendo rilevante il luogo di fornitura dell’energia”. Sicchè, la circostanza che Arnoldo Mondadori Editore s.p.a. ha locato a terzi parte dei propri immobili, con fruizione autonoma dell’energia elettrica da parte di ciascun singolo locatario, non poteva correttamente comportare il cumulo del consumo di energia ai fini del superamento del limite di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6, comma 1, lett. c).

4. Con il quarto motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1995, artt. da 52 a 55, del D.L. n. 511 del 1988, art. 6, anche in relazione ai principi generali delle imposte di consumo; dell’art. 12, comma 1, delle disp. gen., per avere ritenuto che Arnoldo Mondadori Editore s.p.a. poteva legittimamente cumulare i consumi delle ditte locatarie nell’unica utenza ad essa intestata, superando in tal modo la soglia di esenzione.

5. Con il quinto motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia e per omessa considerazione di elementi decisivi per il giudizio.

In particolare, la ricorrente censura la sentenza per avere dapprima dichiarato, in sede di ricostruzione in fatto, che, in base alla diversa controversia relativa alla pretesa fatta valere nei confronti di Arnoldo Mondadori Editore s.p.a., l’imposta in esame non sarebbe dovuta, e, successivamente, affermato che vi era stato un separato consumo di energia elettrica da parte di soggetti terzi, che avevano corrisposto l’accisa alla suddetta società. Lamenta, inoltre, la mancata considerazione dei presupposti relativi al rapporto di imposta ai fini della qualificazione di fabbricante di energia elettrica e di titolarità di officina di produzione.

I suddetti motivi sono assorbiti dall’accoglimento del terzo motivo di ricorso.

6. In conclusione, sono infondati il primo e secondo motivo di ricorso, è fondato il terzo, assorbiti il quarto e il quinto, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata e il rigetto del ricorso originario.

Con riferimento alle spese di lite, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite dei giudizi di merito; parte controricorrente, inoltre, è tenuta al pagamento delle spese di lite del presente giudizio.

PQM

La Corte:

accoglie il terzo motivo di ricorso, infondati il primo e il secondo, assorbiti il quarto e il quinto, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario.

Compensa interamente tra le parti le spese di lite dei giudizi di merito, condanna la controricorrente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in complessive Euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

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