Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14550 del 04/07/2011

Cassazione civile sez. I, 04/07/2011, (ud. 16/05/2011, dep. 04/07/2011), n.14550

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – rel. Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14756/2008 proposto da:

C.M. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato TERNULLO Francesco,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.R.;

– intimata –

avverso il provvedimento della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositato

il 19/02/2008, n. 557/07 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

16/05/2011 dal Presidente Dott. CORRADO CARNEVALE;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato CASELOTTI MAURO, in proprio, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’avv. C.M. – con atto notificato alla signora R. R. ai sensi della L. 27 gennaio 1994, n. 53, art. 3 – ha impugnato con ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, l’ordinanza in data 19 febbraio 2008 della Corte di Appello di Bologna con cui è stata respinta la sua istanza per la fissazione dell’udienza di comparizione e del termine per rinnovare la notificazione dell’atto di appello, mancante nell’originale dell’indicazione della prima udienza, notificato alla signora R.R. per la riforma della sentenza 14 febbraio 2006 del Tribunale di Piacenza che aveva rigettato la domanda da lui proposta nei confronti della stessa signora R..

Quest’ultima non ha notificato controricorso.

All’udienza di discussione, prima della relazione, il ricorrente ha prodotto l’avviso di ricevimento relativo alla notificazione del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La produzione, ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., dell’avviso di ricevimento del ricorso notificato a mezzo del servizio postale a norma della L. 27 gennaio 1994, n. 53, art. 3, ha consentito l’accertamento della validità della notificazione del ricorso, stante la mancata notificazione del controricorso da parte della signora R., la quale non ha poi svolto in questa sede alcun’altra attività difensiva.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7 – qual è quello sottoposto all’esame della Corte, è, infatti, proponibile avverso provvedimenti giurisdizionali emessi, come quello impugnato, in forma di ordinanza solo quando essi siano definitivi ed abbiano carattere decisorio, nel senso che siano in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale. L’ordinanza impugnata – con cui non è stata disposta, ai sensi dell’art. 164 cod. proc. civ., comma 2, la rinnovazione dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di appello, affetto da nullità, a norma del comma 1 dello stesso articolo, per la mancata indicazione dell’udienza di comparizione è un provvedimento indubbiamente ordinatorio, come tale del tutto privo dei requisiti della definitività e della decisorietà, necessari entrambi per rendere proponibile il mezzo di impugnazione proposto, ben potendo essere revocato dallo stesso giudice che lo ha adottato anche su iniziativa della parte interessata.

Ciò non senza aggiungere che quest’ultima avrebbe potuto provvedere, di propria iniziativa e senza che fosse indispensabile il provvedimento del giudice, alla rituale rinnovazione dell’atto nullo.

Non deve adottarsi alcun provvedimento in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo le parti nei cui confronti il ricorso è stato proposto, svolto alcuna attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2011

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