Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1455 del 23/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/01/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 23/01/2020), n.1455

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8173-2019 proposto da:

G.E., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANTONIO MATARRESE;

– ricorrente –

contro

F.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 02/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2019 dal Presidente Relatore Dott. MARIA

GIOVANNA C. SAMBITO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con provvedimento del 20.4.2019, il Tribunale di Pisa disponeva l’affidamento condiviso del minore F.A., nato il 18.3.2016 ai genitori G.E. e F.F. con collocamento prevalente presso la madre, prevedeva i tempi di permanenza col padre, a cui carico poneva l’obbligo di corrispondere un contributo pari ad Euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, da concordarsi ove superiori ad Euro 100,00. Adita con reclamo principale della madre ed incidentale del padre, la Corte d’Appello di Firenze, con sentenza del 2.1.2019, rimodulava, per quanto qui d’interesse, il tempo di permanenza del minore col padre, in considerazione del suo trasferimento a sede più vicina alla residenza prevalente del figlio.

Per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso G.E. con due motivi, illustrati da memoria. L’intimato non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 337-ter c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione al calendario di frequentazioni tra il minore ed il padre. La Corte, lamenta la ricorrente, non ha tenuto conto che la modifica del regime degli incontri era avvenuta sulla base di un trasferimento del padre che non era stato deliberato, avendo le acquisite informazioni documentato che lo stesso era solo “momentaneamente” aggregato presso la Questura di Livorno, talchè il mutamento della frequentazione, con la previsione di più pernottamenti, era avvenuto sulla base dell’omesso esame di un dato (l’avvenuto trasferimento) decisivo per il giudizio, e la modifica aveva comportato disagi per il bambino, ancora in tenera età. Quand’anche il trasferimento ci fosse stato, la Corte aveva errato nel non disporre una consulenza psicologica, non essendo conforme al buon senso, prima ancora che al diritto, il frazionamento eccessivo dei tempi di permanenza dei minori presso l’uno o l’altro genitore, tanto più quando, come nella specie, si tratti di un bambino di appena tre anni.

2. Col secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 337-ter c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio relativo alla mancata previsione di un calendario di frequentazioni durante il periodo estivo, omissione che “mostra inevitabilmente il fianco a prevedibili contrasti tra i genitori”.

3. I motivi, da valutarsi congiuntamente, sono inammissibili.

4. Pur formalmente dedotti in termini di violazione del precetto di cui all’art. 337 ter c.c., le doglianze mirano tuttavia ad investire la bontà della decisione nella parte in cui disciplina i tempi di permanenza del minore col padre, che si afferma assunta senza avvalersi dell’ausilio di consulenti ed in contrasto con principi pedagocici che sconsiglierebbero il pernottamento presso il genitore non collocatario prima dei tre anni. Tutte le valutazioni anzidette, anche quelle riferite alla necessità di acquisizioni istruttorie costituisce, tuttavia, il proprium del giudizio di fatto la cui cognizione è riservata al giudice del merito ed è qui insindacabile. In particolare, l’addebito di omesso esame del fatto decisivo relativo al mai avvenuto trasferimento dell’intimato non incontra la sentenza che ha dichiaratamente reputato irrilevante che lo spostamento della sua sede di servizio fosse dipeso da un trasferimento definitivo o da un distacco temporaneo, e peraltro la stessa ricorrente riconosce che il fatto è stato considerato, ma ritiene poco soddisfacente la risposta data al riguardo dai giudici del merito, che non avrebbero considerato la tenera età del bambino, e cioè, ancora una volta, per ragioni di merito. Resta da aggiungere che le questioni relative alla mancata previsione dei periodi di permanenza durante l’estate, quelle involgenti fatti sopravvenuti -quali esposti nella c.d. istanza di prelievo in data 5.6.2019- o comunque inerenti alle evoluzioni del rapporto genitoriale, anche riferite ad eventuali cessazioni del “distacco temporaneo”, andranno risolte mediante ricorso al giudice del merito, avendo le statuizioni relative all’assetto affidatario, o comunque attinenti al regime degli incontri, valore rebus sic stantibus.

Non va provveduto sulle spese, stante la mancata costituzione della parte intimata. Non va disposto il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di ricorso esente ope legis (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, comma 2).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. In caso di diffusione del presente provvedimento, dispone omettersi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA