Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1455 del 20/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 20/01/2017, (ud. 16/11/2016, dep.20/01/2017),  n. 1455

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26890/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA AGENTE PER LA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI

SIRACUSA, in persona del direttore generale, elettivamente

domiciliata in ROMA, CIRC.NE CLODIA 82, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE PENNISI, rappresentata e difesa dall’avvocato

FRANCESCO LOPEZ, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

AEDILIA PROGETTI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1445/16/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA del 17/03/2015,

depositata il 09/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO MANZON.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Atteso che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata e ritualmente comunicata la seguente relazione:

“Con sentenza in data 17 marzo 2015 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Siracusa, accoglieva l’appello proposto da Aedilia Progetti srl avverso la sentenza n. 1469/2/14 della Commissione tributaria provinciale di Siracusa che ne aveva respinto il ricorso contro la cartella di pagamento IRES, IVA, IRAP ed altro 2009. La CTR riteneva dirimentemente ed assorbentemente fondato il primo motivo di gravarne dedotto dall’appellante incentrato sulla mancata comunicazione dell’esito del controllo automatizzato prima dell’iscrizione a ruolo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo due motivi.

Si è costituita con controricorso Riscossione Sicilia spa.

Non si è costituita la società contribuente intimata.

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente si duole di violazione/falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, sia perchè la CTR ha ritenuto non provato da parte dell’Agenzia delle Entrate, ufficio locale, l’invio dell’invito al contraddittorio preventivo sia perchè ne ha in diritto affermata la necessarietà, a pena di nullità dell’atto impositivo impugnato.

Il secondo profilo della censura si palesa pregiudizialmente, dirimentemente ed assorbentemente fondato.

E’ infatti giurisprudenza consolidata di questa Corte che “In tema di riscossione delle imposte, in caso di liquidazione in esito a controllo di dichiarazioni secondo procedure automatizzate, occorre l’instaurazione del contraddittorio prima dell’iscrizione a ruolo soltanto quando emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione che non ricorre qualora nella dichiarazione vi sia un mero errore materiale” (Sez. 6-5, Ordinanza n. 15740 del 28/07/2016, Rv. 640654).

Tale principio risulta vieppiù applicabile nel caso di specie, che pacificamente riguarda l’ipotesi di imposte dichiarate e non versate.

La sentenza impugnata si discosta da detto arresto giurisprudenziale e merita per ciò solo cassazione.

Si ritiene pertanto la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 375 c.p.c., per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e se ne propone l’accoglimento, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice a quo per nuovo giudizio che tenga conto del principio di diritto sopra ribadito”.

Il Collegio condivide la relazione depositata.

In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Siracusa, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio

2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA