Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14549 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 26/05/2021, (ud. 11/01/2021, dep. 26/05/2021), n.14549

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLETTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. (OMISSIS)) in persona del Direttore pro

tempore rappresentata e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale

dello Stato, nei cui uffici in Roma via dei Portoghesi 12 è

domiciliata;

– ricorrente –

contro

VISCONTI s.r.l. con sede in Milano in persona del suo amministratore

unico in sostituzione della Immobiliare Costruzioni Im.Co. s.p.a. in

liquidazione, quale proponente del relativo concordato fallimentare

rappresentata e difesa dagli avvocati Puri Paolo e Mula Alberto ed

elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma via XXIV

Maggio 43;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3675/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA della

LONIBARDIA depositata in data 4 luglio 2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/1/2021 dal Consigliere Dott. RUSSO RITA.

Lette le conclusioni del P.G. del 3/12/2020.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. – La società IM.CO. s.p.a. ha impugnato l’avviso di liquidazione maggiori imposte di registro e ipocatastali dovute in virtù di sentenza del tribunale di Milano che ha dichiarato l’acquisto per usucapione di alcuni terreni in favore della società, lamentando, tra l’altro, che l’imposta è stata liquidata prima del passaggio in giudicato della sentenza. Il ricorso è stato accolto in primo grado. Ha proposto appello l’Agenzia e la CTR con sentenza del 21 maggio 2014 ha dichiarato inammissibile l’appello, rilevando che esso risulta sottoscritto da un funzionario su delega del direttore provinciale, ma la delega non è stata allegata, nè risulta che la persona che ha sottoscritto l’arto di appello sia preposta al settore relativo alla presentazione degli atti giudiziari. Osserva inoltre la CIR (dichiaratamente (ad abundantiam) che l’appello è’ infondato in quanto per l’imposta di registro la determinazione del valore dell’immobile usucapito va effettuata con riferimento al momento del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento) dell’usucapione, con la conseguenza che la quantificazione dell’imposta non può avvenire prima del passaggio in giudicato della sentenza stessa.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso la Visconti s.r.l. nella qualità di proponente del concordato fallimentare della società IMCO. La causa è stata tratta all’adunanza camerale dell’11 gennaio 2021. Il P.G. ha espresso parere favorevole all’accoglimento.

Diritto

RITENUTO

Che:

3. – Con il primo motivo del ricorso, la parte lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10 e art. 11, comma 2 e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4).

L’Agenzia deduce che il giudice d’appello, nel ritenere la necessità di allegazione della delega, non si è conformato ai principi pacificamente espressi dalla Suprema Corte in virtù dei quali gli artt. 10 e 11 comma 2 cit. conferiscono la capacità di stare in giudizio all’ufficio periferico dell’Agenzia, organicamente rappresentato dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente, anche ove non sia esibita in giudizio una specifica delega, salvo che non provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio appellante, il che nella specie non è avvenuto.

Il motivo e fondato.

La legittimazione processuale degli uffici locali dell’. /genzia delle entrate trova fondamento nelle norme del “regolamento di amministrazione” n. 4 del 2000, adottato ai sensi del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 66. Agli uffici periferici va riconosciuta la posizione processuale di parte e l’accesso alla difesa davanti alle commissioni tributarie, permanendo la vigenza del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 10 e 11; in tal caso essi possono essere rappresentati tanto dal rispettivo direttore, quanto da altra persona da lui delegata (Cass. 20911/2014) anche ove non sia esibita in giudizio una corrispondente specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore appellante o, comunque l’usurpazione del potere di impugnare la sentenza (Cass.6691/2014), dovendosi altrimenti presumere che l’atto provenga dall’ufficio e ne esprima la volontà (Cass. 874/2009; Cass.290/2014, Cass. 27570/2018; Cass.15470/2016).

La delega pertanto non deve essere esibita, dovendo piuttosto essere provata la non appartenenza del sottoscrittore (Cass. 2138/2019)

La CIR, dichiarando l’appello inammissibile, non si è attenuta a questi principi.

Con il secondo motivo del ricorso l’Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37 e tariffa, art. 8 allegata, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3). Permette l’Agenzia che la (7l’R ha esposto, nel merito della controversia, una motivazione dichiaratamente (/(/ à/H/danti” e nondimeno erronea, poichè il principio secondo il quale l’imposizione si deve ragguagliare al valore del bene al momento del passaggio in giudicato della sentenza non è incompatibile con l’affermazione che anche la sentenza non definitiva sia soggetta a imposta, restando salvi gli eventuali conguagli.

Il motivo è inammissibile. Come la stessa Agenzia riconosce, si tratta di una motivazione dichiaratamente ad abundantiam espressa dopo che il giudice di merito si era spogliato del potere decisorio ritenendo la inammissibilità

La motivazione ad abundantiam resa dal giudice che ha già esaurito la propria potestas iudicandi con la emissione di una pronuncia in rito completamente definitiva della causa dinanzi a sè, è meramente apparente e, come tale, non spiega alcuna influenza sul dispositivo della stessa; essendo improduttiva di effetti giuridici non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse (Cass. 8755/2018; Cass. 1093/2019; Cass. 8755/2017; Cass. 27049/2014).

Ne consegue, in accoglimento del primo motivo del ricorso, inammissibile il secondo, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla CTR della Lombardia in una diversa composizione per un nuovo esame e la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il primo motivo del ricorso, inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia in una diversa composizione per un nuovo esame e la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità

Così deciso in Roma, camera di consiglio da remoto, il 11 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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