Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14549 del 16/06/2010

Cassazione civile sez. II, 16/06/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 16/06/2010), n.14549

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.A., rappresentato e difeso, in forza di

procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. LUISE Michelino,

elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma,

circonvallazione Clodia, n. 19;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro protendere, e UFFICIO

TERRITORIALE DEL GOVERNO – PREFETTURA DI REGGIO EMILIA, in persona

del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi, per legge,

dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliati presso gli Uffici

di questa in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrenti –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Reggio Emilia n. 517/06

depositata il 22 febbraio 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16 marzo 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio, che ha concluso

per il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Giudice di pace di Reggio Emilia, con sentenza depositata il 22 febbraio 2006, ha rigettato l’opposizione proposta da A.A. avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 2003/1122 Area IV, emessa dal Prefetto di Reggio Emilia in data 2 aprile 2004, per violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8;

che il Giudice di pace ha rilevato: che il verbale di accertamento della violazione era stato notificato all’interessato in data 19 marzo 2003; che il ricorso in opposizione era stato spedito direttamente al Prefetto di Reggio Emilia in data 22 maggio 2003; che l’Autorità prefettizia aveva dovuto inoltrare gli atti al comando accertatore per l’istruttoria preliminare; che l’interessato aveva fatto richiesta di audizione ma, sebbene regolarmente involato, non si era presentato per l’incombente; che l’ordinanza-ingiunzione era stata e-messa il 2 aprile 2004;

che, tanto premesso, il Giudice di pace ha ritenuto che l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione era intervenuta in un termine (circa un anno) congruo rispetto al buon andamento dell’amministrazione ed ha escluso la decadenza per scadenza del termine perentorio lamentata dall’opponente;

che per la cassazione della sentenza impugnata A. A. ha proposto ricorso, con atto notificato il 29 marzo 2007, sulla base di un motivo;

che le intimate Amministrazioni hanno resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con l’unico mezzo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 204 bis C.d.S. (recte, dell’art. 204), nel testo applicabile catione temporis, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, rilevando che l’inosservanza del termine di legge entro il quale il Prefetto era tenuto ad emettere l’ordinanza- ingiunzione ne comporta l’invalidità e l’annullabilità;

che il motivo va scrutinato nel merito, essendo infondate le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa erariale;

che, invero, il contraddittorio è ben instaurato nei confronti della Prefettura di Reggio Emilia, che ha emesso l’ordinanza-ingiunzione opposta, e non vizia il procedimento il fatto che il ricorso sia stato notificato anche al Ministero dell’interno, che, come risulta dalla sentenza impugnata, già era stato parte del procedimento nel giudizio a quo;

che, inoltre, non rende inammissibile il motivo la circostanza che esso rechi, conclusivamente, la formulazione del quesito di diritto, pur non essendo il ricorso soggetto alla prescrizione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., essendo stata la sentenza impugnata pubblicata anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40;

che, infine, non impedisce lo scrutinio nel merito il fatto che la proposta impugnazione non indichi “il dies a quo ed il dies ad quem”, posto che – diversamente da quanto prospetta la difesa delle Amministrazioni controricorrenti – i termini per effettuare il conteggio materiale dei giorni trascorsi (oltre che risultare ampiamente dalla sentenza impugnata) sono indicati nella (o desumibili dalla) prima pagina del ricorso per cassazione, nella parte dedicata alla esposizione sommaria dei fatti di causa;

che, nel merito, il ricorso è fondato;

che, come noto, il prefetto è tenuto alla decisione sul ricorso presentato dal privato, cui sia stata contestata una violazione del codice della strada, o mediante l’emissione di un’ordinanza- ingiunzione (con reiezione, implicita o esplicita, del ricorso medesimo) ovvero di un’ordinanza di archiviazione (a seguito di accoglimento , implicito od esplicito, dell’istanza) entro il termine massimo (all’epoca dei fatti, essendo applicabile, ratione temporis, la disciplina di cui alla L. 24 novembre 2000, n. 340, art. 18) di novanta giorni, decorrenti dalla data di presentazione del ricorso, ovvero da quella della sua spedizione postale, dovendosi aggiungere al termine di sessanta giorni assegnato al predetto organo dall’art. 204 C.d.S., quello, ulteriore, di trenta giorni, assegnato dal precedente art. 203 all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore ai fini dell’istruttoria preliminare e della successiva trasmissione degli atti al prefetto;

che – come statuito dalla costante giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, Sez. 1^, 14 settembre 2006, n. 19778) – detto termine deve essere apprezzato e correttamente qualificato, quoad effectum, alla stregua dei principi posti dalla legge n. 241 del 1990 e dell’esigenza di buon andamento dell’amministrazione sancita dall’art. 97 Cost.: esso integra, cosi, un elemento di regolarità e, quindi, di validità della procedura, anche in considerazione del fatto che la previsione di termini per l’esercizio di poteri sanzionatori da parte della pubblica amministrazione costituisce una garanzia procedimentale in favore del cittadino, di cui in tal modo si tutela l’interesse a non restare esposto all’irrogazione della sanzione per un tempo maggiore di quello prefissato;

che l’inosservanza del termine suindicato comporta, pertanto, un vizio di violazione di legge che inficia l’ordinanza tardivamente emessa dal prefetto, rendendola annullabile: con la conseguenza che, emesso intempestivamente il relativo provvedimento, questo sarà suscettibile di divenire inoppugnabile solo in mancanza di impugnativa da parte dell’interessato, nelle forme e nei termini stabiliti dalla legge;

che, questo essendo il quadro dei principi giuridici ai quali occorre fare riferimento nel caso in esame, appare evidente l’errore in cui è incorso il Giudice di pace nel ritenere congruo il termine di un anno per l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione e nel considerare giustificata la trasgressione del termine risultante dal combinato degli artt. 203 e 204 C.d.S., con il riferimento alla mancata comparizione del ricorrente nel giorno fissato per la sua audizione;

che, difatti, alla stregua dei principi cennati, il predetto procedimento deve in ogni caso svolgersi e giungere a compimento entro i suindicati limiti temporali, nel cui ambito ogni attività istruttoria – compresa l’audizione del ricorrente che ne abbia fatto istanza – resta necessariamente confinata (Cass., Sez. 1^, 14 settembre 2006, n. 19778, cit.);

che, d’altra parte, vero è che il legislatore (D.L. 27 giugno 2003, n. 151, art. 4, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione) ha, successivamente, introdotto nell’art. 204 C.d.S., comma 1 ter, prevedendo che la richiesta di audizione personale interrompe il termine indicato, che rimane sospeso fino alla data di espletamento dell’audizione stessa;

che, tuttavia, si tratta, all’evidenza, di una norma sopravvenuta e comunque priva di effetti retroattivi, pertanto inapplicabile al caso di specie (v., in termini, Cass., Sez. 2^, 22 gennaio 2007, n. 1273);

che, accolto il motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ.;

che, avuto riguardo alle stesse ragioni per le quali è stato ritenuto fondato il ricorso, l’opposizione proposta da A. A. merita accoglimento e, conseguentemente, l’ordinanza- ingiunzione deve essere annullata;

che le spese del doppio grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla l’ordinanza-ingiunzione opposta.

Condanna le Amministrazioni intimate, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali, che liquida, per il giudizio di merito, in Euro 200,00 per onorari, Euro 300,00 per diritti e Euro 100,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge, e, per la fase di legittimità, in complessivi Euro 600,00 di cui Euro 400,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2010

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