Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14549 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 15/07/2016, (ud. 26/04/2016, dep. 15/07/2016), n.14549

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4849/2013 proposto da:

M.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA F CONFALONIERI 1, presso lo studio dell’avvocato CARLO CIPRIANI,

rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLA CIPRIANI;

– ricorrente –

contro

B.M., S.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA SACCHETTI 125, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPINA

STILLITANI, rappresentati e difesi dall’avvocato ASCANIO AMENDUNI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 426/2012 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 11/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/04/2016 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato CIPRIANI Nicola, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato AMENDUNI Ascanio, difensore dei resistenti che si

riporta agli atti depositati;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, notificato il 01/08/, M.G., titolare dell’omonima impresa edile, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Bari, i coniugi S.G. e B.M., per sentire dichiarare risolto il negozio di compravendita immobiliare, per inadempimento dei convenuti, con condanna degli stessi al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni conseguenti. A tal fine, deduceva che in precedenza il Tribunale di Bari, con sentenza n. 903/2000, aveva dichiarato trasferita ex art. 2932 c.c., in favore dei predetti coniugi promissari acquirenti ed in danno del deducente, la proprieta’ immobiliare dell’appartamento al secondo piano del fabbricato posto in (OMISSIS) e relativo box di mq. 50, con i proporzionali diritti di comproprieta’ sulle parti e servizi comuni, subordinando il trasferimento stesso al pagamento del residuo prezzo di Lire 15.500.000,00, oltre IVA se dovuta, entro tre mesi dalla comunicazione della sentenza. Nonostante la diffida, i convenuti S.G. e B.M. non avevano provveduto al pagamento del residuo prezzo fissato dalla citata sentenza, per cui si erano resi inadempienti rispetto all’obbligazione principale su di loro gravante.

Si costituivano in giudizio, i convenuti, deducendo che non avevano pagato il residuo prezzo di Lire 15.500.000, perche’ nel trasferimento immobiliare di cui e’ causa, non erano risultati compresi i proporzionali diritti di comproprieta’ identificati al momento della stipula del preliminare (poi oggetto della sentenza resa ex art. 2932 c.c.), atteso che nel vano sottotetto, originariamente destinato a stenditoio condominiale, erano invece stati realizzati sei appartamenti- mansarda. In ragione di cio’, affermavano che il mancato pagamento del residuo prezzo costituiva esercizio della facolta’ di cui all’art. 1460 c.c.. Con domanda riconvenzionale chiedevano, inoltre, la condanna del M.G. al pagamento della somma di euro 50.000 a titolo di risarcimento del danno, per l’inesatto adempimento da parte dell’attore.

Il Tribunale di Bari con sentenza n. 1541 del 17/06/2008 dichiaro’ risolto il rapporto contrattuale sorto in virtu’ della citata sentenza n. 903/2000, e condanno’ i convenuti al pagamento in favore dell’attore della somma di Euro 86.152,00, oltre interessi legali e rivalutazione, a titolo di risarcimento per la mancata disponibilita’ dell’unita’ immobiliare, detratta la somma di Euro 46.222,90, quale importo versato dai convenuti in acconto sul prezzo dell’appartamento.

Avverso la sentenza di cui sopra, proponevano appello S.G. e B.M., riformulando le domande di rigetto della richiesta di risoluzione del rapporto contrattuale generato dalla sentenza n. 903/2000, nonche’ di condanna dell’appellato al risarcimento del danno per inesatto adempimento dei suoi obblighi, quale promissario venditore.

Si costituiva nel giudizio di appello M.G., chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado.

La Corte di Appello di Bari, con la sentenza n.426/2012 del 16 marzo 2012, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda proposta in primo grado da M.G., compensando le spese del doppio grado di giudizio. A sostegno della suddetta decisione la Corte territoriale evidenziava che, pur non essendoci dubbi in ordine all’effettivo inadempimento ascrivibile ai coniugi acquirenti per il mancato pagamento di Lire 15.500.000 quale saldo-prezzo, esso non integrava il requisito di gravita’ di cui all’art. 1455 c.c.. Infatti, la somma non corrisposta dai coniugi acquirenti costituiva meno del 15% dell’intero prezzo pattuito, e la restante e piu’ consistente parte (Lire 89.500.000) gia’ da tempo era stata incassata dall’impresa costruttrice. Inoltre il M. non aveva dimostrato in alcun modo la sussistenza del rischio di inesigibilita’ del credito pecuniario per un’eventuale ed ipotetica insolvibilita’ dei debitori, sicche’ l’interesse specifico alla risoluzione del negozio non poteva trovare giustificazione neppure sotto questo profilo.

La cassazione di questa sentenza e’ stata chiesta da M.G. con ricorso affidato a tre motivi. S.G. e B.M. hanno resistito con controricorso. In prossimita’ dell’udienza pubblica entrambi le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- M. lamenta:

a) Con il primo motivo di ricorso la violazione degli artt. 1453 e 1455 c.c., nonche’ il vizio di motivazione in ordine alla valutazione sulla gravita’ dell’inadempimento degli acquirenti. In particolare, il ricorrente, evidenzia che il pagamento della somma di Lire 15.500.000,00 era l’unica obbligazione da adempiere da parte degli appellanti, ed, oltretutto, costituiva il saldo della prestazione principale sorgente a loro carico dal contratto preliminare, a fronte del fatto che essi avevano conseguito la consegna ed il godimento dell’immobile loro promesso in vendita fin dal settembre 1984. La gravita’ dell’inadempimento sarebbe tale da ritenersi implicita laddove essa riguardi le obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, ed a tal fine sarebbe errato far riferimento ad elementi esterni, quali la floridezza economica del ricorrente, estranei al rapporto sinallagmatico.

b) Con il secondo motivo viene denunciata la violazione degli artt. 1453 e 1455 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto la Corte barese avrebbe considerato del tutto irrilevante, ai fini del giudizio sulla gravita’ dell’inadempimento, il fatto che i coniugi S.G. e B.M. avessero perseverato nel loro inadempimento, anche per tutta la durata del giudizio di primo grado, giungendo ad offrire il saldo prezzo soltanto in sede di prima udienza di appello. Sotto questa prospettiva, la sentenza impugnata avrebbe errato nel considerare la gravita’ dell’inadempimento al momento della domanda giudiziale e non, invece, al momento della pronuncia, quando si poteva valutare con maggior negativita’ la condotta degli appellanti.

c) Con il terzo motivo, la violazione degli art. 1175, 1374, 1375, 1453 e 1455 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La Corte territoriale, secondo il ricorrente, non avrebbe tenuto conto del comportamento degli acquirenti non improntato a correttezza e buona fede, dato che essi avrebbero sempre accampato pretestuose ragioni per sottrarsi all’adempimento di quanto dovuto. Per questa ragione la sentenza impugnata sarebbe errata perche’ avrebbe omesso di considerare che la violazione del principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto costituisce di per se’ inadempimento, che assume la veste della gravita’, allorche’ si traduca nell’inosservanza di specifici e tipici obblighi contrattuali.

1.1.- Il primo motivo e’ infondato.

Come afferma ripetutamente questa Corte (ex multis Cass. n. 22346 del 2014) in tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravita’, deve tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all’interesse del creditore all’adempimento della prestazione attraverso la verifica che l’inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell’economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entita’, e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all’altro contraente), si’ da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonche’ di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell’una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell’altra), che possano, in relazione alla particolarita’ del caso, attenuarne l’intensita’”.

Ora, la sentenza impugnata, ha fatto buon uso di questi principi, posto che con argomentazioni puntuali e non contraddittorie, ha spiegato che l’inadempimento si era protratto per un periodo breve, ossia tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza n. 903/2000; l’importo dovuto era rappresentato da un saldo, modesto nella considerazione dell’intero prezzo; la mancata dimostrazione di un rischio di inesigibilita’ del credito pecuniario a causa di altrettanta ipotetica insolvibilita’ dei debitori.

Cosi’ come, correttamente, la Corte distrettuale ha tenuto conto del fatto che gli attuali resistenti avessero offerto di pagare il saldo nel corso giudizio di appello, ancorando percio’ la valutazione sulla gravita’ del loro inadempimento al momento della domanda giudiziale, senza tener conto della persistenza di tale scelta durante tutto il giudizio di primo grado. D’altra parte, come ha avuto modo di affermare questa Corte, in altra occasione (Cass. n. 9200 del 2000) che qui si condivide e si conferma, nei contratti a prestazioni corrispettive le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 di cui all’art. 1453 c.c., sono simmetriche, giacche’, come non e’ consentito all’attore che abbia proposto domanda di risoluzione pretendere la prestazione, avendo dimostrato di non avere piu’ interesse al relativo adempimento, anche per la parte di prestazione non ancora scaduta, cosi’ e’ vietato al convenuto di eseguire la prestazione dopo la proposizione della domanda di risoluzione e fino alla pronuncia giudiziale. Ne consegue che il perdurare dell’inadempimento nel corso del giudizio non puo’ riflettersi negativamente sulla valutazione della gravita’ del comportamento pregresso, trasformando un inadempimento inizialmente “non grave” in un inadempimento “grave” e, percio’, tale da legittimare l’accoglimento della domanda di risoluzione.

E’ di tutta evidenza, pertanto, che la Corte ha adeguatamente valutato i dati acquisiti al processo e con giudizio complessivo ha ritenuto che l’inadempimento dei coniugi S. e B. non fosse grave, comunque, tale, da essere posto a fondamento di una pronuncia di risoluzione del contratto.

Cio’ posto va ribadito, anche in questa occasione, che, comunque, la valutazione della gravita’ dell’inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ex art. 1455 c.c., costituisce questione di fatto rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimita’ ove sorretta, come nel caso in esame, da una motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (cfr. Cass. n. 7630 del 2012 e n. 74 del 2010).

2.- Il rigetto del primo motivo assorbe ogni altra censura ed in particolare i successivi due motivi.

In definitiva, va rigettato il primo motivo del ricorso e dichiarati assorbiti gli altri; in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., il ricorrente, va condannato a rimborsare ai ricorrenti le spese del presente giudizio di cassazione che si liquidano con il dispositivo.

Il Collegio, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da’ atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo e dichiara assorbiti gli altri due motivi. Condanna il ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro. 200,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori come per legge.

Dichiara che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Si da atto che alla stesura di questa sentenza ha collaborato il Dott. M.G..

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera del consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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