Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14549 del 13/07/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14549 Anno 2015
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 7453-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso llAVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
FAVARA MASSIMO;

– intimato

avverso la sentenza n. 21/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di PALERMO SEZIONE DISTACCATA dì
CATANIA del 6/12/2012, depositata il 29/01/2013;

Data pubblicazione: 13/07/2015

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/05/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI

In fatto e in diritto
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico
motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Sicilia sez. Catania n.21/18/13,
depositata il 29.1.2013. Il giudice di appello, rigettando l’impugnazione
dell’Agenzia, confermava la decisione di primo grado che aveva dichiarato
l’estinzione del giudizio promosso da Favara Massimo avverso l’avviso di
accertamento relativo a Irpef 2004 in relazione all’intervenuta conciliazione
innanzi al giudice di primo grado. Rilevava, in particolare, che ai fini
dell’estinzione del giudizio prevista dall’art.48 d.lgs.n.546/1992, pur
riscontrandosi un diverso orientamento giurisprudenziale di questa Corte che
dava rilievo al versamento delle somme concordate, era sufficiente fare
riferimento al verbale di conciliazione che, in caso di inadempimento, costituiva
titolo per l’iscrizione a ruolo.
L’Agenzia delle entrate deduce la violazione dell’art48 d.lgs.n.54611992,
richiamando a sostegno della censura la giurisprudenza di questa Corte a
sostegno della necessità che l’estinzione del giudizio sia agganciata alla verifica
del pagamento delle somme concordate in sede di conciliazione.
Nessuna difesa ha depositato la parte contribuente.
Il motivo di ricorso è manifestamente fondato.
La causa può essere decisa sulla base del seguente principio, espresso
ripetutamente da questa Corte e dal quale non vi è motivo di discostarsi: Gli atti
dichiarativi delle varie specie di conciliazione previste nel giudizio tributario
dall’art. 48 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 non determinano di per sé la
cessazione della materia del contendere, producendosi tale effetto solo quando,
con il versamento della somma concordata, gli stessi siano divenuti efficaci e
perfetti. Pertanto, nella conciliazione cosiddetta “breve postfissazione” – in cui,
ai sensi del comma 5, la proposta è depositata dopo la fissazione dell’udienza e
prima della trattazione in camera di consiglio – la Commissione Tributaria
Provinciale, nel silenzio della norma, deve rinviare l’udienza di trattazione della
causa ad una data successiva alla scadenza del termine concesso per il
versamento, decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza di rinvio
dell’udienza di trattazione, in applicazione analogica della disciplina dettata dal
comma 1 per la conciliazione cosiddetta “breve prefissazione”, in cui la
proposta è depositata prima della fissazione dell’udienza di trattazione; in
mancanza di tale rinvio e del versamento, la sentenza dichiarativa
dell’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere è
appellabile dall’Ufficio, che non può essere costretto all’esecuzione di una
conciliazione inesistente, né privato della sua legittima pretesa di far valere
l’interesse ad una pronuncia del giudice di merito sul rapporto giuridico
controverso. -cfr. Cass. n.3560/2009, Cass.n. 9219/2011;Cass. n.11722/2011,
Cass. n. 25931/2011;Cass. n. 5593/2013-.
Allo stesso principio il giudice di appello non si è conformato, ritenendo che ai
fini dell’estinzione del giudizio fosse sufficiente il verbale di conciliazione.
Ric. 2014 n. 07453 sez. MT – ud. 21-05-2015
-2-

CONTI.

Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va accolto e la sentenza cassata con
rinvio ad altra sezione della CTR della Sicilia sez.Catania anche per la
liquidazione delle spese dell’intero giudizio.
PQM
La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della
CTR della Sicilia, sez.Catania, anche per la liquidazione delle spese dell’intero
giudizio.
ile in
Cosi deciso il 21.5.2015 nella camera di consiglio della sesta sezion
Roma.
Il P

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