Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14549 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 09/07/2020, (ud. 05/04/2019, dep. 09/07/2020), n.14549

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 20709 del ruolo generale dell’anno 2011

proposto da:

Agenzia delle dogane e dei Monopoli, in persona del direttore

generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12, è domiciliata;

– ricorrente –

– controricorrente all’incidentale –

contro

Arnoldo Mondadori Editore s.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv.

Giuseppe Marino per procura speciale in calce al controricorso,

elettivamente domiciliata in Roma, via Oslavia, n. 30, presso lo

studio dell’Avv. Fabrizio Gizzi;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia, n. 99/35/2010, depositata il giorno 23

luglio 2010;

udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 5 aprile 2019

dal Consigliere Giancarlo Triscari;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore

generale Dott. Ettore Pedicini, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso principale e per il rigetto di quello incidentale;

uditi per l’Agenzia delle dogane l’Avvocato dello Stato Urbani Neri

Fabrizio e per la società l’Avv. Fabrizio Gizzi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Dall’esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle dogane aveva notificato a Arnoldo Mondadori Editore s.p.a. un avviso di pagamento e un atto di contestazione delle sanzioni riguardanti l’addizionale provinciale sulle accise sui consumi di energia elettrica per gli anni dal 2001/2006; in particolare, la pretesa era fondata sulla circostanza che la società aveva ceduto energia elettrica in favore di terzi, ai quali aveva locato alcune aree del proprio complesso immobiliare, cumulando indebitamente l’energia elettrica dalla stessa consumata con quello dei locatari, beneficiando in tal modo dell’esenzione prevista per il consumo di energia elettrica superiore ai 200.000 Kwh mensili; avverso i suddetti atti impositivi Arnoldo Mondadori Editore s.p.a. aveva proposto separati ricorsi che, previa riunione, erano stati accolti dalla Commissione tributaria provinciale di Milano; avverso la suddetta pronuncia l’Agenzia delle dogane aveva proposto appello.

La Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che: l’amministrazione doganale non aveva fornito alcuna prova del fatto che Arnoldo Mondadori Editore s.p.a. era un esercente di un’officina di produzione o un soggetto fabbricante, non risultando che la società avesse acquistato energia elettrica per rivenderla o che l’avesse acquistata contestualmente da due o più fornitori; la circostanza che la società avesse fornito energia elettrica in favore di terzi rientrava nell’ambito dell’attività da essa esercitata, oltre a quella editoriale, di produzione di servizi e, in particolare di concessione di aree a terzi, sicchè la suddetta fornitura non mutava la qualifica di consumatore finale di energia elettrica della società.

Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso l’Agenzia delle dogane affidato a tre motivi di censura, cui ha resistito la società depositando controricorso contenente ricorso incidentale, illustrato con successiva memoria.

L’Agenzia delle dogane ha depositato controricorso al ricorso incidentale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Sul ricorso principale.

1.1. Con il primo motivo di ricorso principale si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, artt. da 52 a 55, del D.L. n. 511 del 1988, art. 6, nonchè dell’art. 12, comma 1, delle disp. gen., per non avere qualificato Arnoldo Mondadori Editore s.p.a. quale fabbricante, quindi obbligato al pagamento dell’imposta addizionale, avendo ceduto a terzi energia elettrica, dalla stessa acquistata, senza essere provvista di specifica licenza di esercizio, non rilevando la circostanza che essa forniva l’energia elettrica nell’ambito di rapporti contrattuali di “multi-service”, sicchè le diverse ditte utilizzatrici non potevano essere considerate una unica utenza, con la conseguenza che era illegittimo il cumulo dei consumi di energia elettrica effettuati da ogni ditta ai fini della determinazione dello scaglione mensile di consumo oltre il quale non era più dovuta l’imposta addizionale.

2. Con il secondo motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1995, artt. da 52 a 55, anche in relazione ai principi generali delle imposte di consumo, all’art. 2697, c.c., ed ai principi generali in materia di onere della prova, anche con riferimento agli artt. 53 e 59, TUA, per avere ritenuto che era onere dell’amministrazione doganale provare che Arnoldo Mondadori Editore s.p.a. cedeva energia elettrica a terzi, tenuto conto del fatto che questa non aveva provveduto alla denuncia di officina di cui all’art. 53 TUA, con conseguente mancanza di prova dei consumi e degli utenti ai quali l’energia elettrica era ceduta, cumulando quindi illegittimamente il consumo di energia elettrica ceduta a terzi.

2.1 I motivi, che possono essere esaminati unitariamente, sono infondati.

Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità, proposta dalla controricorrente, del primo motivo di ricorso per genericità e contraddittorietà dei parametri normativi posti a fondamento della ragione di censura, essendo invece chiaro che, tenuto conto del contenuto del suddetto motivo, lo stesso tende a porre in evidenza che Arnoldo Mondadori Editore s.p.a. era soggetto che, in quanto cedente a terzi dell’energia elettrica dallo stesso acquistata, era da considerarsi soggetto assimilato al fabbricante e, inoltre, che, ai fini del conteggio del consumo dell’energia elettrica per l’applicazione dell’agevolazione relativa all’addizionale provinciale, occorreva fare riferimento a ciascuna singola utenza.

2.2. Ciò posto, va precisato che la questione principale da esaminare attiene alla legittimità della pretesa fatta valere nei confronti di Arnoldo Mondadori Editore s.p.a. e, in particolare, alla qualificazione della stessa quale soggetto passivo tenuto al pagamento della addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica da questa acquistata dal fornitore Enipower s.p.a. e successivamente rivenduta, secondo la tesi di parte ricorrente, ad altre società alle quali erano state date in sublocazione alcune aree site all’interno del medesimo complesso immobiliare, senza, tuttavia, essersi costituita come officina elettrica.

Sul punto, la pronuncia censurata ha escluso che l’Agenzia delle dogane avesse dato prova del fatto che Arnoldo Mondadori Editore s.p.a. fosse da qualificarsi quale officina di produzione o fabbricante, non risultando che avesse acquistato energia elettrica per rivenderla nè che l’avesse acquistata contestualmente da due o più fornitori.

Rispetto a tale accertamento, le ragioni di censura prospettate, dirette a configurare una attività di rivendita nell’attività di Arnoldo Mondadori Editore s.p.a. di locazione a terzi dei propri immobili, con utilizzo in loro favore dell’energia elettrica da essa acquistata da Enipower s.p.a., non sono corrette, in quanto presuppongono l’attribuzione nei confronti di Arnoldo Mondadori Editore s.p.a. della soggettività passiva nel pagamento dell’imposta in esame, e ciò è in contrasto con il complesso normativo di riferimento.

2.3. Va quindi precisato che, con riferimento alla questione della individuazione della soggettività passiva dell’obbligazione di pagamento dell’accisa, questa Corte (Cass. civ., 5 giugno 2020, n. 10684) ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di accise sull’energia elettrica, il soggetto passivo, ossia colui che ha realizzato uno dei fatti generatori dell’imposta, è tenuto al pagamento dei diritti di accisa all’atto della fatturazione al consumatore finale, o quando si accerti che non si sono verificate le condizioni di consumo per poter beneficiare di un’aliquota ridotta o di un’esenzione, o comunque all’atto dell’immissione in consumo, mentre le cessioni intermedie, che non abbiano realizzato la condizione di esigibilità, hanno rilevanza privatistica, nell’ambito di un fenomeno economico al quale è estranea l’amministrazione finanziaria. Più ampio del novero dei soggetti passivi dell’imposta è quello degli obbligati al pagamento di essa, che rispondono del debito d’imposta, pur non avendone realizzato i fatti generatori, qualora nei loro confronti se ne sia verificata la condizione di esigibilità”.

2.4. La pronuncia sopra indicata fonda l’affermazione del principio di diritto sulle seguenti considerazioni: a) la peculiarità della struttura dell’accisa impone di compiere una distinzione tra, da un lato, il presupposto impositivo, o fatto generatore dell’obbligazione tributaria, e, dall’altro, il presupposto di esigibilità, ossia l’immissione in consumo; b) il consumo rileva esclusivamente come destinazione del bene prodotto (o importato), ai fini dell’esigibilità di un’obbligazione tributaria già sorta sin dal momento della fabbricazione (o dell’importazione); c) i fatti generatori dell’obbligazione identificano soggetti ben determinati, coerentemente con la caratterizzazione tipologica delle accise che postula, per poter risultare efficace e garantire un gettito costante all’erario, la concentrazione del controllo (in termini, Cass., sez. un., 31 dicembre 2018, n. 33687; 19 aprile 2013, n. 9567; 6 agosto 2014, n. 17627 e, tra le ultime, 1 febbraio 2019, n. 3050; 24 maggio 2019, n. 14200; 4 giugno 2019, n. 15199; 30 ottobre 2019, nn. 27791 e 27792); d) ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 53, nel testo anteriore alla novella disposta dal D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, art. 1, comma 1, lett. n), sono “…considerati fabbricanti, ai fini dell’imposizione, gli acquirenti di energia elettrica: a) che l’acquistano per farne rivendita…”; e) anche le ditte acquirenti di energia elettrica, per farne rivendita o per uso proprio, devono essere titolari di un’officina di energia elettrica; f) i fatti generatori del tributo non sono stati modificati dalla novella di cui al D.Lgs. n. 26 del 2007 che, nel modificare l’art. 53 TUA, ha previsto che “obbligati al pagamento dell’accisa sull’energia elettrica sono: a) i soggetti che procedono alla fatturazione elettrica ai consumatori finali, di seguito indicati come venditori”, sicchè la nuova disciplina, riproducendo la struttura e la funzione dei precedenti prelievi e modificando, in applicazione della sopravvenuta direttiva comunitaria, solo il momento della loro esigibilità, non ha alterato la natura di imposte di produzione propria delle previgenti accise; g) anche la disciplina unionale successivamente intervenuta, in particolare la direttiva del Consiglio n. 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in vigore dal 15 gennaio 2009, nel sostituire la direttiva n. 92/12/CEE, ha ribadito che “I prodotti sottoposti ad accisa sono soggetti a tale imposta all’atto: a) della loro fabbricazione, compresa, se applicabile, l’estrazione, nel territorio della Comunità; b) della loro importazione nel territorio della Comunità” (art. 2) e che “L’accisa diviene esigibile al momento e nello Stato membro dell’immissione in consumo” (art. 7, par. 1), inteso, per “immissione in consumo” anche “lo svincolo (…) da un regime di sospensione dall’accisa” (art. 7, par. 2, lett. a), sicchè è stato ribadito che l’obbligazione tributaria sorge già con la “fabbricazione” (o estrazione) e, fino al momento della sua “esigibilità”, l’accisa è assoggettata ad un “regime di sospensione” (art. 4); h) I novellati del D.Lgs. n. 504 del 1995, artt. 52 e 53, non derogano, perchè non possono, alle regole generali sui fatti generatori dell’imposta, dei quali in particolare rileva la “fabbricazione”, ossia la produzione (e le attività a questa equiparate), e che identificano i soggetti passivi in senso proprio; i) La “fatturazione elettrica al consumatore finale” (ex art. 53, nuovo testo, del medesimo decreto) determina l’esigibilità dell’obbligazione tributaria già sorta in virtù della produzione dell’energia.

2.5. Facendo applicazione dei principi sopra enunciati, va quindi ritenuta non fondata la ragione di doglianza di parte ricorrente secondo cui la controricorrente sarebbe da indentificarsi quale soggetto passivo dell’imposta per il fatto che “il comportamento posto in essere dalla società ricorrente configura materialmente una cessione di energia elettrica alle società terze operanti nel sito e che la stessa “con il suo operato ha svolto un’attività di cessione di energia elettrica in violazione di quanto previsto dall’art. 53, commi 1 e 2, del Tua” (vd. ricorso, pag. 16) poichè la stessa “per poterla rivendere ad altri differenti soggetti (indipendentemente dalla forma contrattuale utilizzata per il trasferimento) avrebbe dovuto costituirsi come officina elettrica attraverso la denuncia all’UTF competente” (vd. ricorso, pag. 17), tenuto conto del fatto che, come precisato, i fatti generatori dell’obbligazione identificano soggetti ben determinati, coerentemente con la caratterizzazione tipologica delle accise che postula, per poter risultare efficace e garantire un gettito costante all’erario, la concentrazione del controllo.

Ed invero, in coerenza con la caratterizzazione tipologica delle accise, che postula, per poter risultare efficace e garantire un gettito costante all’erario, la concentrazione del controllo su pochi soggetti, il rivenditore di energia deve disporre di un’officina di acquisto e deve individuare, nel rapporto con l’amministrazione finanziaria, i consumi assoggettati a imposta e segnalare quelli che ne sono esclusi perchè non ricompresi nella fattispecie impositiva (Cass. civ., 19 giugno 2008, n. 16612).

2.6. D’altro lato, proprio la struttura dell’imposta in esame, caratterizzata dall’essere stata configurata quale imposta di produzione per la quale il momento generativo del presupposto impositivo è individuato nel fatto consistente nella produzione e fabbricazione, ed in cui, inoltre, il momento del consumo è identificato quale condizione di esigibilità, comporta che, come affermato dalla pronuncia sopra citata (Cass. civ., 5 giugno 2020, n. 10684), i meri passaggi commerciali a soggetti non titolari di officine di energia elettrica, che peraltro non determinino i presupposti per l’esigibilità dell’imposta, sono fiscalmente irrilevanti, in quanto hanno natura contrattuale, ponendosi su un piano distinto rispetto a quello tributario, con la conseguenza che l’intermediario non acquisisce la qualità di soggetto passivo che spetta unicamente al produttore.

Pertanto, in linea con quanto ritenuto dalla suddetta pronuncia (Cass. civ., 5 giugno 2020, n. 10684) non possono essere condivise le considerazioni (espresse, in particolare, da Cass. civ., Ordd. 20 settembre 2017, nn. 21816, 21821 e 21824, nonchè Cass. civ., 22 settembre 2017, n. 22158), in base alle quali rilevante sarebbe l'”intermediazione nello scambio dell’energia elettrica”, in aderenza a categorie proprie della dottrina economica e che la riforma del 2007, in attuazione della direttiva n. 2003/96/CE, sarebbe volta a “evitare di limitarne il campo di applicazione a specifiche figure contrattuali”, perchè, in definitiva, “il…fatto generatore è solo l’erogazione per il consumo”, sicchè quel che rileverebbe sarebbe la sostanza dell’operazione economica considerata, anche al fine di evitare fenomeni elusivi.

In realtà, si è visto che, invece, che anche in relazione all’energia elettrica, la struttura e il regime dell’accisa sono quelli generali, che la direttiva n. 2003/96/CE non ha modificato, limitandosi a incidere sulla sola condizione di esigibilità. Inoltre, di per sè, la sostanza economica dell’operazione, con riguardo all’intermediazione nello scambio dell’energia, decisiva per altri tributi, come l’iva, è estranea al sistema delle accise, nell’ambito del quale non assume rilievo in sè la cessione di beni o prestazione di servizi compiuta nell’esercizio di un’attività economica.

Le considerazioni sopra espresse assumono particolare rilievo al caso di specie, in quanto si legge in sentenza e negli atti delle parti che era Enipower s.p.a. che forniva l’energia elettrica alla controricorrente la quale, a sua volta, “cedeva in sublocazione a soggetti giuridici differenti alcune aree del proprio complesso immobiliare distribuendo agli stessi, tramite la propria rete, l’energia elettrica come servizio di illuminazione e per funzionamento di computer e periferiche”.

Sotto tale profilo, nella fattispecie la controricorrente emerge quale mero consumatore finale in relazione ai consumi propri nonchè quale soggetto meramente frapposto tra il fornitore e i successivi consumatori finali, cioè i locatari di parte degli immobili per i quali era stato stipulato il contratto di fornitura.

Poichè quel che importa è il momento del consumo finale, non già quello intermedio assunto da Arnoldo Mondadori Editore s.p.a., deve escludersi che la suddetta società abbia assunto la qualifica di fornitore, assumendo rilevanza unicamente, ai fini fiscali, l’attività di cessione di energia elettrica da parte di Enipower s.p.a. ed il successivo consumo finale dei locatari degli immobili.

Ne consegue che, correttamente, il giudice del gravame ha ritenuto illegittima la pretesa fatta valere nei confronti di Arnoldo Mondadori Editore s.p.a..

2.7. Infine, va altresì considerato, proprio tenuto conto dei principi affermati da questa Corte con la pronuncia citata (Cass. civ., 5 giugno 2020, n. 10684) che il novero dei soggetti obbligati al pagamento dell’accisa non necessariamente coincide con quello dei soggetti nei cui confronti insorge l’obbligazione tributaria, perchè realizzano i fatti generatori dell’imposta: difatti, realizzatisi i presupposti impositivi, è solidalmente obbligato, a norma del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 2, comma 4, anche “…il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l’esigibilità dell’imposta…”. Ben può accadere, quindi, che il presupposto di esigibilità si verifichi perchè, ad esempio, s’interponga tra il fabbricante (o produttore) e il consumatore finale un altro soggetto, che immetta in consumo il prodotto, nel caso in esame l’energia: ma in tal caso, questo soggetto, pur non realizzando il fatto generatore dell’imposta, sarà comunque obbligato al pagamento dei diritti di accisa, ma solo laddove, come stabilisce il D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 2, comma 4, nei suoi confronti si sono verificati i presupposti di esigibilità dell’imposta.

La circostanza in esame, si verifica, ad esempio, qualora si sia verificato lo svincolo irregolare dal regime sospensivo dell’accisa, contemplato dal D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 2, comma 2, ora lett. a). Si tratta, quindi, di un soggetto che è tenuto al pagamento del tributo non perchè ha partecipato alla realizzazione del presupposto d’insorgenza dell’obbligazione, ma perchè ha comunque realizzato la condizione di esigibilità.

Ma, nella fattispecie, non risultano sussistenti i presupposti per potere ritenere che la controricorrente possa essere considerata responsabile a titolo solidale dell’obbligazione tributaria, non risultando che i passaggi intermedi abbiano determinato la realizzazione della condizione di esigibilità.

Quel che emerge in sentenza è che la controricorrente, alla quale Enipower s.p.a. aveva ceduto l’energia elettrica, aveva, a propria volta, ceduto in sublocazione ad altri soggetti alcune aree del proprio complesso immobiliare che fruivano dell’energia e che, quindi, la consumavano.

La stessa ricorrente precisa (vd. pag. 23, ricorso) che l’energia elettrica viene fornita dalla società Enipower s.p.a. con unico contratto alla controricorrente, e che questa cedeva in sublocazione a soggetti giuridici, con propria partita Iva, alcune aree all’interno del complesso immobiliare. Per le società in subaffitto nel complesso Arnoldo Mondadori Editore s.p.a., così come dichiarato dalla società, i costi per l’occupazione di spazi e i servizi resi direttamente da Arnoldo Mondadori Editore sono regolati da contratti di sublocazione. la Arnoldo Mondadori Editore s.p.a. fornisce alle società una serie di servizi quali pulizia, manutenzione, acqua, climatizzazione, illuminazione e forza motrice ed altro. L’Energia elettrica, come servizio di illuminazione e per il funzionamento di computer e periferiche viene distribuita tramite la rete elettrica di esclusiva proprietà di Arnaldo Mondadori Editore s.p.a. (vd. pag. 22, ricorso).

In sostanza, emerge che l’unico soggetto fornitore, che aveva immesso in consumo l’energia elettrica, era Enipower s.p.a., che fatturava unicamente nei confronti di Arnoldo Mondadori Editore s.p.a. il consumo complessivo, la quale, con riferimento ai consumi compiuti dagli affittuari, assumeva la posizione di mero soggetto intermediario, irrilevante, in quanto tale, ai fini del riconoscimento della responsabilità anche a titolo solidale.

Sotto tale profilo, dunque, non può essere attribuita alla controricorrente nè la soggettività passiva nel pagamento dell’imposta in esame nè una responsabilità in via solidale.

2.8. Rispetto a tale considerazione ha valore recessivo l’ulteriore profilo di censura che attiene alla diversa questione della non corretta applicazione della previsione di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6, circa la determinazione del limite massimo di 200.000 KWh di consumo al mese nonchè la mancanza di prova dei consumi (di cui al secondo motivo di censura) effettuati al fine di potere godere dell’agevolazione, assumendo, come detto, valore prevalente il profilo della non sussistenza della soggettività passiva di Arnoldo Mondadori Editore s.p.a..

3. Con il terzo motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per carenza di motivazione su un punto controverso e decisivo, avendo statuito sulla questione relativa alla rivendita di energia elettrica in modo contraddittorio o insufficiente, non riportando il ragionamento logico mediante cui era pervenuto a tale affermazione e non avendo tenuto conto degli elementi di prova acquisiti.

3.1. Il motivo è inammissibile.

Va osservato che, secondo quanto esposto nel presente motivo di censura, il punto decisivo della controversia riguarderebbe la spettanza alla soc. Arnoldo Mondadori Editore s.p.a. dell’agevolazione di cui è causa, in relazione alla cessione di energia elettrica effettuata a favore di soggetti terzi locatari di spazi all’interno del complesso immobiliare della società Mondadori i quali usufruiscono della fornitura di energia elettrica da parte di quest’ultima che l’acquista dal fornitore (uno o più) a mezzo di un unico punto presa.

In realtà, la individuazione del punto decisivo non è rilevante, in quanto la questione di fondo della presente controversia, come chiarito con riferimento ai precedenti motivi di ricorso, è se possa o meno essere riconosciuta a Arnoldo Mondadori Editore s.p.a. la qualifica di soggetto passivo dell’imposta in esame, profilo risolto dal giudice del gravame con l’accertamento che la suddetta società non poteva essere qualificata come officina di produzione o fabbricante.

3.2. Peraltro, non è ravvisabile alcuna contraddittorietà nel percorso motivazionale seguito nella parte, valorizzata nel presente motivo, in cui si è accertato che “non risulta che Mondadori…l’abbia acquistata da due o più fornitori risultando che il fornitore in periodi diversi non era lo stesso”, atteso che il suddetto accertamento implica, invero, non integrata la fattispecie, di cui all’art. 53, comma 1, TUA, che richiede che l’acquisto sia compiuto da due o più fornitori contestualmente, circostanza esclusa dal giudice del gravame, che ha dato atto del fatto che vi erano stati diversi fornitori ma in tempi diversi.

Allo stesso modo, non è ravvisabile alcuna contraddittorietà nella motivazione nella parte in cui, da un lato, ha ritenuto che “non risulta che Mondadori abbia acquistato energia elettrica per rivenderla”, e, dall’altro, ha definito la suddetta società come “produttore e fornitore del predetto prodotto”.

In realtà, questi ultimi concetti (produttore e fornitore) sono stati utilizzati dal giudice del gravame dopo avere precisato che Arnoldo Mondadori Editore, oltre ad esercitare nel proprio complesso di Segrate l’attività editoriale, esercita anche l’attività di produzione di servizi che si sostanzia nella concessione di aree a soggetti terzi dotati di soggettività giuridica autonoma, fornendo a ciascuno di essi un servizio onnicomprensivo comprendente, tra l’altro, anche l’energia elettrica.

Pertanto, il giudice del gravame, da un lato, ha escluso, sotto il profilo fiscale, che Arnoldo Mondadori Editore s.p.a. fosse un’officina di produzione o un fabbricante, dall’altro, ha ricondotto la successiva attività nell’ambito della “produzione di servizi” consistente nella fornitura di un servizio onnicomprensivo, rendendo in tal modo evidente la diversità di significato dei termini utilizzati di produzione e di fornitura.

3.3. Parimenti privo di rilievo è l’ulteriore profilo di censura che attiene alla ritenuta insufficienza motivazionale della pronuncia in esame per non avere valutato i mezzi di prova prodotti dall’Agenzia delle dogane al fine dell’accertamento della qualifica di Arnoldo Mondadori Editore s.p.a. quale soggetto che aveva acquistato energia elettrica per successiva rivendita.

Il giudice del gravame ha precisato che l’Agenzia delle dogane non aveva assolto all’onere di provare, “nemmeno in grado di appello”, che la controricorrente esercitasse un’officina di produzione o fosse un soggetto fabbricante dell’energia elettrica, non risultando che questa avesse acquistato l’energia elettrica per rivenderla o che l’avesse acquistata contemporaneamente da due o più fornitori.

Sul punto, con il presente motivo di censura, viene genericamente lamentata la mancata considerazione dei mezzi di prova prodotti, consistenti nel processo verbale di constatazione e negli “stessi atti e dichiarazioni di controparte”.

Tuttavia, va osservato che le risultanze del processo verbale di

constatazione, riprodotto a pag. 22-24 del ricorso, non attengono al profilo del presupposto impositivo, ma alla circostanza, cui fa

riferimento parte ricorrente nel presente motivo, che il recupero dell’addizionale provinciale non versata scaturiva dalla scoperta che l’unico contatore di energia elettrica intestato alla Mondadori s.p.a. veniva utilizzato per diverse utenze.

Si tratta, a ben vedere, di un profilo irrilevante, posto che, come più volte evidenziato, la questione di fondo della presente controversia attiene alla verifica della individuazione della società quale soggetto passivo dell’imposta in esame, cioè se la stessa, secondo le previsioni normative in esame, potesse essere considerata esercente un’officina di produzione o un fabbricante di energia elettrica, ovvero responsabile in via solidale.

Analogamente, non assume rilievo la relazione presentata dalla medesima società in sede di giudizio di primo grado riportante la ripartizione in termini percentuali dei consumi di energia elettrica effettuata dai subaffittuari.

Sul ricorso incidentale

4. In sede di controricorso, la società ha proposto, quali motivi di ricorso incidentale, l’omessa pronuncia su diversi motivi di appello che la stessa aveva proposto avverso la decisione del giudice di primo grado, censurando la sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per violazione dell’art. 112, c.p.c..

4.1. In particolare, con il primo motivo di ricorso incidentale, si censura la sentenza per non avere pronunciato sulla eccezione relativa alla illegittimità della pretesa impositiva nonchè del successivo atto di contestazione della sanzione, atteso che: non era stato ad essa comunicato il provvedimento di annullamento del primo avviso di pagamento notificato al fornitore Enipower s.p.a., ma impugnato anche dalla medesima controricorrente; l’ufficio aveva violato il divieto di doppia imposizione; il secondo avviso era privo di motivazione, non avendo dato conto dell’intervenuto annullamento del primo atto impositivo nè delle motivazioni poste a fondamento nè il provvedimento era stato allegato al nuovo atto impositivo.

4.2. Con il secondo motivo di ricorso incidentale si censura la sentenza per non avere pronunciato sulla questione preliminare della prescrizione per il recupero dell’imposta con riguardo all’annualità 2001, essendo stato l’atto impositivo emesso oltre il termine di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995, all’art. 57, comma 3.

4.3. Infine, con il terzo motivo di ricorso incidentale si censura la sentenza per non avere statuito sulla eccezione di disapplicazione delle sanzioni attesa la sussistenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni in esame.

5. Il rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimento dei presenti motivi di ricorso incidentale.

6. In conclusione, sono infondati il primo e secondo motivo di ricorso principale, inammissibile il terzo, con conseguente rigetto del ricorso principale, è assorbito il ricorso incidentale, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese di lite del presente giudizio.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale, condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in complessive Euro 2.300,00, oltre spese forfettarie nella misura del quindici per cento ed accessori.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

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