Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14549 del 04/07/2011

Cassazione civile sez. I, 04/07/2011, (ud. 12/05/2011, dep. 04/07/2011), n.14549

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Kartograph s.r.l. in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in Roma, Viale G. Mazzini 11, presso l’avv. TOBIA

Gianfranco, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero della Difesa in persona del Ministro, domiciliato in Roma,

Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che

lo rappresenta e difende ex lege;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1108 del

18.5.2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

12.5.2011 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza, del 18.5.2006 la Corte di Appello di Firenze confermava la decisione di primo grado con la quale il tribunale di detta città aveva rigettato la domanda della Kartograph, avente ad oggetto la richiesta di condanna del Ministero della Difesa – Istituto Geografico Militare – al pagamento del corrispettivo previsto nel contratto di appalto stipulato il 23.12.1997.

Avverso la sentenza la Kartograph proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, resistito dal Ministero della Difesa, con i quali rispettivamente denunciava: 1) vizio di motivazione, con riferimento all’omessa valutazione della richiesta di consulenza tecnica e di ammissione dell’interrogatorio formale; 2) vizio di motivazione e “falsa applicazione di norme di diritto”, in relazione alla mancata ammissione di prova testimoniale, doglianze poi ulteriormente illustrate con note di udienza.

Osserva il Collegio che il ricorso va dichiarato inammissibile per violazione del disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c., all’epoca vigente (la sentenza impugnata è stata depositata il 18.5.06), secondo il quale l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere a pena di inammissibilità, nel caso di vizio di motivazione ricorrente nella specie, la chiara indicazione del fatto controverso, indicazione che nella specie, viceversa, risulta omessa.

Nè possono rilevare in senso contrario la mancata eccezione di inammissibilità del ricorso da parte dell’Avvocatura ovvero la rappresentazione dei fatti svolta nei motivi di impugnazione.

Quanto al primo punto, infatti, vige il principio della indisponibilità del requisito, circostanza da cui discende la rilevabilita di ufficio della relativa carenza; quanto al secondo, è stato sottolineato da questa Corte come la censura del vizio di motivazione deve contenere un momento di sintesi che ne circoscriva puntualmente i limiti, onere non assolto nel caso di specie.

Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.600,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2011

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