Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14548 del 16/06/2010
Cassazione civile sez. II, 16/06/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 16/06/2010), n.14548
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliato presso gli Uffici di questa in Roma, Via dei
Portoghesi, n. 12;
– ricorrente –
contro
T.C.;
– intimato –
avverso la sentenza del Giudice di pace di Lagonegro n. 59/06
depositata il 30 gennaio 2006.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
16 marzo 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha
concluso per il rinvio della causa alla pubblica udienza, o, in
subordine, per la trasmissione degli atti alla Corte costituzione o
per l’accoglimento del ricorso;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Pasquale Paolo Maria Ciccolo, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che il Giudice di pace di Lagonegro, con sentenza depositata il 30 gennaio 2006, in accoglimento dell’opposizione sollevata da T. C., ha annullato il verbale n. (OMISSIS), elevato a carico del ricorrente dalla Polizia stradale di Potenza in data 17 agosto 2005 e notificato il 14 ottobre 2005, recante l’accertamento della violazione dell’art. 142 C.d.S., commi 2 e 7, rilevata a mezzo di autovelox;
che il Giudice di pace – assorbiti gli altri motivi dell’opposizione – ha giudicato inattendibile l’accertamento a mezzo di autovelox, stante la mancata sottoposizione dello strumento impiegato alla periodica taratura;
che per la cassazione della sentenza impugnata il Ministero ha proposto ricorso, con atto notificato il 16 gennaio 2007, sulla base di tre motivi;
che l’intimato non ha resistito con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che con il primo motivo il Ministero ricorrente prospetta la violazione e la falsa applicazione della L. 11 agosto 1991, n. 273, dell’art. 45 C.d.S. e art. 142 C.d.S., comma 6, e degli artt. 192 e 345 reg. esec. C.d.S., della L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23 e dell’art. 2700 cod. civ., nonchè motivazione erronea ed insufficiente, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, escludendo che l’apparecchio misuratore della velocità necessiti di taratura periodica;
che il motivo è manifestamente fondato;
che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, Sez. 2^, 19 novembre 2007, n. 23978), in tema di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità stabiliti, come previsto dall’art. 142 C.d.S., non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla legge n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura: tale sistema di controlli, infatti, attiene alla materia c.d. metrologica, diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità, ed è competenza di autorità amministrative diverse rispetto a quelle pertinenti al caso di specie;
che, in ordine alla questione di legittimità costituzionale sollevata dal pubblico ministero nelle sue conclusioni scritte, vale, nel senso della manifesta infondatezza, il richiamo al precedente specifico rappresentato da Cass., Sez. 2^, 10 settembre 2009, n. 19566;
che, pertanto, ha errato il Giudice di pace ad accogliere l’opposizione sul rilievo che l’autovelox, con cui è stato accertato il superamento dei limiti di velocità, non era stato sottoposto a taratura periodica;
che l’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento dei restanti motivi;
che la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alla censura accolta;
che la causa deve essere rinviata al Giudice di pace di Lagonegro, che la deciderà in persona di diverso giudicante, per l’esame degli altri motivi dell’opposizione;
che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Giudice di pace di Lagonegro, in persona di diverso giudicante.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2010