Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14548 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 15/07/2016, (ud. 19/04/2016, dep. 15/07/2016), n.14548

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

G.F., elettivamente domiciliato in Roma Via

(OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato Filippo Bove, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

PREFETTURA DI ROVIGO;

– intimata –

Per la revocazione della ordinanza n. 2035/2015 della Corte Suprema

di Roma, depositata il 04/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2016 dal Consigliere Dott. Ippolisto Parziale;

udito l’Avvocato Bove, che si riporta agli atti e alle conclusioni

assunte;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che conclude per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Il ricorrente premette in fatto che “in data 13.01.2014. proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 235/13 emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale Civile di Rovigo, in data 17.05.2013, depositata in pari data, non notificata. Formato il fascicolo d’ufficio, rubricato al N. 815/14 R.G. avanti la S.C. Sezione Sesta Civile – 2. Il Presidente (…) con Decreto 3 ottobre 2014, fissava per il giorno 13.11.2014, ore 11:00, l’adunanza della suindicata Corte in Camera di consiglio, mandando alla Cancelleria per gli incombenti di rito ex art. 380 bis c.p.c.. La Cancelleria – predisposto per tale adempimento il Mod. “M2” datato 03.10.2014 riportante in calce all’Avvocato BOVE FILIPPO, VIA FABRETTI 8 ROMA FAX 0644291613 E-MAIL: filippobove.ordineavvocatiroma.org – notificava il decreto di fissazione della suindicata udienza in data 08.10.2014, la cui relata sottoscritta dall’Ufficiale Giudiziario Dott. G.F. ne evidenziava l’esito negativo “anzi non potuto notificare in quanto da informazioni assunte risulta trasferito in (OMISSIS)”, e, con successiva notificazione, in data 15.10.2014, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, stante l’esito negativo del tentativo di comunicazione a mezzo fax (l’utente remoto non risponde fax disconnesso studio legale trasferito)”.

2. Precisa il ricorrente che all’udienza fissata, in sua assenza il Collegio dichiarava inammissibile il ricorso, condividendo la relazione che aveva concluso per l’inammissibilità del ricorso ove non depositato l’avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta, dopo aver constatato che il deposito non era intervenuto.

3. Lamenta il ricorrente che sussiste nel caso di specie “errore di fatto ai sensi del combinato disposto di cui art. 391 bis c.p.c., art. 395 c.p.c., n. 4 e chiede quindi disporsi la revoca dell’ordinanza impugnata, stante l’irritualità e l’illegittimità della notifica dell’avviso di fissazione adunanza in Camera di consiglio al difensore costituito effettuata presso la Cancelleria della Suprema Corte.

3.1 – Osserva che era stato indicato – per le comunicazioni – “oltre al numero di fax, l’indirizzo di posta elettronica certificata (pec)”. La notifica, pur negativa all’indirizzo di studio, nel frattempo trasferito, recava anche l’indicazione del nuovo indirizzo. La cancelleria non aveva effettuato la notifica, come richiesto, a mezzo pec, peraltro invece utilizzata per la comunicazione della successiva ordinanza. Osserva che “dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 c.p.c., apportate dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 25, esigenze di coerenza sistematica e d’interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione “ex lege” presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all’obbligo prescritto dall’art. 125 c.p.c., per gli atti di parte e dall’art. 366 c.p.c., specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine”. In tal senso anche recenti arresti della Corte di cassazione (Cass. Civ., 6 Sez., ordinanza 18.03.2013, n. 6752, nonchè Cass. SU n. 10143 del 20.06.2012, che “ha affermato il principio di diritto in base al quale: “nel mutato contesto normativo, che prevede ora in generale l’obbligo per il difensore di indicare, negli atti di parte l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, si ha che dalla mancata osservanza dell’onere di elezione di domicilio di cui all’art. 82, per gli avvocati… consegue la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria innanzi alla quale è in corso il giudizio solo se il difensore, non adempiendo all’obbligo prescritto dall’art. 125 c.p.c., non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine… “. Osserva ancora che altri arresti della Corte hanno affermato che “la notifica effettuata presso il domicilio dichiarato nel giudizio, che abbia avuto esito negativo per irreperibilità del procuratore perchè trasferitosi, è inesistente” (Cass. 2011 n. 22329, Cass. 2010 n. 7358, Cass. 2007 n. 14487) ben potendosi reperire il nuovo indirizzo anche on-line 22329, Cass. 2010 n. 7358, Cass. 2007 n. 14487), ben potendosi reperire il nuovo indirizzo anche on-line. Osserva infine il ricorrente che la mancata regolare notifica dell’avviso di udienza ha determinato una violazione del diritto di difesa, non essendo stato possibile depositare gli avvisi di ricevimento delle notifiche effettuate, circostanza questa posta a fondamento della dichiarata inammissibilità del ricorso.

4. Nessuna attività in questa sede ha svolto la parte intimata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1 – Occorre osservare, in primo luogo, che il fatto che la revocazione sia consentita anche avverso le ordinanze pronunciate dalla Corte di cassazione ex art. 375 c.p.c., comma 1, non significa che l’errore di fatto, deducibile ex art. 391 bis c.p.c., art. 395 c.p.c., n. 4, non resti quello di “percezione” del dato processuale da parte del giudice e non già l’errore valutativo (errore di giudizio) o la falsa applicazione della norma processuale.

1.2 – Nel caso di specie, la Corte con l’ordinanza n. 2035/15, oggetto di revocazione, non ha affatto sostenuto che il ricorrente non avesse indicato l’indirizzo di posta elettronica, ma ha solo indicato il numero di fax (risultato disattivato). L’errore che l’istante in revocazione prospetta essere stato commesso dalla Corte di Cassazione non è quello percettivo (dovuto cioè a mera svista), ma un errore applicativo della norma processuale, per non aver ritenuto rilevante la attivazione, da parte della cancelleria, della comunicazione dell’avviso di udienza a mezzo della posta elettronica, il cui indirizzo figurava espressamente accanto al numero di fax.

1.3 – Non si tratta di errore percettivo di un dato documentalmente contenuto nell’originario ricorso ma della falsa applicazione del R.D. n. 37 del 1934, art. 82, che consente la comunicazione al difensore in cancelleria solo in via residuale allorquando cioè il predetto difensore non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine professionale. Del resto, proprio l’ordinanza della Corte di cassazione 6752/13 che l’istante in revocazione richiama (tra le altre), conferma che si tratta di falsa applicazione di norma processuale (art. 366 c.p.c., come modificato dalla L. 12 novembre 2011, art. 25) e non di un errore di fatto revocatorio, ossia di una mera svista, di un errore di percezione del dato presente nell’atto di gravame.

1.4 – Resta assorbito ogni altro profilo.

2. Nulla per le spese in mancanza di attività in questa sede della parte intimata. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla per le spese ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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