Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14548 del 12/06/2017

Cassazione civile, sez. un., 12/06/2017, (ud. 11/04/2017, dep.12/06/2017),  n. 14548

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di Sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24633/2016 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– ricorrente –

contro

G.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 1,

presso lo studio dell’avvocato IOLANDA CHIMENTO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato GIROLAMO BONGIORNO;

– controricorrente –

avverso la sentenza del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA,

depositata in data 14/09/2016.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’11/04/2017 dal Consigliere Dott.ssa MAGDA CRISTIANO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del

ricorso;

uditi gli avvocati Giacomo Aiello per l’Avvocatura Generale dello

Stato e Girolamo Buongiorno.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La sezione disciplinare del C.S.M., con sentenza del 14.9.016, ha assolto il Dr. G.B. dagli illeciti di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1 e art. 2, comma 1, lett. g), n) e dd), consistiti: a) nell’aver, quale presidente della sezione civile e del collegio fallimentare del Tribunale di Marsala nel periodo 16.4.93/7.7.08, e quale presidente di sezione f.f. nel periodo 8.8.2008/9.12.2009, omesso di assumere provvedimenti organizzativi idonei a consentire una gestione ordinata delle numerose procedure concorsuali pendenti ed a favorirne una più rapida definizione; b) nel non aver segnalato agli organi competenti comportamenti omissivi dei giudici, in tesi rilevanti sotto il profilo disciplinare; c) nel non aver disposto l’assegnazione di ciascuna procedura ad un singolo magistrato della sezione, avallando la prassi dell’intervento in ognuna di esse di più giudici delegati ed impendendo in tal modo anche a questi ultimi di adottare direttive, misure organizzative e di controllo dell’attività dei curatori, volte ad assicurarne la trattazione secondo i canoni della ragionevole durata del processo.

Il giudice disciplinare ha ritenuto insussistenti i numerosi addebiti integranti le condotte contestate nei capi di incolpazione, rilevando: che le procedure di cui si assumeva la negligente trattazione erano state tutte aperte in data anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 5 del 2006, di riforma della L. Fall., che, a modifica dell’art. 15, aveva per la prima volta introdotto la possibilità di nominare un relatore sulle istanze di fallimento; che per tutti i fallimenti in relazioni ai quali erano state promosse azioni indennitarie, ai sensi della c.d. “legge Pinto”, erano state acquisite relazioni esplicative delle cause e della durata dei ritardi, con annotazione dei periodi di avvicendamento dei giudici delegati e dei presidenti cui spettava la vigilanza; che il ruolo fallimentare veniva assegnato ai giudici in base alle previsioni tabellari, con la conseguenza che era sempre possibile stabilire chi fosse il giudice delegato ad una determinata procedura; che l’informatizzazione del Tribunale di Marsala era stata ultimata solo nel 2009; che il Dr. G. aveva impartito una direttiva a tutti i curatori, in cui poneva regole restrittive sui depositi bancari e sulla documentazione da depositare nel fascicolo; che i reiterati solleciti rivolti ai curatori dai giudici delegati, anche su impulso del presidente, erano rimasti spesso inevasi a causa dei continui trasferimenti di quei giudici ad altri uffici; che, peraltro, il controllo periodico sullo stato della procedura deve essere modulato in ragione della specificità della stessa e dell’ufficio giudiziario di riferimento e che anche gli strumenti di rafforzamento di tale controllo sono stati introdotti solo con la riforma della L. Fall.; che, dopo il trasferimento del Dr. G. ad altro ufficio, il numero delle procedure pendenti si era significativamente ridotto per effetto della modifica della L. Fall., art. 1, introduttiva delle cd. soglie di fallibilità, atteso che la maggioranza dei fallimenti anteriormente dichiarati dal Tribunale di Marsala riguardavano imprese di piccole dimensioni. Il giudice ha quindi osservato, in via generale, che il ritardo nella chiusura dei fallimenti non poteva essere imputato alla responsabilità dell’incolpato, tenuto conto delle gravi disfunzioni esistenti presso il tribunale e dell’enorme numero di procedimenti pendenti, tali da determinare l’assenza delle risorse umane e materiali necessarie a garantire il buon funzionamento e l’organizzazione del servizio. Ha escluso, infine, che fosse riscontrabile, sotto qualsivoglia profilo, una condotta negligente del Dr. G., che, al contrario, aveva contribuito generosamente alle esigenze dell’ufficio, addossandosi il gravoso impegno derivante dalle disfunzioni organizzative dell’intero tribunale.

La sentenza è stata impugnata dal Ministero della Giustizia con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi ed illustrato da memoria, cui G.B. ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo, che denuncia violazione dell’art. 738 c.p.c., L. Fall., artt. 15 e 33, oltre che vizio di motivazione, il ricorrente deduce l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che la possibilità di nominare un relatore sui ricorsi di fallimento è stata introdotta solo dalla riforma del 2006, e che sempre tale riforma ha previsto strumenti di rafforzamento del controllo del giudice sull’attività del curatore. Rileva al riguardo che tanto l’assegnazione del ricorso ad un singolo relatore, quanto l’obbligo del curatore di presentare una relazione periodica sull’andamento del fallimento, erano già previsti nel regime anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 5 del 2006. Osserva, ancora, che l’ulteriore assunto del giudice disciplinare, per il quale il controllo andrebbe comunque effettuato in ragione della specificità della procedura e dell’ufficio giudiziario di riferimento, non trova riscontro in alcun dato normativo.

Il motivo va dichiarato inammissibile.

Non risulta, in primo luogo, che al Dr. G. sia mai stato contestato di non aver assegnato i ricorsi L. Fall., ex art. 6, ad un singolo giudice, in funzione di relatore in Camera di consiglio. Va, d’altro canto, escluso che tale, eventuale, omissione potesse riverberare i suoi effetti sulla designazione del giudice delegato al fallimento (che, secondo quanto prescritto dalla L. Fall., art. 16, deve essere nominato con la sentenza dichiarativa) o sulla successiva gestione delle procedure: è pertanto privo di rilevanza stabilire se la sezione disciplinare del C.S.M. abbia, o meno, correttamente risolto la questione interpretativa della L. Fall., art. 15, ante-riforma, del tutto ininfluente ai fini della verifica della ricorrenza degli addebiti mossi all’incolpato.

Le doglianze concernenti l’errata ricognizione della disciplina dettata in materia di controllo del giudice delegato sull’attività del curatore investono, analogamente, passaggi motivazionali privi di effettiva rilevanza sulla decisione: poco importa, infatti, che il giudice a quo abbia mal interpretato la normativa in questione, in quanto il Dr. G. è stato assolto dall’addebito di non aver sollecitato detto controllo, nè predisposto misure atte a favorirlo, principalmente sulla scorta dell’accertamento in fatto, rimasto incensurato, secondo cui “dalla documentazione in atti è emersa l’esistenza di reiterati solleciti al curatore da parte dei giudici delegati, spesso rimasti inevasi a causa dei loro continui trasferimenti, nonchè l’esistenza di impulsi presidenziali sull’attività di vigilanza dei curatori… “.

2) Il secondo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, nonchè vizio di motivazione, in ordine al capo della decisione che ha escluso che al Dr. G. potesse imputarsi la mancata predisposizione dei registri informatici di cui al D.M. n. 264 del 2000, in quanto l’informatizzazione della cancelleria fallimentare del Tribunale di Marsala era stata completata solo nel 2009. Il ricorrente lamenta che il giudice a quo non abbia tenuto conto: 1) che il Dr. G. ha lavorato presso il tribunale sino alla fine del 2009; 2) che l’informatizzazione dei registri di cancelleria era stata avviata solo nel 2008, dopo l’ultima ispezione ordinaria, senza che fosse stata fornita giustificazione riguardo al ritardo nell’attuazione del D.M. n. 264 del 2000; 3) che il SIECIC era stato installato sin dal maggio 2008, ma era entrato in funzione solo nel gennaio dell’anno successivo; 4) che la tenuta dei registri informatici era carente anche prima dell’installazione del SIECIC, in quanto si utilizzava un sistema misto, con annotazione in ruoli cartacei delle udienze tenute e delle ordinanze emesse fuori udienza dai G.D. e con tenuta di registri cartacei per le procedure diverse dal fallimento.

Anche questo motivo è inammissibile.

Va innanzitutto rilevato che il mezzo risulta illustrato unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione, ma non indica specificamente gli atti o i documenti di causa dai quali dovrebbero trarsi le circostanze atte a smentire l’accertamento in contestazione. La censura, peraltro, non chiarisce perchè i fatti di cui la sezione disciplinare del C.S.M. non avrebbe tenuto conto sarebbero rilevanti ai fini della valutazione della responsabilità del Dr. G. in ordine agli addebiti di cui ai capi a) e c), atteso che l’incolpato non era il presidente del tribunale e che neppure risulta che quest’ultimo lo avesse delegato a vigilare sull’attività del responsabile dei sistemi informativi automatizzati dell’ufficio.

3) Con il terzo motivo il Ministero contesta che le gravi carenze organizzative riscontrate potessero trovare giustificazione nella situazione di scopertura degli organici, che aveva in realtà toccato solo marginalmente la sezione fallimentare; sostiene, inoltre, che il giudice disciplinare avrebbe escluso l’imputabilità al Dr. G. del ritardo nella definizione delle procedure sulla scorta di dati irrilevanti (le direttive per la gestione delle procedure, impartite dall’incolpato solo nel 2008; l’invio da parte dello stesso e dei G.D. di solleciti ai curatori, rimasti però privi di riscontro e, ciò nonostante, non seguiti da alcuna ulteriore iniziativa) nonchè dell’errato presupposto che il numero dei fallimenti si fosse ridotto, a partire dal 2006, per effetto della riforma della L. Fall., art. 1, senza tener conto che una drastica diminuzione delle procedure pendenti era intervenuta solo dopo il trasferimento del magistrato ad altro ufficio e l’arrivo di un nuovo presidente della sezione.

Il motivo, che, benchè rubricato anche sotto il profilo della violazione di legge, prospetta solo un vizio di motivazione, è inammissibile al pari di quelli che lo precedono, in quanto non individua specifici atti o documenti dai quali il vizio dovrebbe emergere e si risolve nella sollecitazione di una valutazione del complesso delle risultanze istruttorie difforme da quella operata dal giudice a quo.

4) Il quarto motivo lamenta che non sia stata tratta alcuna conseguenza dal dato “inequivocabile” della mancata assegnazione formale di ogni fallimento ad un singolo giudice delegato: a dire del ricorrente, il giudice disciplinare avrebbe, per un verso, omesso di considerare che in sede ispettiva non solo non era stato possibile rilevare le modalità di applicazione delle previsioni tabellari in occasione della riassegnazione dei ruoli, ma erano emersi provvedimenti adottati da più giudici nell’ambito della stessa procedura e, per l’altro, non avrebbe pronunciato sulla specifica contestazione concernente la violazione delle tabelle organizzative del tribunale.

Il motivo è infondato.

Va intanto ribadito che il giudice delegato al fallimento deve essere nominato nella sentenza dichiarativa: non si vede, pertanto, come possa imputarsi al Dr. G. di non aver designato detto giudice al momento dell’apertura di ciascuna procedura. Per il resto la sentenza, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, ha espressamente accertato che durante il periodo di presidenza dell’incolpato la riassegnazione dei procedimenti, resa necessaria dai continui trasferimenti dei magistrati addetti alla trattazione degli affari fallimentari, avveniva nel rispetto delle previsioni tabellari – con la conseguenza che era sempre possibile stabilire chi fosse il giudice delegato ad una determinato fallimento – e che tutte le relazioni redatte ai sensi della “legge Pinto” indicavano, oltre che le cause e le durate dei ritardi, anche i periodi di avvicendamento di ciascun giudice.

5) Il quinto motivo denuncia, infine, ulteriore vizio di motivazione della sentenza impugnata per non aver pronunciato sull’addebito di cui al capo b).

Il motivo è inammissibile.

La censura, oltre a non tener conto che il giudice disciplinare ha escluso in via generale che fosse riscontrabile una condotta negligente del Dr. G., è infatti formulata in via dubitativa e non risponde al richiesto requisito di specificità, che deve essere rispettato anche quando il vizio di motivazione viene dedotto secondo le norme del codice di procedura penale (cfr. Cass. S.U. n. 18210 del 2010), in quanto omette di chiarire sia in quali esatti termini la relativa questione fosse stata sollevata in sede disciplinare, sia quali fossero gli elementi di prova, acquisiti al processo e non valutati dal giudice, posti a sostegno del predetto capo di incolpazione.

Il ricorso va, in conclusione, integralmente respinto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 5.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2017

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