Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14548 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. I, 09/07/2020, (ud. 23/06/2020, dep. 09/07/2020), n.14548

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo A. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12408/2019 proposto da:

F.J., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Marco Ferrero, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– resistente –

Avverso il decreto n. 2169/2019 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato

il 15/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/06/2020 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.

Fatto

RITENUTO

che:

F.J., nato in (OMISSIS), propone ricorso per cassazione con due mezzi avverso il decreto del Tribunale di Venezia che ha respinto la domanda di protezione internazionale proposta del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, già denegata dalla Commissione territoriale. Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Il ricorrente aveva narrato di essere fuggito dal proprio Paese, ove erano intercorsi anche contrasti per motivi ereditari con lo zio a proposito di alcuni terreni, per problemi di salute e per essere curato allo stomaco.

Il Tribunale ha ritenuto che le ragioni esposte in merito all’allontanamento dal Gambia, segnatamente e ripetutamente ascritte ai motivi di salute, erano credibili.

Ha, tuttavia, escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria.

Infine, per quanto interessa il presente giudizio, ha negato la protezione umanitaria: il Tribunale, pur avendo accertato che il ricorrente era stato sottoposto a cure ed a un intervento chirurgico in Italia, ha ritenuto che dalla documentazione medica prodotta non era emersa la necessità di ulteriori cure continuative, posto che si evincevano indicazioni terapeutiche concernenti la somministrazione di antiinfiammatori comuni e “meri controlli del decorso della ferita chirurgica, che sembrano essersi interrotti in data 3/12/2018 o, al più il 10/12/2018” (fol. 10 del decr. imp.); ha quindi accertato che non erano emersi rilevanti profili di integrazione sociale.

Il ricorrente ha depositato memoria; il difensore ha depositato istanza di liquidazione delle competenze in ragione dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si denuncia l’omesso esame di fatti e documenti determinanti per il riconoscimento della protezione umanitaria e la connessa violazione dell’art. 115 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2 e 3 bis, sul dovere giudiziale di cooperazione istruttoria e sull’obbligo di valutazione della specifica situazione dei soggetti vulnerabili.

Il ricorrente si duole che, una volta ritenute credibili le ragioni di fuga dal Paese di origine ed accertata la ricorrenza di patologie che avevano reso necessario un intervento chirurgico, il Tribunale abbia ritenuto di non approfondire con accertamenti ufficiosi le sue reali condizioni di salute, erroneamente ritenendo che dalla documentazione versata in atti – raccolta e prodotta entro nel rispetto dei termini per non incorrere in preclusioni – si potesse evincere la completa guarigione dello stesso.

2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 10, comma 4 e art. 19, comma 1, come interpretati dalla Corte di legittimità con la sentenza n. 4455 del 28/2/2018, e si duole che il Tribunale non abbia affatto considerato le condizioni del sistema sanitaria gambiano e la possibilità del richiedente di accedere a cure specifiche in patria.

3. I motivi, entrambi focalizzati esclusivamente sul diniego della protezione umanitaria e da trattarsi congiuntamente per connessione, sono fondati e vanno accolti.

Se infatti, va considerato che “Il diritto alla protezione umanitaria non può essere riconosciuto per il semplice fatto che lo straniero versi in non buone condizioni di salute, necessitando, invece, che tale condizione sia l’effetto della grave violazione dei diritti umani subita dal richiedente nel Paese di provenienza” (Cass. n. 26641 del 21/12/201), va tuttavia ribadito che “In materia di protezione internazionale, il richiedente è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5” (Cass. n. 15794 del 12/06/2019); a ciò va aggiunto che “… il giudice deve valutare la sussistenza di situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale capace di determinare una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti inviolabili, considerando globalmente e unitariamente i singoli elementi fattuali accertati e non in maniera atomistica e frammentata.” (Cass. n. 7599 del 30/03/2020).

Nel caso di specie, il Tribunale una volta ritenute credibili le ragioni di fuga ascritte a motivi di salute, avendo acquisito la documentazione sanitaria prodotta dal ricorrente in assolvimento dell’onere di allegazione (Cass. n. 3681 del 07/02/2019), non avrebbe dovuto – a fronte della prospettazione di postumi ancora non superati – limitarsi a riscontrare l’esito positivo dell’intervento chirurgico, deducendone implicitamente la completa guarigione, ma avrebbe dovuto svolgere approfondimenti istruttori anche ufficiosi volti a verificare la fondatezza o meno della prospettazione di perduranti problematiche di salute e, quindi – ove ravvisate avrebbe dovuto procedere a considerare globalmente e unitariamente i singoli elementi fattuali accertati per valutarne la riconducibilità o meno ai presupposti di legge fissati per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Ciò non ha fatto e la decisione impugnata risulta pertanto viziata in quanto non ha dato corretta applicazione aì principi dianzi ricordati.

4. In conclusione il ricorso va accolto. Il decreto impugnato va cassato e rinviato, anche per la decisione sulle spese del presente giudizio, al Tribunale di Venezia in diversa composizione.

P.Q.M.

– Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Venezia in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

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