Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14547 del 16/06/2010

Cassazione civile sez. II, 16/06/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 16/06/2010), n.14547

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliato presso gli Uffici di questa in Roma, Via dei

Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

B.R., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale

a margine del controricorso, dall’Avv. MESCHINI Carlo, elettivamente

domiciliato in Roma, nello studio dell’Avv. Laura Di Fazio, via

Giovanni Keplero, n. 26;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Cecina n. 5/06 depositata

il 20 gennaio 2006.

Udita, la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16 marzo 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha

concluso per il rinvio della causa alla pubblica udienza, o, in

subordine, per la trasmissione degli atti alla Corte costituzione o

per l’accoglimento del ricorso;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Pasquale Paolo Maria Ciccolo, che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Giudice di pace di Cecina, con sentenza depositata il 20 gennaio 2006, in accoglimento dell’opposizione sollevata da B. R., ha annullato il verbale n. (OMISSIS), elevato a suo carico dalla Polizia stradale di Livorno in data 14 ottobre 2004, recante l’accertamento della violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 9, rilevata a mezzo di autovelox;

che il Giudice di pace – assorbiti gli altri motivi dell’opposizione – ha giudicato inattendibile l’accertamento a mezzo di autovelox, stante la mancata sottoposizione dello strumento impiegato alla periodica taratura;

che per la cassazione della sentenza impugnata il Ministero ha proposto ricorso, con atto notificato il 10 gennaio 2007, sulla base di un unico motivo;

che l’intimato ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con l’unico mezzo il Ministero ricorrente prospetta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 142 C.d.S., della L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23 e dell’art. 2700 cod. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, escludendo che l’apparecchio misuratore della velocità necessiti di taratura periodica;

che va respinta, in via preliminare, l’eccezione di inammissibilità del motivo sollevata dal controricorrente;

che, al contrario di quanto eccepito, la censura esibisce i caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla decisione impugnata, fondandosi sul rilievo che – al contrario di quanto stabilito dalla sentenza impugnata – la L. n. 273 del 1991, non si riferisce alle apparecchiature di misurazione di velocità;

che, tanto premesso in rito, il motivo è manifestamente fondato;

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, Sez. 2^, 19 novembre 2007, n. 23978), in tema di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità stabiliti, come previsto dall’art. 142 C.d.S., non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla L. n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura: tale sistema di controlli, infatti, attiene alla materia c.d. metrologica, diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità, ed è competenza di autorità amministrative diverse rispetto a quelle pertinenti al caso di specie;

che, in ordine alla questione di legittimità costituzionale sollevata dal pubblico ministero nelle sue conclusioni scritte, vale, nel senso della manifesta infondatezza, il richiamo al precedente specifico rappresentato da Cass., Sez. 2^, 10 settembre 2009, n. 19566;

che, pertanto, ha errato il Giudice di pace ad accogliere l’opposizione sul rilievo che l’autovelox, con cui è stato accertato il superamento dei limiti di velocità, non era stato sottoposto a taratura periodica;

che la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alla censura accolta;

che la causa deve essere rinviata al Giudice di pace di Cecina, che la deciderà in persona di diverso giudicante, per l’esame degli altri motivi dell’opposizione;

che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Giudice di pace di Cecina, in persona di diverso giudicante.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2010

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