Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14547 del 10/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14547 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: GARRI FABRIZIA

ORDINANZA
sul ricorso 23401-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI
ANTONIETTA, TRIOLO VINCENZO, STUMPO VINCENZO,
DE ROSE EMANUELE giusta mandato speciale in calce al ricorso;

– ricorrente contro
DONATELLI MARIA;

– intimata avverso la sentenza n. 4852/2010 della CORTE D’APPELLO di
BARI del 27/09/2010, depositata il 16/03/2011;

Data pubblicazione: 10/06/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/04/2013 dal Consigkese Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;
udito l’Avvocato Coretti Antonietta difensore del ricorrente che si
riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI che

Fatto e Diritto
La Corte d’appello di Bari, confermando la sentenza di primo grado
che condannava l’Inps a riliquidare l’indennità di disoccupazione
agricola corrisposta per l’anno 2000 sulla base del salario fissato protempore dalla contrattazione collettiva nella Provincia di appartenenza in
relazione alla qualifica dell’ appellata di operaia agricola a tempo
determinato, comprensivo della quota di tfr., rigettava l’appello
dell’Istituto
Avverso la sentenza propone ricorso per Cassazione l’Inps affidato a
due motivi un principale ed uno subordinato.
La prima delle censure formulate, relativa al computo della quota di
t. f.r. nel calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola è
manifestamente fondata.
Si osserva al riguardo, così confermando quanto già ritenuto con la
sentenza 9.5.2007 n. 10546, che “ai fini della liquidazione delle
prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di retribuzione definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto
con il salario medio convenzionale ex art. 4 d.lgs. 16.4.97 n. 146 – non
è comprensiva del trattamento di fine rapporto”.
Inoltre questa Corte ha ulteriormente affermato che “sulla base del
suddetto principio, la voce denominata quota di t. f.r. dai contratti
collettivi vigenti a partire da quello del 27.11.1991, va esclusa dal
computo della indennità di disoccupazione, in considerazione della
Ric. 2011 n. 23401 sez. ML – ud. 18-04-2013
-2-

aderisce alla relazione.

volontà espressa dalle parti stipulanti, che è vietato disattendere in
forza della disposizione di cui al d.l. 14.6.1996 n. 318, art. 3, conv. dalla
1. 29.7.1996, n. 402, a norma del quale, agli effetti previdenziali, la
retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi, non può essere
individuata in difformità rispetto a quanto definito negli accordi stessi.

quella indicata dalle parti stipulanti, non è ravvisabile alcuna illegittima
alterazione degli istituti legali da parte dell’autonomia collettiva” (v.
Cass. 5.1.2011 n. 202 e numerose altre conformi).
Peraltro, tale orientamento giurisprudenziale è stato confermato dal
legislatore il quale con norma interpretativa contenuta nel d.l. 6.7.2011
n. 98 (convertito in legge n. 111/2011 prevede che “l’art. 4 del decreto
legislativo 16 aprile 1997 n. 146, e l’articolo 1, comma 5, del decreto legge 10 gennaio 2006 n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 marzo 2006 n. 81, si interpretano nel senso che la retribuzione, utile
per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai
agricoli a tempo determinato, non è comprensiva della voce del
trattamento di fine rapporto comunque denominato dalla
contrattazione collettiva”.
In conclusione, respinto il primo motivo di ricorso ed

in

accoglimento del secondo, non essendo necessari ulteriori
accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi
dell’art. 384 c.p.c. con il rigetto della domanda di inclusione della quota
di TFR nella base di calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola
per l’anno 2000.
Quanto alle spese l’esito

complessivo della lite ed il recente

consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale cui ci si adegua
consigliano la integrale compensazione tra le parti per l’intero
processo.
Ric. 2011 n. 23401 sez. ML – ud. 18-04-2013
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Dovendo escludersi che detta voce abbia natura diversa rispetto a

PQM
La Corte
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso. Accoglie gli altri e
decidendo nel merito rigetta la domanda quanto all’inclusione della

agricola richiesta. Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma il 18.4.2013

quota del TFR nella base di calcolo dell’indennità di disoccupazione

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