Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14547 del 09/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/06/2017, (ud. 09/03/2017, dep.09/06/2017),  n. 14547

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23720/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RICORSO NON DEPOSITATO ENTRO I TERMINI

PRESCRITTI DALLA LEGGE;

– ricorrente –

contro

M.E. in proprio e nella sua qualità di “ex socio” della

cessata società F.M. Costruzioni s.r.l. unipersonale in

liquidazione, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XXIV MAGGIO 43,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO PURI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 124/9/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

RIGIONALE di depositata il 28/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/03/2017 dal Consigliere Dott. MARCELLO

IACOBELLIS.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, notificato il 29/7/2016, non risulta depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., giusta certificazione della cancelleria Centrale Civile del 26/10/2016;

Considerato che al difetto di deposito consegue la dichiaratoria di improcedibilità e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi.

PQM

 

la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore di M.E., delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017

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