Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14546 del 16/06/2010

Cassazione civile sez. II, 16/06/2010, (ud. 26/02/2010, dep. 16/06/2010), n.14546

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.S., rappresentato e difeso, per procura speciale a

margine del ricorso, dagli Avvocati ARCAMENE Giuseppe e Armando

Cappello, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Barberini n. 47,

presso lo studio dell’Avvocato Riccardo Cappello;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI FORIO, in persona del Sindaco pro tempore; GEST LINE

s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Ischia n. 30 del 2006,

depositata in data 16 gennaio 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26 febbraio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. UCCELLA Fulvio, il quale ha chiesto l’accoglimento del

ricorso per manifesta fondatezza dei motivi;

sentito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI

Domenico, il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata in data 16 gennaio 2006, il Giudice di pace di Ischia dichiarava inammissibile l’opposizione proposta da C. S. avverso una cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzioni amministrative per le violazioni elevate dalla Polizia municipale di Forio, notificata in data 7 settembre 2004.

Il Giudice di pace riteneva che l’opposizione fosse tardiva perchè proposta con ricorso depositato il 16 ottobre 2004 mentre la notificazione della cartella esattoriale era avvenuta il 7 settembre 2004.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre C.S. sulla base di due motivi; gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve preliminarmente rilevarsi la invalidità della procura speciale depositata nell’interesse del ricorrente dall’Avvocato Riccardo Cottone.

E’ noto, infatti, che “nel giudizio di cassazione la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, stante il tassativo disposto dell’art. 83 cod. proc. civ., comma 3, che implica la necessaria esclusione dell’utilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati. Pertanto, se la procura non è rilasciata contestualmente a tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal comma 2 dello stesso articolo, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata.

Nè a una conclusione diversa può pervenirsi nel caso in cui debba sostituirsi il difensore nominato con il ricorso, deceduto nelle more del giudizio, non rispondendo alla disciplina del giudizio di cassazione il deposito di un atto redatto dal nuovo difensore su cui possa essere apposta la procura speciale, o nella eventualità che il ricorrente intenda affiancare altro difensore al difensore nominato a margine del ricorso, che in tale veste, ai sensi dell’art. 365 cod. proc. civ., aveva sottoscritto l’atto (Cass., S.U., n. 14212 del 2006).

Sempre preliminarmente, deve rilevarsi che il presente ricorso, avendo ad oggetto una decisione depositata il 16 gennaio 2006, non è soggetto, ratione tempo-ris, all’applicazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., sicchè la formulazione dei quesiti di diritto non è necessaria.

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione della L. n. 689 del 1931, art. 22 e dell’art. 205 C.d.S..

Il ricorrente afferma di avere tempestivamente impugnato la cartella esattoriale a mezzo del servizio postale, avendo provveduto al deposito del ricorso stesso a mezzo raccomandata in data 7 ottobre 2004; e la sentenza n. 98 del 2004 della Corte costituzionale ha reso ammissibile tale modalità di proposizione del ricorso in opposizione, con l’avvertenza che la notificazione, per il notificante, si perfeziona al momento della consegna del plico da notificare.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 742 del 1969, artt. 1 e 3, sostenendo che, in ogni caso, il deposito della opposizione avrebbe dovuto essere considerato tempestivo, in quanto, dovendosi applicare la sospensione feriale dei termini, il ricorso in opposizione depositato il 16 ottobre era tempestivo rispetto alla data di notificazione della cartella, decorrente dal 16 settembre 2004.

Il ricorso, i cui due motivi possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione, è manifestamente fondato.

Dall’esame degli atti, consentito in questa sede in considerazione della natura della censura proposta, emerge che la cartella esattoriale è stata notificata all’odierno ricorrente il 7 settembre 2004 e l’opposizione è stata proposta dal C. avvalendosi del servizio postale con raccomandata spedita alla Cancelleria dell’Ufficio del Giudice di pace di Ischia il 7 ottobre 2004.

Orbene, da un lato, è noto che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 98 del 2004, è ora possibile proporre il ricorso in opposizione di cui alla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, anche avvalendosi del servizio postale, con l’avvertenza che, come opportunamente precisato nella citata sentenza, al fine di verificare la tempestività dell’opposizione occorre avere riguardo alla data di spedizione del plico; dall’altro, che in ogni caso il decorso del termine di proposizione del ricorso in opposizione, essendo avvenuta la notifica ella cartella esattoriale nel corso del periodo feriale, è rimasto sospeso sino al 15 settembre, in forza della L. n. 742 del 1969, artt. 1 e 3, sicchè, dovendosi individuare il momento iniziale della decorrenza del termine nel giorno 16 settembre 2004, il deposito dell’opposizione, che nella sentenza impugnata si afferma essere avvenuto il 15 ottobre 2004, risulta tempestivamente effettuato.

Il ricorso va quindi accolto, e la sentenza impugnata va conseguentemente cassata.

La cassazione, non ravvisandosi le condizioni per la decisione della causa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., deve essere disposta con rinvio ad altro Giudice di pace di Ischia, il quale procederà a nuovo esame della proposta opposizione e alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altro Giudice di pace di Ischia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2010

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