Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14546 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 15/07/2016, (ud. 19/02/2015, dep. 15/07/2016), n.14546

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7929-2012 proposto da:

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro

pro tempore; CONSOB, in persona del Presidente pro tempore (c.f.

(OMISSIS)), entrambi elettivamente domiciliati in Roma, Via dei

Portoghesi 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

SAN PAOLO INVEST SIM SPA, in persona della sua procuratrice speciale,

Alessandra Pitet, come da procura atto a rogito Notaio Dr. Antonio

Mazzocca in Roma, in data 30/11/2010 rep. n. (OMISSIS) racc. n.

7829, elettivamente domiciliato in Roma, Via Tommaso Salvini 2/A,

presso lo studio dell’avvocato LUIGI PEDRETTI, che la rappresenta e

difende, come da procura speciale rilasciata in data 20/04/2012, con

firma autenticata per atto Notaio Giovanni Maranca di Roma rep.

(OMISSIS) C.T., D.M., P.D.,

P.P., R.R., G.C., tutti elettivamente

domiciliati in Roma, Via Tommaso Salvini 2/A, presso lo studio

dell’avvocato LIGI PITMETTI, che li rappresenta e difende, come da

procura speciale da ciascuno rilasciata come in atti.

– controricorrenti –

nonchè contro

V.F., M.B., G.Z.G.F.,

P.A., S.P.G.;

– intimati –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositano il

11/02/2011 (R.G. 55571/09);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2016 dal Consigliere Dott. PARZIALE Ippolisto;

udito l’Avvocato Pedretti, che si riporta agli atti e alle

conclusioni assunte;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che conclude per l’accoglimento del secondo e terzo

motivo di ricorso, rigetto del primo; nonchè per la declaratoria di

estinzione della sanzione per P.A. e

G.Z.G.F..

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. I ricorrenti così riassumono la vicenda processuale.

“Con il decreto in epigrafe la Corte d’appello di Roma ha nuovamente accolto, dopo la cassazione di un precedente decreto di accoglimento da parte di codesta S.C. con sent. 10807/2008, l’opposizione presentata dagli odierni resistenti avverso il Decreto 7 aprile 2000, n. 302090 e Decreto 7 aprile 2000, n. 302051, con i quali il Ministro del tesoro ha loro inflitto, in qualità di esponenti aziendali della S.p.a. San Paolo Invest SDI sanzioni pecuniarie ai sensi del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 195.

Le sanzioni furono applicate dal Ministero del tesoro in accoglimento di proposte inviateli dalla Consob, la quale, a sua volta, aveva preventivamente contestato agli interessati gli addebiti con note dell’8.3.99, deliberate dalla Commissione nella seduta del 25.2.99. Peraltro, gli accertamenti ispettivi, dai quali era scaturita la contestazione si erano conclusi il 13.7.98. Nel precedente Dec. Del 2 agosto 2001, n. 3064, RG Affari Diversi, la Corte territoriale aveva accolto le opposizioni ritenendo che l’amministrazione fosse decaduta ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 14, dal potere sanzionatorio. Tra la data di conclusione dell’ispezione da parte del servizio ispettivo (13.7.98) e la data di contestazione dell’addebito da parte della Consob in composizione collegiale (8.3.99) era infatti trascorso un tempo superiore ai novanta giorni previsti dall’art. 14 cit..

Con la sentenza citata codesta S.C. accoglieva il ricorso delle amministrazioni rilevando, in conformità ai propri consolidati precedenti (SS.UU. 5395/2007) che la decorrenza del termine per la contestazione degli illeciti va individuata nel giorno in cui la Commissione in composizione collegiale, dopo l’esaurimento dell’attività ispettiva e di quella istruttoria, è in grado di adottare le decisioni di propria competenza, senza che si possa tenere conto di ingiustificati ritardi derivanti da disfunzioni burocratiche o da artificiose protrazioni dei compiti assegnati ai suddetti organi. Rinviava pertanto al giudice di merito affinchè accertasse quando la Consob intesa come collegio dei commissari era stata posta in grado di valutare l’attività ispettiva e istruttoria, e se da questo momento a quello in cui venne notificata la contestazione degli addebiti era trascorso un termine superiore o meno ai novanta giorni previsti L. n. 689 del 1981, art. 14. Riassunto il giudizio dagli opponenti, le amministrazioni resistenti si costituivano eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’opposizione proposta personalmente dagli esponenti aziendali, poichè la sola parte destinataria dei provvedimenti sanzionatori impugnati era stata la Sanpaolo-Invest. Nel merito, le amministrazioni rilevavano che la Consob/collegio aveva ricevuto il 13 agosto 1998 la relazione ispettiva conclusiva dell’istruttoria e il 14 settembre 1998 la relazione integrativa. Le lettere di contestazione degli addebiti erano state inviate l’8 manzo 1999, meno di sei mesi dopo il ricevimento degli esiti dell’istruttoria. Considerata la mole di affari trattati dal Collegio nel periodo, e la complessità di fatto e di diritto dello specifico affare riguardante la Sanpaolo Invest (l’istruttoria si componeva di 2199 documenti allegati e copriva sei anni di attività della (OMISSIS)), non si ravvisavano indebiti ritardi del Collegio nell’esaminarlo e nel contestare gli addebiti. Con il decreto in epigrafe la Corte romana ha nuovamente accolto l’opposizione rilevando che l’inammissibilità del ricorso degli esponenti in proprio non poteva essere eccepita in sede di rinvio perchè preclusa dal suo mancato rilievo nella precedente fase di merito; che erano inammissibili le produzioni documentali operate dalle amministrazioni, che avevano depositato la complessiva documentazione dell’istruttoria allo scopo di dimostrare che non vi erano stati ritardi indebiti; che tali ritardi, nel merito, vi erano stati perchè, in difetto di altri riferimenti normativi, come termine normale assegnato al Collegio della Consob per esaminare le istruttorie e deliberare le contestazioni degli addebiti doveva individuarsi quello di trenta giorni che D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 195, comma 1, assegna all’incolpato per presentare alla Commissione le proprie controdeduzioni, atteso l’oggetto di valutazione è il medesimo che, quindi, aggiungendo trenta (giorni alle date (13 agosto e 14 settembre 1998) di ricevimento delle due relazioni ispettive si perveniva al 12 settembre e al 14 ottobre 1998, e quindi in ogni caso la contestazione decisa dalla Commissione l’8 marzo 1999 era successiva di novanta giorni a tali ultimi termini.

2. I ricorrenti impugnano tale decreto formulando tre motivi. Resistono con controricorso la Sanpaolo Invest ed alcuni degli esponenti aziendali come da epigrafe, restando intimati gli altri i controricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

A. Il documentato decesso di due degli incolpati ( P.A. e G.Z.G.F.) comporta, della L. n. 689 del 1981, ex artt. 6 e 7, l’estinzione della relativa sanzione (confr. Cass. 1193/08; 26387/08; 1313/03).

Il ricorso va ritenuto ammissibile, ex art. 366, n. 6, risultando adeguatamente indicati gli atti e i documenti ai quali si riferiscono le censure dei ricorrenti.

B. I ricorrenti hanno articolato i seguenti motivi.

1. Col primo motivo si deduce: (Violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., e dell’art. 324 c.p.c., nonchè dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per aver la Corte locale erroneamente ritenuto preclusa la questione della inammissibilità del ricorso proposto direttamente dagli esponenti aziendali, per effetto di un giudicato formatosi all’esito del primo decreto. Si tratta di difetto di legittimazione attiva, non essendo gli esponenti aziendali toccati direttamente dagli effetti del provvedimento sanzionatorio. La questione, “attenendo ad un presupposto processuale indefettibile” doveva essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ivi compresa la fase di rinvio. Non si era formato un giudicato, nemmeno implicito, perchè “la questione della legittimazione degli esponenti aziendali in proprio non era stata mai sollevata da alcuno, nè discussa”.

2. Col secondo motivo si deduce: violazione e falsa applicazione art. 394 c.p.c., in relazione art. 360 c.p.c., n. 4).c”, per aver la Corte locale erroneamente ritenuto inammissibili le nuove produzioni effettuate dai ricorrenti nel giudizio di rinvio allo scopo di dimostrare che non vi era stato alcun ritardo imputabile. L’ammissibilità delle nuove produzioni discendeva direttamente dalla decisione della Corte di cassazione, che ha cassato il precedente decreto della Corte di appello, affermando il principio secondo il quale, ai fini della decadenza, non rileva il momento della conclusione delle attività ispettive, essendo invece necessario far riferimento al “momento in cui la Consob/Collegio, ricevuta la relazione ispettiva, è in grado di assumere, dopo averla esaminata, la decisione di contestare gli addebiti”. Di qui l’esigenza di “considerare se la Consob/Collegio, una volta ricevuta la relazione e la documentazione dell’ispezione, abbia impiegato per esaminarla un tempo ragionevole, non incorrendo in ritardi indebiti”. La documentazione prodotta in sede di rinvio, per la sua dimensione quantitativa e qualitativa, era appunto finalizzata a dimostrare quanto si era affermato in sede di giudizio e cioè che era stata presa in esame “in buona sostanza, l’intera attività svolta dalla Rete, ovverosia l’intermediario e i suoi promotori, ma anche il rispetto dell’intera regolamentazione alla quale i medesimi sono soggetti nell’esercizio della rispettiva attività”, il tutto in relazione alla “rilevante dimensione dell’intermediario che, tra le (OMISSIS), è una delle maggiori reti di distribuzione a livello nazionale ed annovera un numero di promotori finanziari tra i più significativi sempre a livello nazionale tanto da rendere necessario l’impiego di “un team di cinque funzionati il cui lavoro si è protratto per circa otto mesi (28 novembre 1997 – 23 luglio 1998) e che ha prodotto una relazione datata 31 luglio 1998 di n. 129 pagine, a loro volta sintesi di una documentazione assolutamente ponderosa acquisita presso l’intermediario e composta da n. 2199 documenti allegati (senza contare i numerosi documenti fuori fascicolo), nonchè una relazione integrativa datata 14 settembre 1998 di ulteriori n. 5 pagine esclusi gli allegati “.

3. Col terzo motivo si deduce: “Violazione e falsa applicazione D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 195, comma 1 e D.Lgs. del 24 novembre 1981, n.689, art. 14, comma 1, art. 12 preleggi, comma 3, art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per aver la Corte locale applicato analogicamente all’attività della Consob il termine di trenta giorni assegnato all’incolpato per produrre controdeduzioni alla contestazione degli addebiti. Tale applicazione analogica è errata per tre motivi. Il primo perchè non vi è “alcuna “identità di ratio” tra le due situazioni”, posto che la CONSOB è “tenuta ad esaminare contemporaneamente un numero non precisabile di istruttorie e, nell’ambito di queste, la posizione di ciascun soggetto”, mentre il “singolo interessato… deve esaminare soltanto il caso che lo riguarda”. Il secondo perchè “è onere dell’opponente dimostrare che nell’esame dell’istruttoria Consob incorse in ritardi inescusabili; non onere della Consob dimostrare che il tempo impiegato fu congruo”. Il terzo perchè “la qualificazione tecnica degli organi della Consob deputati all’esame delle risultanze dell’istruttoria” non può da sola “logicamente escludere che la durata dell’esame (tecnicamente qualificato) vari in ragione diretta della complessità dei diversi casi”.

C. Il ricorso è fondato e va accolto quanto al secondo e terzo motivo, risultando il primo infondato.

1. Il primo motivo è infondato. Per la pronuncia rescindente della Corte di cassazione n. 10807 del 2008, il ricorso, proposto da tutti i ricorrenti, era fondato. Se la Corte avesse rilevato (come le sarebbe stato consentito in termini generali, il difetto di legittimazione attiva di taluni ricorrenti, avrebbe cassato senza rinvio il decreto impugnato (vedi Cass. SU 1912 del 2012, Rv. 620485). Vero è che nella predetta pronuncia rescindente la statuizione è implicita, ma essa è comunque consonante alle decisione delle Sezioni unite civili n. 20929 del 2009, che riconosce ai destinatari della sanzione la legittimazione alla opposizione, anche se non ingiunti del pagamento, quale forma di intervento adesivo autonomo.

2. Va accolto il secondo motivo di ricorso, perchè la pronuncia rescindente n. 10807 del 2008 aveva indicato come necessario accertare “quando” poteva dirsi compiuto il tempo (da apprezzare in relazione alla fattispecie ispettiva e all’attività istruttoria in concreto svolta) in cui la Commissione, in sede collegiale, poteva ritenersi in grado di adottare le decisioni di sua competenza. In altri termini, la pronuncia rescindente aveva rimesso al giudice del rinvio la valutazione di congruità (o meno) del tempo per adottare la decisione, momento che segnava il dies a quo per il computo del termine di decadenza di giorni 90 per contestare agli incolpati le violazioni. E siccome è onere di chi eccepisce la tardività della contestazione allegare e comprovare il dies a quo da cui computare i 90 giorni (principio non derogato neppure implicitamente dalla pronuncia rescindente del 2008), i riassumenti avrebbero potuto produrre la documentazione necessaria per rendere possibile quella verifica fattuale, che la pronuncia rescindente aveva demandato al giudice del rinvio. La documentazione è stata, invece, prodotta dall’amministrazione allo scopo di provare, prendendo a riferimento la data di conclusione dell’attività ispettiva (luglio 1998) e quella di contestazione della violazione (8 marzo 1999), la mancanza di “ingiustificati ritardi”, ascrivibili a mere disfunzioni burocratiche. Del resto, la stessa Corte distrettuale ha dato atto dell’ampiezza pluriannuale del periodo esaminato, della complessità dell’indagine, stante la dimensione e l’importanza della società e del numero dei suoi intermediari, nonchè della rilevante mole di documenti allegati alla relazione. Si trattava (e si tratta) di circostanze tutte da valutare ai fini della complessiva attività di verifica dei dati istruttori raccolti e dei conseguenti tempi necessari al collegio per operarne una adeguata valutazione.

3. parimenti va accolto anche il terzo motivo di ricorso, che denota connessione di questioni col secondo. Ed invero la Corte distrettuale, pur avendo fatto cenno alla complessità della verifica, nel caso di specie finisce sostanzialmente per “standardizzare” il termine congruo di valutazione in 30 giorni, innanzitutto applicando per analogia un termine “ordinatorio” (richiamando quello previsto per le difese del singolo incolpato) ad un termine “perentorio” per la contestazione delle violazioni ad una pluralità di incolpati, senza chiarire cosa debba intendersi per “fatti eccezionali”, gli unici ad essere non riconducibili al profilo diacronico (di ritenuta sufficienza) dei 30 giorni. Di qui, l’errata applicazione della presunzione di congruità del termine di 30 giorni, suscettibile, comunque di prova contraria che era stata offerta, nel caso di specie, dall’amministrazione ma non scrutinata (per ritenuta inammissibilità), prova contraria che era stata immotivatamente ritenuta afferire a fatti non eccezionali.

D. La sentenza impugnata va, quindi, cassata con riguardo ai motivi accolti e va rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di appello di Roma, che procederà a nuova valutazione della complessità dell’istruttoria e della attività svolta dalla Consob per la sua valutazione da parte del Collegio della stessa Consob, al fine della applicazione del principio di diritto già affermato dalla precedente sentenza di questa Corte (n. 10807/2008) e confermato in questa sede, anche alla luce della già prodotta documentazione da parte della Consob e dei principi affermati in questa sede sulla applicabilità in via analogica (esclusa) del termine di 30 giorni assegnato alle deduzioni dell’incolpato dalla L. n. 689 del 1981, alle attività di valutazione della Consob. Va dichiarata l’estinzione della sanzione per gli intimati P.A. e G.Z.G.F..

PQM

La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara estinta la sanzione per gli intimati P. e G..

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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