Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14546 del 04/07/2011

Cassazione civile sez. I, 04/07/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 04/07/2011), n.14546

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14047/2008 proposto da:

B.P. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, LARGO MESSICO 6, presso l’avvocato VOLANTI

Antonio, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositato il

22/03/2007, n. 659/06 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

05/05/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, B.P. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Bologna del 23/02/2007 che aveva condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto durata di procedimento, determinazione del quantum, e liquidazione spese giudiziali.

Resiste con controricorso, la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vanno dichiarati inammissibili i motivi secondo, terzo, quinto, sesto, relativi a vizio di motivazione, essendo privi delle sintesi di cui all’art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi.

Vanno invece accolti i motivi uno e quattro, relativi alla durata ragionevole del procedimento, assorbito il motivo settimo, relativo alle spese di giudizio, che andranno RIDETERMINATE. Il Giudice a quo non ha correttamente determinato il danno morale in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 11.250,00; procedimento presupposto: 1^ grado, TAR gennaio 1980 – marzo 2001; 2^ grado, Consiglio di Stato settembre 2002 – pendente al dicembre 2006, data del deposito del ricorso; durata ragionevole:

5 anni, primo grado, 3 anni il secondo).

Appare pacifico che il ricorrente non abbia presentato istanza di prelievo.

Non può tuttavia escludersi automaticamente dal periodo di irragionevole durata il tempo di mancata presentazione dell’istanza di prelievo.

Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, l’assenza di tale istanza incide comunque sulla quantificazione del danno (sul punto Cass. N. 14754 del 2010).

Rimane assorbito il motivo relativo alle spese che andranno poste a carico dell’amministrazione, stante la sua soccombenza, e saranno riliquidate.

Va cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, può procedersi ad una determinazione del danno, in ragione di Euro 500,00 per ogni anno. E dunque per un importo complessivo di Euro 12.700,00 (durata 25 anni e 4 mesi).

Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano poste a carico dell’Amministrazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie in parte qua il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e condanna l’amministrazione al pagamento della somma di Euro 12.700,00 per indennizzo, con interessi dalla domanda, e delle spese del giudizio di merito,che liquida in Euro 700,00 per onorari, Euro 600,00 per diritti ed Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge; per il presente giudizio di legittimità, condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, liquidandole in Euro 900,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2011

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