Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14545 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 15/07/2016, (ud. 07/04/2016, dep. 15/07/2016), n.14545

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19506/2010 R.G. proposto da:

T.A., – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato in Roma,

alla via G. G. Belli, n. 27, presso lo studio dell’avvocato Paolo

Mereu che congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato Giuseppe

Sbisa’ ed all’avvocato Nicola Di Stefano lo rappresenta e difende in

virtu’ di procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

e

sul ricorso iscritto al n. 20027/2011 R.G. proposto da:

T.E., c.f. (OMISSIS) – rappresentato e difeso in virtu’ di

procura speciale a margine del ricorso dall’avvocato Simonetta De

Sanctis Mangelli ed in virtu’ di procura speciale autenticata nella

sottoscrizione a ministero notar A. Gandolfi in data 27.5.2014

dell’avvocato Francesco Maiorana; elettivamente domiciliato in Roma,

alla via T. Salvini, n. 55, presso lo studio dell’avvocato Simonetta

De Sanctis Mangelli;

contro

(ambedue i ricorrenti):

B.M. – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliata in

Roma, alla via Germanico, n. 12, presso lo studio dell’avvocato

Franco Di Lorenzo che congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato

Nicola Caruso la rappresenta e difende in virtu’ di procura speciale

in calce al controricorso;

– controricorrente –

Avverso (ambedue i ricorsi) la sentenza n. 617 dei 15.7/24.12.2010

della corte d’appello di Trieste;

Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 7

aprile 2016 dal Consigliere Dott. Luigi Abete;

Udito l’avvocato Paolo Mereu per il ricorrente T.A.;

Udito l’avvocato Francesco Maiorana per il ricorrente T.E.;

Udito l’avvocato Franco Di Lorenzo per la controricorrente;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per la declaratoria

di inammissibilita’ di ambedue i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto in data 8.11.2001 B.M., proprietaria di un terreno in territorio del comune di Travesio, riportato in catasto al foglio 8, particelle n. 370 e n. 372, citava a comparire innanzi al tribunale di Pordenone T.A. ed E., proprietari dei vicini terreni riportati in catasto al foglio 8, particelle n. 376 e n. 377.

Chiedeva, in via principale, accertarsi l’insussistenza di qualsivoglia servitu’ di transito a carico del terreno di sua proprieta’ e a vantaggio dei terreni dei convenuti e, per l’effetto, condannarsi i medesimi T.A. ed E. ad astenersi da qualsivoglia molestia e turbativa ed autorizzarsi ella attrice alla chiusura del proprio fondo; in via subordinata, chiedeva che la servitu’ eventualmente acclarata fosse limitata ai soli fini agricoli.

Costituitosi, T.E. sollecitava il rigetto dell’avversa domanda. In via riconvenzionale instava, tra l’altro, perche’ fosse costituita servitu’ di passaggio ai sensi dell’art. 1051 c.c., ovvero perche’ fosse dichiarato l’intervenuto acquisto per usucapione di una servitu’ di transito pedonale e carrabile dalla pubblica via e sino ai propri fondi, a favore dei propri terreni ed a carico del terreno dell’attrice.

Costituitosi con separata comparsa, T.A. formulava le medesime conclusioni. Con distinto atto in data 10.1.2002 T.A. citava a comparire innanzi al tribunale di Pordenone B.M..

Chiedeva, in via principale, accertarsi l’intervenuto acquisto per usucapione della servitu’ di transito pedonale e carrabile a favore dei mappali n. 376 e n. 377 ed a carico dei mappali n. 370 e n. 372; in via subordinata, costituirsi servitu’ di passaggio a norma dell’art. 1051 c.c., a favore ed a carico degli stessi mappali.

Disposta la riunione dei giudizi separatamente introdotti, assunti gli interrogatori formali delle parti in lite, assunte le prove testimoniali all’uopo capitolate, con sentenza n. 769/2006 il giudice adito rigettava ogni domanda di parte attrice ed in accoglimento della domanda proposta da T.A. “dichiarava acquistato per usucapione ventennale il diritto di passaggio – a piedi e con veicoli a motore in relazione ad uso residenziale ed agricolo del fondo dominante – a favore dei mappali 376 e 377 attraverso e a peso dei mappali sub 370 e 372” (cosi’ ricorso di T.E., pag. 5).

Interponeva appello B.M..

Resisteva T.E.. Resisteva T.A..

Con sentenza n. 617 dei 15.7/24.12.2010 la corte d’appello di Trieste accoglieva il gravame e, per l’effetto, rigettava la domanda di accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione della servitu’ di transito esperita da T.A. e disconosceva la sussistenza della servitu’ a favore dei mappali n. 376 e n. 377 ed a carico dei mappali n. 370 e n. 372, faceva ordine ad Eugenio ed T.A. di astenersi da ogni molestia e turbativa, autorizzava l’appellante alla chiusura del proprio fondo, dichiarava inammissibile la domanda di costituzione di servitu’ di passaggio a norma dell’art. 1051 c.c., condannava gli appellati in solido a rimborsare all’appellante le spese del doppio grado nonche’ a restituire alla stessa appellante le somme percepite.

Esplicitava la corte distrettuale che, in considerazione degli incontestati rapporti di parentela esistenti tra le parti, della conformazione dei luoghi e delle risultanze dell’istruttoria testimoniale – segnatamente delle dichiarazioni rese dai testi V.A., P.B., R.M. e M.S., i quali tutti avevano “confermato che T.A. ed i suoi chiedevano a B.E., madre dell’appellante deceduta nel 1970, e poi a quest’ultima, il permesso di passare attraverso il loro cortile” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 17) – poteva reputarsi “provato che il passaggio inizio’ come caratterizzato dalla tolleranza, mentre la prova – gravante sugli appellati – che il possesso abbia da un certo momento in poi assunto l’idoneita’ dell’usucapione, mantenendola per il tempo necessario (…) non e’ stata compiutamente fornita” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 17).

Esplicitava che, segnatamente, la prova non poteva reputarsi raggiunta neppure alla stregua delle deposizioni rese dai testi addotti dagli appellati; che, invero, costoro avevano si’ riferito di aver attraversato il cortile di proprieta’ dell’appellante “senza avere richiesto il permesso ad alcuno” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 18); che, nondimeno, siffatta circostanza non valeva affatto ad escludere che “i proprietari del fondo preteso dominante si ritenessero a tale permesso vincolati” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 18); che non aveva, inoltre, valenza dirimente la circostanza che il passaggio si fosse protratto per lungo tempo in presenza di “condiscendenza dettata da rapporti di parentela, oltre che di buon vicinato” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 18).

Esplicitava che “in ogni caso, anche a voler fissare l’ipotizzata interversione del possesso nel momento in cui T.E. inizio’ ad abitare nel fondo preteso dominante, il fatto che cio’ sarebbe accaduto nel 1981 non puo’ ritenersi provato, risultando dalle sole dichiarazioni rese dal T. stesso in sede di interrogatorio formale” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 18).

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso T.A.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

Avverso la medesima sentenza ha proposto separato ricorso T.E.; ne ha chiesto del pari sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione pur in ordine alle spese.

B.M. ha depositato un unico controricorso onde resistere all’uno ed all’altro ricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibili ovvero rigettarsi gli avversi ricorsi con il favore delle spese di lite.

Il ricorrente T.E. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Parimenti ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., la controricorrente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente T.A. deduce “art. 360 c.p.c., n. 5 – omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione nella valutazione delle prove testimoniali assunte” (cosi’ ricorso di T.A., pag. 5).

Adduce che la corte d’appello ha posto a fondamento della sua decisione unicamente “le risultanze istruttorie (…) dedotte da parte attrice – appellante” (cosi’ ricorso di T.A., pag. 5); che, siccome emerge in particolare dalla deposizione di V.A., “il permesso era chiesto da chi frequentava la proprieta’ T., ma cio’ era semplice atto di cortesia di soggetti estranei alla titolarita’ dei fondi oggetto di causa” (cosi’ ricorso di T.A., pag. 7).

Adduce, altresi’, che “il fatto che vi fosse (…) tra i proprietari dei fondi finitimi un vincolo di sangue di per se’ non prova che i proprietari di quello dominante abbiano esercitato il passaggio per gentile concessione del parente” (cosi’ ricorso di T.A., pag. 9).

Adduce, inoltre, che al fine di escludere la transitorieta’ e saltuarieta’ del passaggio soccorrono le numerose deposizioni testimoniali da cui si evince che “il passaggio de quo e’ stato utilizzato per molti anni dai T. per accedere ai loro fabbricati e cio’ sin da quando era ancora in vita la madre dell’attrice (deceduta nel 1970)” (cosi’ ricorso di T.A., pag. 11); che, al contempo, la saltuarieta’ del passaggio e’ smentita dai documenti allegati, segnatamente dalle fotografie, che “evidenziano con chiarezza come l’unico passaggio carrabile dante accesso ai beni di cui (…) e’ comproprietario sia quello da decenni utilizzato per il transito con carri, trattori ed automobile” (cosi’ ricorso di T.A., pag. 12); che, dunque, la prova della tolleranza, gravante sulla B., non e’ stata assolta e, di contro, le risultanze istruttorie dimostrano che il passaggio e’ stato esercitato anche dopo l’opposizione della controparte.

Con l’unico motivo il ricorrente T.E. deduce “omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia: la valutazione delle prove testimoniali assunte (art. 360 c.p.c., n. 5)” (cosi’ ricorso di T.E., pag. 6).

Formula sostanzialmente le medesime censure addotte da T.A. con l’unico motivo del suo ricorso (“il giudice di seconde cure fa esclusivo riferimento alle testimonianze dei soli testi introdotti da parte attrice – appellante (…), omettendo anche un minimo cenno a quanto altri testimoni (…) hanno dichiarato, cioe’ che l’unico transito che consente il collegamento veicolare del fondo mappale 376 alla pubblica via (…) e’ esclusivamente quello che passa attraverso il portico e il cortile di proprieta’ dell’(…)appellante”: cosi’ ricorso di T.E., pagg. 6 – 7; “sull’asserita natura tollerata del passaggio (…) non puo’ ritenersi (…) raggiunta prova”: cosi’ ricorso di T.E., pag. 8; la corte non ha dato peso alle dichiarazioni dei testi “che hanno riferito di non aver mai chiesto il permesso a chicchessia per raggiungere l’abitazione di T.E.”: cosi’ ricorso di T.E., pag. 8; “la presenza di rapporti familiari evidentemente deteriorati porta ad escludere che l’attrice abbia mai tollerato alcunche’”: cosi’ ricorso di T.E., pag. 10; “va escluso il carattere della transitorieta’ e saltuarieta’ (…) le deposizioni di numerosi testi confermano che il passaggio de quo e’ stato utilizzato dai T. (..) sin dagli anni trenta”: cosi’ ricorso di T.E., pagg. 10 – 11; “non corrisponde al vero quanto asserito dall’appellante in merito alla presunta non interclusione del mappale 376”: cosi’ ricorso di T.E., pag. 11; e’ la stessa difesa di controparte “a riconoscere l’impraticabilita’ del passaggio da via (OMISSIS)”: cosi’ ricorso di Eugenio T., pag. 13).

Va previamente disposta, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione al ricorso proposto da T.A., che ha dato vita al procedimento iscritto al n. 19506/2011 R.G., del ricorso proposto da T.E., che ha dato vita al procedimento iscritto al n. 20027/2011 R.G..

I ricorsi riuniti sono destituiti di fondamento e vanno respinti.

Si rappresenta, previamente, che, in ossequio al canone di cosiddetta “autosufficienza” del ricorso per cassazione (cfr. Cass. sez. lav. 4.3.2014, n. 4980), quale positivamente sancito all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), ben avrebbero dovuto i ricorrenti, onde consentire a questa Corte il compiuto riscontro, il compiuto vaglio dei loro assunti, riprodurre piu’ o meno integralmente nel corpo dei rispettivi ricorsi l’intero complesso delle dichiarazioni testimoniali all’uopo raccolte e non gia’ limitarsi a trascriverne singoli stralci (cfr. Cass. sez. lav. 27.2.2009, n. 4849, secondo cui, qualora, con il ricorso per cassazione, venga dedotta l’incongruita’ o illogicita’ della motivazione della sentenza impugnata per l’asserita mancata valutazione di risultanze processuali e’ necessario, al fine di consentire al giudice di legittimita’ il controllo della decisivita’ della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi – mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso – la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di cassazione, alla quale e’ precluso l’esame diretto degli atti di causa, di delibare la decisivita’ della risultanza stessa). E ben avrebbero dovuto in pari tempo, in ossequio al medesimo canone di “autosufficienza”, fornire completa rappresentazione dei documenti, di cui hanno denunciato – segnatamente, T.A. – l’incongrua valutazione (cfr. Cass. sez. lav. 4.3.2014, n. 4980, secondo cui, qualora, con il ricorso per cassazione, venga dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata per l’asserito omesso esame di un documento, e’ necessario, al fine di consentire al giudice di legittimita’ il controllo della decisivita’ del documento non valutato (o insufficientemente valutato), che il ricorrente precisi – mediante integrale trascrizione del contenuto dell’atto nel ricorso – la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di cassazione, alla quale e’ precluso l’esame diretto degli atti di causa, di delibare la decisivita’ della risultanza stessa).

E cio’ tanto piu’ giacche’ la controricorrente ribadisce, evidentemente, pur in questa sede, propriamente sulla scorta degli stralci delle dichiarazioni rese dai testi V., P., R. e M. debitamente riprodotti nel proprio controricorso, che il transito attraverso il suo fondo avveniva, “quanto meno fino ad una certa epoca, merce’ l’autorizzazione dai proprietari ai vicini, e parenti, T.” (cosi’ controricorso, pag. 13).

Si rappresenta, comunque, che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata conferisce al giudice di legittimita’ non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensi’ la sola facolta’ di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita’ dei fatti ad esse sottesi, dando, cosi’, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass. 9.8.2007, n. 17477; Cass. 7.6.2005, n. 11789).

Si rappresenta, in particolare, che, ai fini di una corretta decisione, il giudice del merito non e’ tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, ne’ a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass. 10.5.2000, n. 6023).

Si rappresenta, conseguentemente, che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorieta’ della medesima, puo’ legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione (cfr. Cass. 9.8.2007, n. 17477; Cass. 7.6.2005, n. 11789).

Nei termini teste’ enunciati l’iter motivazionale che sorregge il dictum della corte distrettuale risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente esaustivo e congruo sul piano logico-formale.

Piu’ esattamente la corte di Trieste ha vagliato nel complesso – non ha dunque obliterato la disamina di punti decisivi – e dipoi ha in maniera inappuntabile scrutinato il materiale probatorio cui ha inteso ancorare il suo dictum (“in particolare, detta prova non puo’ considerarsi raggiunta attraverso le deposizioni dei testi introdotti dai convenuti – da ritenersi, comunque, non maggiormente attendibili dei testi introdotti dall’attrice (…) -“: cosi’ sentenza d’appello, pag. 18), altresi’ palesando in forma nitida e coerente il percorso decisorio seguito (“circostanze che non escludono affatto che i proprietari del fondo preteso dominante si ritenessero a tale permesso vincolati”: cosi’ sentenza d’appello, pag. 18; “ne’ la situazione che il passaggio si sia protratto per lungo tempo appare dirimente, in presenza di (…) condiscendenza dettata da rapporti di parentela, oltre che di buon vicinato”: cosi’ sentenza d’appello, pag. 18).

In ogni caso ed a rigore con l’unico motivo rispettivamente addotto i ricorrenti null’altro prospettano se non un preteso migliore e piu’ appagante coordinamento dei dati acquisiti (“cio’ e’ in particolare evidente in riferimento alla circostanza che i T. fossero soliti chiedere il permesso ai proprietari del fondo dominante per attraversare lo stesso. Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice triestino non puo’ ritenersi sul punto raggiunta la prova”: cosi’ ricorso T.A., pag. 6; “nel caso di specie (…), al contrario, proprio la presenza di rapporti familiari deteriorati porta ad escludere che l’attrice abbia, invero, mai tollerato alcunche’”: cosi’ ricorso T.A., pag. 9; “le deposizioni di numerosi testi, invero, confermano che il passaggio de quo e’ stato utilizzato per molti anni dai T.”: cosi’ ricorso di T.A., pag. 11).

I motivi, dunque, involgono gli aspetti del giudizio – interni al discrezionale ambito di valutazione degli elementi di prova e di apprezzamento dei fatti – afferenti al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di siffatto convincimento rilevanti nel segno dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

I motivi, pertanto, si risolvono in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito e percio’ in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalita’ del giudizio di cassazione (cfr. Cass. 26.3.2010, n. 7394; Cass. sez. lav. 7.6.2005, n. 11789).

Il rigetto dei ricorsi giustifica la condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’.

La liquidazione segue come da dispositivo.

PQM

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta entrambi; condanna in solido i ricorrenti, T.A. ed T.E., a rimborsare alla controricorrente, B.M., le spese del presente giudizio di legittimita’, che si liquidano nel complesso in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e cassa come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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