Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14545 del 13/07/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14545 Anno 2015
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 25616-2013 proposto da:
MENTASTI GABRIELLA MNTGRL47B681,682U, elettivamente
dorniclliata in ROMA, VIA BARBERINI 29, presso lo STUDIO
LEGALE BRITONI, rappresentata e difesa dall’avvocato
FABRIZIO BUSIGNANI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRA1E 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– contro ricorrente –

Data pubblicazione: 13/07/2015

avverso la sentenza n. 36/49/2013 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO dell’8/11 /2012,
depositata il 22/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/05/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI

udito l’Avvocato Bettoni Manfredi (delega verbale) difensore della
ricorrente che si riporta agli scritti.
In fatto e in diritto.
Mentasti Gabriella propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro
la sentenza resa dalla CTR Lombardia n.36149/13, depositata 1’8.11.2012. Il
giudice di appello, decidendo l’impugnazione proposta dall’Agenzia delle
entrate avverso la sentenza che aveva ritenuto illegittima la cartella di
pagamento emessa a carico della contribuente per somme iscritte a ruolo sulla
base di avvisi di liquidazione relativi ad imposta di successione, annullava la
sentenza impugnata ritenendo, in particolare, che:a) la pronunzia della CTP,
nella parte in cui aveva statuito l’illegittimità della cartella per mancata
notificazione degli avvisi di liquidazione e della cartella era nulla, risultando la
questione relativa alla notificazione degli avvisi sollevata d’ufficio e non dalla
ricorrente ,. b)la cartella di pagamento era stata notificata personalmente alla
contribuente in data 24 maggio 2010 con le modalità di cui all’art.26 dPR
n.602/1973.
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art.58
dIgs.n.546/1992. La CTR aveva errato nell’ammettere nuove prove in appello
dedotte dalla Serit Sicilia e, segnatamente, “…gli estratti di ruolo delle cartelle
di pagamento opposte quali prova dell’avvenuta notifica delle stesse”cfr.pagg.12 e 14 del ricorso-.
Con il secondo motivo si deduce il vizio di omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. La CTR
aveva realizzato un copia e incolla rispetto alle difese dell’Agenzia senza
soddisfare i requisiti motivazionali minimi.
L’Agenzia delle entrate, costituitasi, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Nessuna difesa ha depositato Equitalia spa.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile. La parte ricorrente deduce il vizio di
violazione di legge in relazione alla produzione in appello degli estratti di ruolo
delle cartelle di pagamento opposte quali prova dell’avvenuta notifica delle
stesse. Orbene, la censura non coglie la ratio decidendi della sentenza
impugnata che, nel ritenere la ritualità della notificazione della cartella, l’ha
agganciata all’espletamento delle formalità di cui all’art.26 dPR n.602/1973
senza fare alcun cenno agli estratti di ruolo che sarebbero stati prodotti in grado
di appello ed ai quali si è specificamente riferita la parte ricorrente nel motivo
di ricorso. Nè la parte ricorrente ha contestato la decisione in ordine alla prova

Ric. 2013 n. 25616 sez. MT – ud. 21-05-2015
-2-

CONTI;

della notificazione della cartella. Statuizione, quest’ultima, che è dunque
risultata non impugnata dalla parte ricorrente.
In definitiva, la censura si appunta su una violazione improduttiva di alcun
effetto- ove sia mai stata effettivamente commessa- rispetto alla decisione del
giudice di appello, riguardando elementi documentali non presi in
considerazione dal giudice di appello il quale, peraltro, aveva già dichiarato la
nullità della sentenza di primo grado per vizio di ultrapetizione nella parte in
cui aveva ritenuto nulla la cartella sulla base del vizio di mancata notifica degli
avvisi di liquidazione.
Il secondo motivo di ricorso, calibrato su una postulata illogicità. della sentenza
gravata, è palesemente inammissibile, alla stregua del novellato art.360 c. i n.5
c.p.c., risultando la sentenza depositata il 22 marzo 2013(v.Cass.S.U.
n.8054/2014).La censura appare in ogni caso difficilmente intelligibile, non
indicando quale fatto decisivo non sarebbe stato esaminato dalla C`FR. Nè la
motivazione impugnata può ritenersi apparente, indicando le ragioni poste a
base della decisione.
ricorso va dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio
che liquida in favore dell’Agenzia delle entrate in curo 1.500,00 per compensi,
oltre spese prenotate a debito.
Dà atto dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
principale a norma del comma 1 bis dell’art.13 comma 1 quater d.PR
n.115/2002.
Così deciso il 21.5.2015 nella camera di consiglio della sesta sezion civ e in

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