Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14545 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. I, 09/07/2020, (ud. 23/06/2020, dep. 09/07/2020), n.14545

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo A. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9454/2019 proposto da:

O.O., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Luca Zuppelli, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

Avverso il decreto n. 1499/2019 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato

il 22/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/06/2020 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.

Fatto

RITENUTO

che:

O.O., nato in (OMISSIS), propone ricorso per cassazione con due mezzi avverso il decreto del Tribunale di Venezia che ha respinto la domanda di protezione internazionale proposta del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, già denegata dalla Commissione territoriale. Il Ministero dell’Interno ha replicato con controricorso.

Il ricorrente aveva narrato di essere fuggito per timore di vendetta da parte dei parenti di una ragazza con cui aveva trascorso una notte, che già avevano distrutto la sua casa.

Il Tribunale ha ritenuto che le ragioni esposte in merito all’allontanamento dalla Nigeria non erano credibili, rimarcando la contraddittorietà e la genericità di quanto riferito, sia dinanzi alla Commissione che dinanzi al giudice delegato.

Ha, quindi, escluso, stante anche la non credibilità del racconto, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, non ravvisando persecuzioni per motivi di razza, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale, e della protezione sussidiaria, non ritenendo che ricorresse, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), il rischio grave di morte o di assoggettamento a trattamenti inumani e degradanti, e non ravvisando – sulla scorta dell’esame delle fonti accreditate (Report UNHCR 2017- COI 2017/2018) una situazione di violenza generalizzata nella regione del Paese di provenienza del richiedente, tale da porre in pericolo la vita di un civile a cagione della sua presenza nel territorio dello Stato rilevante ex art. 14, lett. c) della stessa Legge; infine, ha negato la protezione umanitaria, non avendo il richiedente dimostrato la ricorrenza di una situazione personale di vulnerabilità specifica e non emergendo rilevanti condizioni di integrazione in Italia.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14 e dell’art. 5, comma 6, del T.U.I. per non avere, il Tribunale di Venezia preso atto della documentazione prodotta e delle dichiarazioni e per non avere attivato i poteri officiosi necessari ad una adeguata conoscenza della situazione esistente nel Paese di provenienza.

2. Con il secondo motivo si denuncia l’omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su fatti e questioni controverse decisive ai fini del giudizio.

3. I motivi, da trattare congiuntamente per connessione, sono inammissibili. Ed infatti essi: a) sono formulati in termini del tutto astratti, mediante la riproduzione di norme e precedenti giurisprudenziali, ma non dei pregressi atti di giudizio nei loro passaggi significativi ed individualizzanti il tema in esame; b) si riportano a documentazione prodotta, che non risulta specificata; c) non considerano che il racconto del richiedente è stato ritenuto non credibile in base alle contraddittorietà rilevate, su cui non prendono alcuna posizione; d) denunciano il vizio di motivazione in termini non più utilizzabili, in esito alla riforma del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1, che limita il controllo sulla motivazione al minimo costituzionale, qui pienamente rispettato; e) non considerano che la valutazione di non credibilità del racconto costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, ed insindacabile in sede di legittimità, ove non venga dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo; f) lamentano la mancata attivazione del potere istruttorio officioso, con argomentazioni astratte che si risolvono nella richiesta impropria di revisione di giudizi di fatto riservati ai giudici di merito e non si confrontano con la ratio decidendi, fondata invece proprio sull’esame delle fonti accreditate in merito alla situazione socio/politica esistente in Nigeria nell’esercizio del potere istruttorio officioso.

4. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito.

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

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