Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14544 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 26/05/2021, (ud. 02/10/2020, dep. 26/05/2021), n.14544

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 4952/2014 proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12.

– Ricorrente –

Contro

Mediolanum s.p.a.;

– intimata –

Avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia n. 142/14/12 depositata il 28/12/2012.

Udita la relazione del Consigliere Dott. Catello Pandolfi nella

camera di consiglio del 2/10/2020.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Ricorre l’Agenzia per la cassazione della sentenza n. 142/14/12 depositata il 28.12.2012, della CTR della Lombardia, quale giudice del rinvio in esito alla riassunzione del giudizio conseguente alla decisione di rinvio di questa Corte n. 21693/2010, che aveva cassato la sentenza d’appello della stessa Commissione n. 21 depositata l’11 marzo 2005.

Va premesso che la vicenda scaturisce dalla notifica alla società Mediolanum s.p.a., quale incorporante della società Programma Italia s.p.s., in data 18.12.1997, dell’avviso di accertamento con cui l’Ufficio deduceva, per l’anno 1991, un maggior reddito imponibile di Lire 27.999.166.000, a fronte di Lire 32.890.840 dichiarati.

L’avviso veniva opposto e la CTP di Milano accoglieva parzialmente il ricorso. Entrambe le parti (con ricorso principale l’Ufficio e incidentale la contribuente) impugnavano la decisione che il giudice regionale confermava. La pronuncia veniva a sua volta impugnata dall’Amministrazione per la sua cassazione, disposta da questa Corte con la citata sentenza, con rinvio quanto al ricorso incidentale della società. Ne seguiva il giudizio di rinvio, riassunto dalla società, conclusosi con la sentenza oggetto del presente ricorso.

L’Ufficio deduce un unico motivo per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, in relazione.

La società Mediolanum è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

La CTR in sede di rinvio ha confermato la sentenza di I grado quanto alla legittimità delle riprese dell’avviso di accertamento, indicate con le lett. C), E) ed H). In tal modo viene, per converso, accolto il precedente appello incidentale della contribuente società Mediolanum, che aveva chiesto fosse esclusa la ripresa indicata con la lett. I) pari a Lire 450.000,00, per il noleggio della motonave (OMISSIS).

Ora, l’Ufficio, con il suo unico motivo, ricorda che la società aveva chiesto fosse dichiarata infondata, per identici motivi sia la ripresa relativa al punto H) che quella relativa al punto I), dell’avviso di accertamento. Cioè, sia la ripresa a tassazione per l’indeducibilità dei costi di svolgimento di corsi di formazione, ritenuti non inerenti all’attività d’impresa, per Lire 65.580.000; che quella relativa alla indeducibilità del costo, pure ritenuto non inerente all’attività d’impresa per Lire 450.000.000, relativo al noleggio della motonave (OMISSIS) della Costa Crociere.

Tali aspetti erano oggetto dell’appello incidentale della società, accolto dalla Corte di legittimità, rinviati alla valutazione della CTR della Lombardia in diversa composizione, e riproposti nell’atto di riassunzione. Aspetti tra loro strumentalmente interconnessi e inscindibili perchè relativi a due voci di costo volti ad un’unica finalità (quale la tenuta di corsi di formazione a bordo di una motonave durante una crociera).

Ritiene, l’Agenzia delle Entrate ricorrente, che la decisione della Commissione regionale, quale giudice di rinvio, nel valutare i suddetti profili, sia incorsa in insanabile contraddittorietà.

Infatti, la decisione oggetto d’esame ha confermato la sentenza di primo grado, favorevole all’Amministrazione, quanto ai punti dell’avviso di accertamento C, D, E, H. Nel senso che ha respinto la tesi della società, affermando la fondatezza, tra le altre, della “ripresa” relativa al punto H). Quella cioè afferente al costo per lo svolgimento di corsi di formazione per i suoi “consulenti globali”, durante una crociera sulla nave (OMISSIS), stante la non inerenza del costo stesso: ritenuto piuttosto una forma di liberalità nei confronti dei destinatari.

Non è, invece, inclusa tra le “riprese” ritenute legittime, ed è quindi implicitamente esclusa dalla pretesa tributaria, quella relativa al punto I), riguardante il costo per il noleggio della suindicata nave. Senza che sia dato comprendere le ragioni per le quali tale voce era stata, implicitamente, ritenuta inerente e deducibile.

Le due voci di costo, strumentalmente unite dalla stessa finalità, avrebbero dovuto essere coerentemente considerate entrambe inerenti o entrambe non. La divaricante valutazione dà luogo, quindi, ad una palese contraddizione della sentenza impugnata tra il giudizio, esplicito, di non inerenza, e quindi di indeducibilità, del costo per l’espletamento dei corsi e quello, implicito, di inerenza, e quindi di deducibilità, del costo per l’affitto della nave sulla quale svolgerli.

La doglianza dell’Ufficio è quindi fondata alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, che ha più volte affermato come “Il vizio di motivazione contraddittoria sussiste…. in presenza di un contrasto insanabile tra le argomentazioni addotte nella (stessa) sentenza impugnata che non consenta la identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione..” (Sez. L -, Sentenza n. 17196 del 17/08/2020; ma anche Cass. n. 6787 del 2000). Nel caso in esame la contraddittorietà, come detto, si pone tra l’argomentazione esplicita e quella implicita con le quali viene data opposta valutazione a due facce della stessa medaglia.

Il ricorso pertanto va accolto, cassata la sentenza impugnata con rinvio della causa alla CTR delle Lombardia in diversa composizione per il riesame ed anche per la definizione delle spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia per il riesame ed anche per la definizione delle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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