Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14544 del 16/06/2010

Cassazione civile sez. II, 16/06/2010, (ud. 26/02/2010, dep. 16/06/2010), n.14544

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ECOLOGIA MERIDIONALE INNOVATIVA di Muci Egidio, in persona del suo

titolare, rappresentata e difesa dall’Avvocato GEUSA Oreste per

procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliato in

Roma, Via L. Perna n. 51, presso Maurizio Geusa;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI NARDO’, in persona del Sindaco pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Nardò n. 119 del 2006,

depositata in data 16 gennaio 2006.

Udita, la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26 febbraio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

lette le conclusioni del P.M., il quale ha chiesto l’accoglimento del

ricorso per manifesta fondatezza dei primi due motivi;

sentito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI

Domenico, il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata in data 16 gennaio 2006, il Giudice di pace di Nardò rigettava l’opposizione proposta da ECOLOGIA MERIDIONALE INNOVATIVA avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 71 in data 1 marzo 2005, del dirigente del settore 3^ Polizia Locale del Comune di Nardò, con la quale veniva ingiunto il pagamento della somma di Euro 50,00 quale sanzione amministrativa ed Euro 5.60 per spese di notifica per violazione dell’art. 9, commi 1, 2 e 10, del regolamento comunale di polizia urbana, perchè, in data 30 agosto 2004, veniva accertato che dai bagni chimici installati dalla ditta EMI era uscita acqua putrida e altro e che i bagni stessi erano sporchi e in condizioni igieniche sanitarie precarie e inutilizzabili.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre la ECOLOGIA MERIDIONALE INNOVATIVA sulla base di tre motivi; l’Amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente denuncia nullità del procedimento (violazione della L. n. 689 del 1981, art. 23), per avere il Giudice di pace proceduto alla decisione della causa senza svolgere le attività descritte dalla indicata disposizione, omettendo di invitare le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.

Con il secondo motivo, la ricorrente deduce ulteriore nullità della sentenza impugnata per omessa lettura del dispositivo in udienza.

Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta il vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria in ordine all’addebito ad essa ricorrente della effettiva responsabilità per l’accaduto.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente fondato.

Dalla lettura degli atti, consentita in sede di legittimità in considerazione della natura dei vizi denunciati, emerge che l’udienza nella quale doveva essere trattata l’opposizione proposta dalla ricorrente era stata fissata dal Coordinatore dell’Ufficio del Giudice di pace per il giorno 7 novembre 2005, laddove nel decreto di fissazione dell’udienza in data 8 giugno 2005 era stata indicata per l’udienza la data del 21 dicembre 2005; emerge altresì che la data dell’udienza non è stata comunicata all’opponente e che la causa è stata decisa all’udienza del 16 gennaio 2006, dal Giudice di pace al quale era stato rimesso il fascicolo per riunione ad altro procedimento. Ne consegue che non si è validamente istituito il contraddittorio con l’opponente e che il giudizio svoltosi in assenza di quest’ultimo e la relativa sentenza sono affetti da nullità.

Il primo motivo di ricorso va quindi accolto, e, assorbiti gli altri motivi, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altro Giudice di pace di Nardò, il quale procederà a nuovo esame della opposizione proposta dalla ricorrente.

Al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altro Giudice di pace di Nardò.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte suprema di Cassazione, a seguito di riconvocazione, il 13 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2010

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