Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14544 del 13/07/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14544 Anno 2015
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 4191-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
. PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
SPERDUTO EZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GIORGIO VASARI 4, presso lo studio dell’avvocato PIETRO
BORIA, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del
controricorso;

– controricorrente contro
EQUITALIA SUD SPA;

Data pubblicazione: 13/07/2015

- intimata –

avverso la sentenza n. 347/34/2012 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO SEZIONE
DISTACCATA di CATANIA del 4/10/2012, depositata il

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/05/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI.
In fatto e in diritto.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico
motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Sicilia, sez. Catania n.347/34/12,
depositata il 4.10.2012. Il giudice di appello, in accoglimento
dell’impugnazione proposta da Sperduto Ezio, annullava la cartella di
pagamento emessa per IRPEF relativa a redditi soggetti a tassazione separata
per l’anno 2006, ritenendo decisivo il mancato invio alla parte contribuente
dell’invito bonario di pagamento o di altra comunicazione che appariva
obbligatoria dopo l’entrata in vigore dell’art.6 c.5 131.212/2000 e dell’art.36 bis
dPR n.600/73.
L’Agenzia delle entrate deduce la violazione dell’art.36 bis del dPR n.600/3 e
dell’ art.1 c.412/2004 n.311, nonché dell’ art.6 c.5 della 1.n.212/2000. Lamenta
che la comunicazione o invito bonario anche in tema di redditi soggetti a
tassazione separata era dovuta solo in presenza di incertezze di aspetti rilevanti
della dichiarazione.
Con il secondo motivo si deduce il vizio di omessa motivazione circa un fatto
controverso per il giudizio.
La parte contribuente, costituitasi con controricorso, ha chiesto dichiararsi il
ricorso inammissibile, comunque insistendo per l’infondatezza delle censure.
Premesso che il ricorso introduttivo consente di individuare l’oggetto della lite
e sia pur succintamente le fasi del giudizio di merito, il primo motivo è
infondato, determinando l’assorbimento del secondo motivo_
La causa può essere infatti decisa sulla base del seguente principio, espresso da
questa Corte e dal quale non vi è motivo di discostarsi: “In tema di riscossione
delle imposte, l’art. 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
obbliga l’Agenzia delle Entrate, in esecuzione di quanto sancito dall’art. 6,
comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a comunicare al contribuente
l’esito dell’attività di liquidazione, effettuata ai sensi dell’ari 36 bis del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 600, relativamente ai redditi soggetti a tassazione
separata, sicché l’omissione di tale comunicazione determina la nullità del
provvedimento di iscrizione a ruolo, indipendentemente dalla ricorrenza, o
meno, di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione-Cass.n.11000/2014-.
Ora, nel caso di specie la CTR ha escluso che l’avviso bonario fosse necessario
per le ipotesi di somme indicate dal contribuente nella dichiarazione e non
versate o quando sia stato commesso un evidente errore materiale, invece
Ric. 2013 n. 04191 sez. MT – ud. 21-05-2015
-2-

22/10/2012;

ritenendo dovuta detta comunicazione “…in tutti gli altri casi, specie se vengono
comminate sanzioni ed accessori”, trattandosi di veri e propri atti impositivi,
nemmeno potendosi imporre al contribuente di recarsi presso gli Uffici per
ottenere chiarimenti o l’eliminazione e riduzione delle sanzioni”.
Orbene, nel caso di specie va evidenziato, per un verso, che l’Agenzia non ha
fatto oggetto di impugnazione la questione relativeL alla necessità dell’avviso
bonario quanto alle somme relative a sanzioni e accessori.Sicchè sul punto la
decisione deve ritenersi ormai passata in giudicato.
Quanto ai redditi soggetti a tassazione separata alle quali si riferiva, altresì, la
cartella —v.pag.1 l Acpv. dello svolgimento del processo- la sentenza, ritenendo
necessario il previo avviso bonario, si è invece uniformata ai principi
giurisprudenziali di questa Corte appena esposti.
Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore della parte
controricorrente come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.
Rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese
processuali in favore della parte controricorrente, liquidandole in e
3.000,00
per compensi, oltre euro 100,00 per esborsi, ed oltre accessori come e legge.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile in Roma
21.5.2015.

I,

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