Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14544 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. I, 09/07/2020, (ud. 23/06/2020, dep. 09/07/2020), n.14544

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo A. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9253/2019 proposto da:

A.M., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Massimo Rizzato, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore

elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto n. 1322/2019 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato

il 18/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/06/2020 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.

Fatto

RITENUTO

che:

A.M., nato in (OMISSIS), propone ricorso per cassazione con un mezzo avverso il decreto del Tribunale di Venezia che ha respinto la domanda di protezione internazionale proposta del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, già denegata dalla Commissione territoriale. Il Ministero dell’Interno ha depositato mero atto di costituzione.

Il ricorrente aveva narrato di essere fuggito perchè timore di vendette conseguenti alla decisione del padre di convertirsi al cristianesimo e di rifiutare di assumere la carica di iman; aveva esposto che per questa ragione erano stati uccisi i suoi genitori, i suoi fratelli e sua moglie.

Il Tribunale ha ritenuto che le ragioni esposte in merito all’allontanamento dalla Nigeria non erano credibili, rimarcando la contraddittorietà e la genericità ed implausibilità di quanto riferito, sia dinanzi alla Commissione che dinanzi al giudice relatore.

Ha, quindi, escluso, stante anche la non credibilità del suo racconto, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, non ravvisando persecuzioni per motivi di razza, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale, e della protezione sussidiaria, non ritenendo che ricorresse, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), il rischio grave di morte o di assoggettamento a trattamenti inumani e degradanti, ed ex art. 14, lett. c) della stessa Legge, e non ravvisando – sulla scorta dell’esame delle fonti accreditate (EASO 2018, ACCORD 2018) – una situazione di violenza generalizzata nella regione del Paese di provenienza del richiedente, tale da porre in pericolo la vita di un civile a cagione della sua presenza nel territorio dello Stato; infine, ha negato la protezione umanitaria, non avendo il ricorrente dimostrato la ricorrenza di una situazione personale di vulnerabilità specifica.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, lett. a), artt. 7 e 14, avendo il decidente disatteso le dispiegate richieste, ancorchè la vicenda narrata dal ricorrente fosse, a suo parere, “risultata credibile e ben circostanziata”.

Il motivo è da reputarsi pregiudizialmente inammissibile poichè, pur appellandosi ad un’apparente violazione di legge, si risolve in una contestazione del tutto generica a fronte del fatto che il Tribunale ha escluso la ricorrenza delle condizioni per far luogo al riconoscimento delle misure richieste sul rilievo della non credibilità dei fatti narrati, in particolare evidenziando le inspiegate contraddizioni tra quanto narrato dinanzi alla Commissione e quanto riferito al giudice e giudicando inattendibile la mancata spiegazione delle ragioni per cui non si era rivolto alle forze di polizia, considerato che nella zona di sua provenienza la convivenza tra cristiani e musulmani era pacifica; a fronte di tale valutazione il motivo, per come formulato, non esterna alcuna doglianza specifica, tanto meno una doglianza riconducibile alla categoria dell’errore di diritto, onde esso contravviene al requisito della specificità dei motivi di ricorso per gli effetti preclusivi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4.

2. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensive del resistente.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso;

Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

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