Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14543 del 16/06/2010

Cassazione civile sez. II, 16/06/2010, (ud. 26/02/2010, dep. 16/06/2010), n.14543

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ECOLOGIA MERIDIONALE INNOVATIVA di Muci Egidio, in persona del suo

titolare, rappresentata e difesa dall’Avvocato GEUSA Oreste per

procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliato in

Roma, via L. Perna n. 51, presso Maurizio Geusa;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI NARDO’, in persona del Sindaco pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Nardò n. 122 del 2006,

depositata in data 16 gennaio 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26 febbraio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. LO VOI Francesco, il quale ha chiesto l’accoglimento

del ricorso per manifesta fondatezza dei primi due motivi;

sentito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI

Domenico, il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata in data 16 gennaio 2006, il Giudice di pace di Nardo rigettava l’opposizione proposta da ECOLOGIA MERIDIONALE INNOVATIVA avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 71 in data 1 marzo 2005, del dirigente del settore 3^ Polizia Locale del Comune di Nardò, con la quale veniva ingiunto il pagamento della somma di Euro 50,00 quale sanzione amministrativa ed Euro 5.60 per spese di notifica per violazione dell’art. 9, commi 1, 2 e 10, del regolamento comunale di polizia urbana, perchè, in data 30 agosto 2004, veniva accertato che dai bagni chimici installati dalla ditta EMI era uscita acqua putrida e altro e che i bagni stessi erano sporchi e in condizioni igieniche sanitarie precarie e inutilizzabili.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre la ECOLOGIA MERIDIONALE INNOVATIVA sulla base di tre motivi; l’Amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente denuncia nullità del procedimento (violazione della L. n. 689 del 1981, art. 23), per avere il Giudice di pace proceduto alla decisione della causa senza svolgere le attività descritte dalla indicata disposizione, omettendo di invitare le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.

Con il secondo motivo, la ricorrente deduce ulteriore nullità della sentenza impugnata per omessa lettura del dispositivo in udienza.

Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta il vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria in ordine all’addebito ad essa ricorrente della effettiva responsabilità per l’accaduto.

Il primo e il secondo motivo di ricorso sono manifestamente fondati.

Dalla lettura degli atti (e in particolare dalla lettura dei verbali d’udienza), consentita in sede di legittimità in considerazione della natura dei vizi denunciati, emerge infatti che il Giudice di pace di Nardo, alla prima udienza in data 23 settembre 2005, ebbe a riservarsi per esaminare l’istanza di riunione formulata dal difensore dell’opponente.

Con successiva ordinanza, il medesimo Giudice di pace ebbe a fissare per la discussione l’udienza del 18 novembre 2005. Risulta quindi che il Cancelliere dell’Ufficio del Giudice di pace di Nardò ha poi comunicato alle parti che, in data 16 gennaio 2006, il Giudice di pace ha depositato la sentenza che definiva il giudizio di opposizione.

Appaiono dunque evidenti le violazioni compiute dal Giudice di pace, il quale, da un lato, non ha rifissato l’udienza di discussione della causa, con violazione del principio del contraddittorio e della scansione procedimentale stabilita dalle norme del codice di procedura civile, applicabili al giudizio di opposizione a sanzioni amministrative, e, dall’altro, ha proceduto alla decisione della causa senza dare lettura del dispositivo in pubblica udienza, con violazione della L. n. 689 del 1981, art. 23.

La sentenza impugnata risulta quindi nulla sotto entrambi i profili denunciati con i primi due motivi di ricorso, i quali devono essere accolti, con assorbimento del terzo motivo.

La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio ad altro Giudice di pace di Nardo, il quale procederà a nuovo esame della opposizione proposta dalla ricorrente.

Al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altro Giudice di pace di Nardò.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte suprema di cassazione, a seguito di riconvocazione, il 13 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2010

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