Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14543 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 15/07/2016, (ud. 06/04/2016, dep. 15/07/2016), n.14543

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16287/2012 proposto da:

A.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE G. MAZZINI 146, presso lo studio dell’avvocato EZIO SPAZIANI

TESTA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato RICCARDO

SPREAFICO;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA di PAVIA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO in persona del

legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 81/2012 del TRIBUNALE di VIGEVANO, depositata

il 23/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Con sentenza n. 81/2012 il Tribunale di Vigevano, in funzione di Giudice di Appello, rigettava il gravame interposto da A.G. avverso la decisione del Giudice di Pace di Medecom con la quale era stata respinta l’opposizione avverso la sanzione amministrativa comminata per violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 9 bis, nonche’ il decreto del Prefetto di Pavia di sospensione della patente di guida.

Il suddetto Tribunale riteneva infondate le censure mosse dall’appellante-odierno ricorrente relative al malfunzionamento dell’apparecchiatura di rilevamento della velocita’ ed alla mancanza di elementi probatori relativi all’effettiva velocita’ media tenuta dal veicolo dallo stesso condotto.

Per la cassazione della suddetta decisione del Giudice di appello ricorre l’ A. con atto fondato su un unico motivo.

Diritto

RITENUTO in DIRITTO

1.- Con l’unico motivo del ricorso si censura il vizio di “omissione e contraddittorieta’ della motivazione della sentenza impugnata” in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Il motivo, corredato da apposito quesito (ancorche’ non necessario in ragione dell’inapplicabilita’, ratione temporis rispetto alla sentenza gravata, dell’art. 366 bis c.p.c.) puo’ essere accolto.

L’impugnata decisione, quanto all’aspetto della necessaria taratura della strumentazione utilizzata nella fattispecie per l’accertamento della contestata infrazione, fa generico riferimento ad incerte “operazioni di “calibratura” del ProVida 2000″, le quali – anche se recenti – non possono certo essere idonee ad attestare (quale obbligo incombente invero alla P.A.) la corretta verifica dell’apparecchiatura medesima.

Con il motivo in esame viene, in sostanza, riproposta la nota questione della necessaria ed obbligatoria taratura cui devono essere sottoposti tutti gli strumenti di misurazione ed accertamento della velocita’.

A seguito di un piu’ approfondito esame della questione medesima questa stessa sezione, con ordinanza interlocutoria n. 17766 in data 11 aprile – 7 agosto 2014, resa in altro processo nel cui ambito venivano prospettati dubbi di incostituzionalita’, sollevava d’ufficio questione di costituzionalita’ relativa all’art. 45 C.d.S..

Piu’ specificamente veniva sollevata questione se, in generale ed anche alla luce di quanto gia’ affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 13 luglio 2007 n. 277 ed in quella 17 dicembre 2008 n. 423, alle apparecchiature utilizzate per il rilevamento della velocita’, come quella nella fattispecie, era o meno applicabile la L. 11 agosto 1991, n. 273, nonche’ il D.M. Infrastrutture e Trasporti, Dipartimento per i Trasporti Terrestri, Direttore Generale Motorizzazione n. 1123 del 16.05.2005 e la nota 27.09.2000 n. 6050 del Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale e, quindi, se per la validita’ dell’accertamento della velocita’, data la sua irripetibilita’, era necessario o meno che lo strumento di rilevazione della velocita’ deve essere sottoposto a taratura periodica.

Tanto anche in base alla dirimente testuale considerazione della “palese irragionevolezza di un sistema e di una Amministrazione, che non adeguandosi (come evidenziato dalla stessa Corte Costituzionale a suo tempo) alla richiamata normativa interna ed alla sua stessa manifestata volonta’ di cui alla citata nota (6050) ministeriale, finirebbe per concretizzare, in pratica, un incredibile risultato: quello per cui una qualunque bilancia di un mercato rionale e’ soggetta a periodica verifica della taratura, nel mentre non lo e’ una complessa apparecchiatura, come quella per la verifica della velocita’, che svolge un accertamento irrepetibile e fonte di gravi conseguenze per il cittadino proprietario e/o conducente di veicolo”.

Nell’occasione veniva, per di piu’, pure rilevato che, “fra l’altro, appariva incongruo, oltre che normativamente irragionevole, ritenere che la suddetta apparecchiatura sia garantita, quanto alla sua efficienza e buon funzionamento (anche a distanza di lustri), dalla sola conformita’ al modello omologato”.

La Corte Costituzionale con nota sentenza n. 113 in data 29 aprile/18 giugno 2015 “dichiarava l’illegittimita’ costituzionale del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 45, comma 6 (Nuovo C.d.S.), nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocita’ siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalita’ e di taratura”.

In conclusione, per effetto della detta decisione, deve ritenersi affermato il principio che tutte le apparecchiature di misurazione della velocita’ (che e’ elemento valutabile e misurabile) devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, che non puo’ essere dimostrato o attestato con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformita’.

La decisione gravata, contestata – sotto il profilo della carenza motivazionale – proprio in riferimento alla detta questione della apparecchiatura di rilevazione della velocita’ e’ – pertanto – del tutto carente, specie con riguardo a quanto affermato con i relativi principi innanzi enunciati.

Il motivo ed il ricorso in esame devono, dunque, essere accolti.

Conseguentemente la decisione va cassata con rinvio al Tribunale di Pavia in diversa composizione, che provvedera’ a decidere la controversia alla stregua dei principi innanzi esposti.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Pavia in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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