Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14543 del 13/07/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14543 Anno 2015
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

Data pubblicazione: 13/07/2015

ORDINANZA
sul ricorso 14553-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
DOLCI TENTAZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore, MARRONE GIUSEPPINA, elettivamente domicilio te in
ROMA, VIA VITO GIUSEPPE GALATI 100-C, presso lo studio
dell’avvocato ENZO GIARDIELLO, rappresentate e difese
dall’avvocato GIOVANNI ANTONIO CILLO giusta procura
speciale alle liti a margine del controricorso;

– con troricorrenti –

IL

avverso la sentenza n. 24/4/2013 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI SEZIONE
DISTACCATA di SALERNO dell’il /05/2012, depositata
1’08/01/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

CARACCIOLO.

Ric. 2013 n. 14553 sez. MT – ud. 21-05-2015
-2-

21/05/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria
la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

osserva:
La CTR di Napoli —pronunciando sull’appello dell’Agenzia proposto contro la
sentenza n.12810412011 della CTP di Avellino che aveva accolto il ricorso
della parte contribuente “Dolci Sensazioni srl”- ha dichiarato nulla la cartella di
pagamento adottata all’esito del procedimento automatizzato di liquidazione
della dichiarazione Unico 2007, in riferimento alla quale era stata rilevava (secondo
quanto riferisce la parte ricorrente) una “indebita compensazione effettuata con
credito di imposta insussistente”.
La adita CTR —dopo avere rilevato che la contribuente, in primo grado, aveva
lamentato vuoi la mancata comunicazione preventiva circa l’esito della
liquidazione, vuoi che la A.F. non avesse assicurato l’effettiva conoscenza degli
atti destinatile, invitandola a fornire chiarimenti o a produrre la documentazione
mancante, prima di provvedere alla iscrizione a ruolo- argomentava nel senso che
“la rilevata iscrizione a ruolo senza la notifica di un previo avviso di
accertamento, recante la motivazione inerente il disconoscimento del credito in
questione, rende l’impugnato atto carente di motivazione per mancata indicazione
degli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la pretesa fiscale”.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La parte contribuente si è difesa con controricorso.
Ti ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può
essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il primo motivo di impugnazione (centrato sulla violazione
dell’art.112 cpc, in relazione all’art.360 co.1 n.4 cpc) l’Agenzia ricorrente si duole
3

letti gli atti depositati,

del fatto che il giudice di appello abbia (andando “ultra petita” rispetto alle
domande concretamente proposte dalla parte contribuente ) erroneamente rilevato
d’ufficio un ritenuto vizio di motivazione della cartella, vizio che invece
avrebbe dovuto invece essere espressamente denunciato dal contribuente sin dal
primo grado di giudizio.

Il petitum proposto in appello è —invero- quello desumibile dall’oggetto delle
censure articolate dalla appellante Agenzia, rispetto alle quali non può prospettarsi
extrapetizione, avendole il giudicante disattese. La parte ricorrente, d’altronde,
non ha neppure prospettato che vi sia difetto di corrispondenza tra chiesto e
pronunciato a proposito delle domande articolate con l’atto di appello, sicché non
resta che dichiarare inammissibile il motivo di impugnazione, per come proposto.
Con il secondo motivo di impugnazione (centrato sulla violazione degli art.36 bis 54
bis del DPR n.600/1973) la ricorrente assume che la CTR aveva “frainteso l’oggetto
del contendere.. .non cogliendo l’esatto presupposto dell’iscrizione a ruolo de qua e
della conseguente cartella di pagamento, rientrante … unicamente nel controllo
automatizzato delle dichiarazioni …. e non certo nel controllo sostanziale delle
stesse”. Ed infatti non era stato disconosciuto alcun credito di imposta indicato nella
dichiarazione ma era stata soltanto “recuperata, attraverso un controllo cartolare
automatizzato, un’indebita compensazione effettuata con un credito non risultante né
nella dichiarazione liquidata e né in quelle precedenti”.
Il motivo si appalesa per più versi inammissibile.
Vuoi perché —attenendo a supposto fraintendimento circa il contenuto del
provvedimento impositivo che non è atto processuale, bensì amministrativo, la cui
motivazione, comprensiva dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che
lo giustificano, costituisce imprescindibile requisito di legittimità dell’atto stessola parte ricorrente avrebbe dovuto (in ossequio al canone di autosufficienza del
ricorso per cassazione sancito dall’art.366 cpc) trascrivere testualmente i
passi della motivazione di detto atto che si assumono erroneamente interpretati o
4

Il motivo appare inammissibilmente formulato.

fraintesi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione di
esprimere il suo giudizio in proposito esclusivamente in base al ricorso medesimo
(v. Cass. n. 15867 del 2004).
Vuoi perché l’archetipo della censura qui formulata non ne corrisponde al
contenuto concreto, non essendo dato di intendere come il fraintendimento di cui la

nella rubrica del motivo di impugnazione.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio
per inammissibilità.
Roma, 20 maggio 2014
ritenuto inoltre:
che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite
di questo giudizio, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori di legge ed oltre £ 100,00
per esborsi.
Così deciso in Roma il 21 maggio 2015
ente

ricorrente si lamenta possa costituire violazione del disposto delle norme indicate

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