Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14542 del 26/05/2021
Cassazione civile sez. trib., 26/05/2021, (ud. 02/10/2020, dep. 26/05/2021), n.14542
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –
Dott. PANDOLFI Catello – rel. est. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al n. 4535/2014 proposto da:
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12.
– Ricorrente –
Contro
Fallimento società (OMISSIS);
– Intimata –
Avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale
dell’Emilia-Romagna n. 68/20/12 depositata il 3/12/2012.
Udita la relazione del Consigliere Dott. Catello Pandolfi nella
camera di consiglio del 2/10/2020.
Fatto
RILEVATO
che:
Ricorre l’Ufficio per la cassazione della sentenza della CTR dell’Emilia-Romagna n. 68/20/12 depositata il 3/12/202.
La vicenda tare origine dalla notifica di tre avvisi di accertamento per gli anni 2003,2004 e 2005, nei confronti della società (OMISSIS) s.r.l., poi dichiarata fallita. L’Ufficio contestava maggiori ricavi dalla vendita di 14 immobili per il 2003, 7 immobili per il 2004 e 15 per il 2005. Il contrasto afferiva alla loro rivalutazione e ai maggiori ricavi che era derivata dalla loro vendita, presumendo l’Ufficio ravvisarsi un caso di sottofatturazione delle cessioni immobiliari.
La società opponeva gli atti impositivi e la CTP di Reggio Emilia ne accoglieva il ricorso. La CTR, confermava la prima decisione, respingendo l’appello dell’Ufficio.
Due sono i motivi dell’impugnativa. Non resiste il Fallimento (OMISSIS) srl.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Con il primo motivo, l’Ufficio lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4, in quanto la decisione sarebbe basata su argomenti diversi da quelli fatti oggetto dell’appello, determinando una difformità tra quanto chiesto e la pronuncia.
Con il secondo motivo la A.F. ha censurato, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatti decisivi introdotti nel giudizio d’appello.
I due motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto pongono, sotto diversa angolazione, la medesima doglianza.
Infatti, secondo la ricorrente, la Commissione regionale ha tenuto conto, per confermarle, delle sole ragioni sulle quali il primo giudice aveva accolto il ricorso della contribuente, non valutando i significativi elementi di novità dedotti dall’appellante.
In particolare, la CTR non avrebbe considerato che nel corso del giudizio d’appello, con memoria del 3.10.1912, l’Ufficio aveva rimodulato e rinunciato parzialmente alla pretesa tributaria originaria.
Infatti, l’accertamento, per l’anno 2003, di un maggior ricavo di Euro 250.365,10, era rideterminato in Euro 143.026,00; l’accertamento di maggiori ricavi per il 2004, da Euro 173,089,92 era contratto ad Euro 146,831,00 ed, infine, l’accertamento di maggiori ricavi per il 2005, era ridimensionato da Euro 425.017,26 a Euro 176.696,00.
Il Giudice regionale, nella parte narrativa, ha, invece, fatto riferimento solo alla iniziale pretesa nella misura indicata negli avvisi accertamento, come se fosse rimasta immutata. Ha, in sostanza, respinto tout court l’appello dell’Ufficio, decidendo su di un “petitum” riformulato al ribasso. Conseguentemente, sulla modificata pretesa tributaria dall’Amministrazione non si è pronunciata, per cui dalla motivazione non si ricavano le ragioni per le quali la richiesta, fosse stata ritenuta comunque infondata, anche come rimodulata.
Non è pertanto, dato desumere se gli stessi elementi, che avevano indotto il Giudice regionale a ritenere non provato il marcato scarto iniziale tra il valore dichiarato delle cessioni e l’accertamento originario dell’Ufficio, lo avrebbero determinato ad identica valutazione, pur in presenza di una divaricazione, tra i due parametri, sensibilmente ridotta.
Pertanto, trova riscontro la doglianza di omesso esame della domanda nei termini in cui era stata, in definitiva, formulata e sulla quale l’Ufficio aveva chiesto che il Giudice regionale si pronunciasse.
Il ricorso va, pertanto, accolto la sentenza cassata con rinvio alla CTR dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, per il riesame alla luce delle considerazioni espresse in motivazione, oltre che per la definizione delle spese.
PQM
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla CTR dell’Emilia Romagna in diversa composizione per il riesame della controversia oltre che per la definizione delle spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 2 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021