Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14542 del 16/06/2010

Cassazione civile sez. II, 16/06/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 16/06/2010), n.14542

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – rel. Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26677/2007 proposto da:

P.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ACHILLE

PAPA 21, presso lo studio dell’avvocato GAMBERINI MONGENET Rodolfo,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato RAMPI

PIETRUCCIO, giusta procura speciale a margine del ricorso per

regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

G.O., G.F., GU.FR., R.

T.I., P.R., PI.RO., P.

M.;

– intimati –

avverso l’ordinanza R.G. 2327/06 del TRIBUNALE di MONZA del 2.10.07;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/01/2010 dal Presidente Relatore Dott. GIOVANNI SETTIMJ;

udito per la ricorrente l’Avvocato Rodolfo Gamberoni Mongenet che si

riporta agli scritti, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta; in subordine conclude per la

rimessione del ricorso alle SS.UU..

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Deceduto il proprio Padre P.C., P.E., ritenendo che quegli ed il proprio fratello D. avesse postoro in essere dei contratti di trasferimento d’immobili e quote sociali fittizi intesi a dissimulare donazioni, nel 1997 conveniva innanzi al tribunale di Monza il fratello R., le sorelle Ro. e M., i nipoti O. e G.F., la madre Ro.Ma., la società Due P S.n.c. nonchè, su ordine del giudice, P.F., onde fossero accertate la simulazione e l’entità della massa ereditaria di P.C., quindi, previo computo delle accertate donazioni ricevute da tutti i convenuti, disposta la reintegrazione della propria quota di riserva, lesa dalle predette donazioni, mediante loro riduzione.

Il giudizio nella fase di merito aveva esito negativo per l’attrice che impugnava la sentenza di secondo grado con ricorso per cassazione tuttora pendente.

Deceduta, nel frattempo, anche la madre Ro.Ma., P. E., ritenendo che costei avesse effettuato donazioni mediante traditio di denaro contante ed intestazioni di conti e depositi bancari, conveniva innanzi al tribunale di Monza il fratello R., le sorelle Ro. e M., i nipoti O. e G.F., i cognati Gu.Fr. e R.T. I., onde fosse accertata l’entità della massa ereditaria della de cuius, reintegrata la sua quota di riserva, lesa dalle predette donazioni, mediante riduzione delle stesse, disposta la divisione parziale dell’asse ereditario, con condanna dei convenuti destinatari delle donazioni al pagamento delle somme risultate accertate, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal dovuto.

Di questo secondo giudizio il tribunale, con ordinanza 2.10.07, ha disposto la sospensione ex art. 295 c.p.c., sino alla definizione di quello pendente innanzi alla Corte di Cassazione avente ad oggetto la controversia di cui al primo giudizio ritenuta pregiudiziale.

Avverso tale ordinanza P.E. ha proposto istanza d’annullamento ex art. 42 c.p.c..

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Con l’unico motivo d’impugnazione, la ricorrente censura la decisione sull’esclusivo rilievo che nel giudizio sospeso sono presenti, oltre alle stesse parti del precedente, anche altri due convenuti – Gu.Fr. e R.T.I. – estranei al giudizio ritenuto pregiudiziale; pertanto, sostiene la ricorrente, non potendo la decisione del primo giudizio avere comunque effetto nei confronti di costoro, l’ordinanza di sospensione non poteva essere adottata e ne chiede l’annullamento, alla luce del costante insegnamento della S.C. che, ai fini della sospensione ex art. 295 c.p.c., richiede l’identità delle parti tra le due cause.

Sull’istanza il Procuratore Generale ha espresso parere negativo sulla considerazione che, se è senz’altro pacifico il principio giurisprudenziale per cui, onde potersi disporre la sospensione del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c., il rapporto di pregiudizialità impone l’identità delle parti tra la causa ritenuta pregiudiziale e quella asseritamente pregiudicata (da ultimo, Cass. 18.3.09 n. 6554, 16.3.07 n. 6159, 25.7.06 n. 16960, 19.2.00 n. 1907), non di meno tale orientamento, formatosi nella delibazione di controversie nella seconda delle quali era presente una sola delle parti della prima, mentre vi era assente l’altra ed era invece presente una terza parte, vada inteso, come evidenziato da recente pronunzia in caso analogo quello in esame (Cass. 18.2.08 n. 3936), nel senso che i medesimi soggetti debbano essere necessariamente presenti in entrambi i giudizi, quello pregiudicante e quello pregiudicato, mentre non trovi applicazione alla diversa ipotesi in cui all’uno dei due giudizi considerati, in entrambi i quali siano parti contrapposte i medesimi soggetti, partecipino soggetti ulteriori non presenti anche nell’altro ed il titolo dedotto come legittimante all’azione sia oggetto di accertamento nel giudizio pregiudicante.

Precisando, poi, che detto principio, è del tutto condivisibile in ragione delle richiamate esigenze di prevenire contrasti di giudicati, ed appare pienamente applicabile alla presente controversia, sia da un punto di vista soggettivo, essendo pacifico che nel giudizio sospeso sono presenti tutte le parti di quello ritenuto pregiudiziale alle quali si aggiungono altri due soggetti;

sia da quello oggettivo, posto che – come correttamente rilevato dal Tribunale di Monza – la decisione sulle domande riguardanti l’asse ereditario del padre della ricorrente spiegherà inevitabili effetti anche sull’individuazione dell’asse ereditario della madre (anch’essa a suo tempo erede del marito), del quale nel giudizio sospeso è chiesta la divisione previa reintegra; circostanza, questa, non solo non contestata dalla ricorrente, ma addirittura confermata (cfr. pag.

11 ricorso) dall’affermazione di essere ella parte nel giudizio ritenuto pregiudiziale e pendente in Cassazione “in proprio e quale erede di Ro.Ma.” (quest’ultima, madre defunta della ricorrente). Così come non è contestata l’ulteriore circostanza, pure oggetto di specificazione da parte del Tribunale citato, circa l’identità di oggetto relativamente alle domande proposte nei due giudizi in relazione ad un “deposito amministrato Cariplo” riguardante rapporti di donazione tra i due genitori della ricorrente.

Ritiene il collegio di recepire il riportato parere e di condividere l’indicato precedente, non efficacemente contrastati dagli argomenti svolti dalla ricorrente con la memoria.

Nella quale, come già nel ricorso, è fatto riferimento ad una serie di precedenti di legittimità non pertinenti, in quanto relativi ad ipotesi nelle quali il secondo giudizio non vedeva presenti tutte le parti del primo ed aveva ad oggetto l’accertamento di diritti basati su di un titolo totalmente diverso rispetto a quello posto a base dei diritti controversi nel primo.

Nel caso in esame, per contro, è dato obiettivo, anzi tutto, che tutte le parti del giudizio pregiudicante sono anche parti del giudizio pregiudicato, non solo, ma altresì – ed è significativo – che proprio le parti aggiuntive, nei confronti delle quali si deduce non potrebbe avere efficacia il giudicato in formazione nel giudizio pregiudicante, hanno aderito all’istanza di sospensione evidentemente per i riflessi (dei quali di seguito) che detto giudicato avrebbe, in ogni caso, sulla loro posizione; in secondo luogo, che il titolo fatto valere dall’attrice nel giudizio in esame, quello d’erede della Ro.Ma., è il medesimo fatto valere dalla stessa, in aggiunta a quello d’erede di P.C. originariamente azionato nel primo giudizio, quale ricorrente nel giudizio di cassazione, la definizione del quale, ove il ricorso dovesse essere accolto, necessariamente si riverbererebbe sull’entità dell’asse ereditario della de cuius oggetto di controversia nel giudizio pregiudicato.

Si consideri, infatti, che, discutendosi nel presente giudizio della lesione della legittima denunziata dall’attrice in ragione delle assunte donazioni effettuate dalla de cuius, ovviamente in quanto ritenute d’importo complessivo superiore alla disponibile, il titolo posto a base della domanda in tanto potrebbe essere riconosciuto in quanto restasse accertata la dedotta discrasia tra legittima e disponibile, discrasia che potrebbe, tuttavia, venir meno ove, nel caso venisse accolta la domanda proposta nel giudizio pregiudicante, venissero di conseguenza reintegrati il relictum del C. P. e, quindi, le quote di riserva dei legittimari, compresa la Ro.Ma., il relictum della quale, a questo punto, potrebbe essere di tanto incrementato da far venir meno, pur considerate le assunte donazioni, la lesione della legittima denunziata nel giudizio pregiudicato.

Donde l’applicabilità del principio, ripetutamente affermato nella più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. SS.UU. 4421/07, Cass. 1285/06, 2759/05), per cui la sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c., nell’ipotesi di giudizio promosso per il riconoscimento di diritti derivanti da titolo, ricorre quando in un diverso giudizio tra le stesse parti si controverta dell’inesistenza o della nullità assoluta del titolo stesso, poichè al giudicato d’accertamento della nullità – la quale impedisce all’atto di produrre “ab origine” qualunque effetto, sia pure interinale – si potrebbe contrapporre un distinto giudicato, di accoglimento della pretesa basata su quel medesimo titolo, contrastante con il primo.

Per sola completezza può anche rilevarsi che la ratio della rigorosa interpretazione dell’art. 295 c.p.c., fornita dalle SS.UU. di questa Corte, in considerazione del disfavore mostrato dal legislatore verso la sospensione dei giudizi in ragione dei principi costituzionali della ragionevole durata del processo e dell’effettività della tutela giurisdizionale (Cass. SS.UU. 14670/03, 14060/04), debba essere ravvisata, in presenza di più controversie connesse, con riferimento non solo alla singola controversia, ma anche al complessivo articolarsi di esse, per cui proprio quei principi rimarrebbero lesi ove, definendosi l’una delle controversie senza attendere l’esito d’altra, il dictum della quale potrebbe rendere necessario un adeguamento od una rivisitazione degli effetti della prima, si rendesse, poi, necessario un ulteriore giudizio per rapportare alla situazione di diritto così accertata quella in precedenza altrimenti determinata, il che comporterebbe, a fronte d’una fittizia sollecita definizione dell’uno dei giudizi, un concreto aggravamento dei tempi di definizione del complesso delle controversie.

Il ricorso va, pertanto, respinto.

Gli intimati non avendo svolto attività difensiva, non v’ha luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE Respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2010

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