Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14542 del 13/07/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14542 Anno 2015
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 14098-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
VENDITTI ANTONIO;
– intimato avverso la sentenza n. 66/V/2012 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di L’AQUILA del 13/11/2012,
depositata il 27/11/2012;

Data pubblicazione: 13/07/2015

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/05/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CARACCIOLO.

[Zie. 2013 n. 14098 sez. MT – ud. 21-05-2015
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

osserva:
La CTR di L’Aquila ha parzialmente accolto (per quanto nel dispositivo si
dica: “rigetta”) l’appello di Venditti Antonio -appello proposto contro la
sentenza n.94103/2010 della CTP di L’Aquila che aveva già parzialmente
accolto il ricorso del predetto contribuente- ed ha così parzialmente annullato
l’avviso di accertamento a mezzo del quale era stato rideterminato, con metodo
analitico-induttivo, il reddito di impresa commerciale ambulante, così
computandosi un reddito pari ad C 235.101,00 rispetto al dichiarato di C
12.821,00.
La predetta CTR ha motivato la decisione evidenziando che “sussiste un
enorme divario tra accertamento e registrazioni contabili, tali da fare ritenere
fondato e valido l’accertamento presuntivo-induttivo anche in presenza delle
dichiarazioni rese in contraddittorio dal contribuente”. Tanto premesso e
premesse le eccezioni formulate dalla parte contribuente rispetto alle
contabilizzazione su cui era fondato l’accertamento, la CTR assumeva di
“dover rideterminare il maggior reddito in euro 70.000,00 per l’anno 2005,
tenuto conto dei quantitativi di prodotto lavorati e venduti”.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
La parte contribuente non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore,
componente della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi
dell’art.375 cpc.
Con il motivo di censura (centrato sulla violazione degli art.1 e 36 del
3

letti gli atti depositati,

D.Lgs.546/I 992, in combinato disposto con l’art.132 n.4 cpc e 118 disp. att.
cpc. Nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione)- la ricorrente si
duole della nullità della sentenza di secondo grado per essere stata questa
redatta in modo tale che è impossibile determinare con sufficiente precisione le
ragioni di fatto e di diritto che giustificano le determinazioni contenute nel

appello nella parte narrativa della decisione) volte ad inficiare di nullità il
provvedimento impositivo.
Il motivo appare manifestamente fondato, alla luce della pregressa
giurisprudenza di questa Corte:”In materia di contenuto della sentenza, affinché
sia integrato il vizio di “mancanza della motivazione” agli effetti di cui all’art.
132 n. 4, c.p.c., occorre che la motivazione manchi del tutto -nel senso che alla
premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo
segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione- ovvero
che essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue
argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non
permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del
“decisum” (Cassazione civile, sez. III, 18 settembre 2009, n. 20112).
Ed invero, dalla lettura del provvedimento impugnato emerge agevolmente
che il giudicante non ha in realtà reso alcuna motivazione (in rispetto alle
questioni concretamente dedotte in controversia e, in maniera
autosufficientemente idonea, specificate nell’atto introduttivo di questo
grado), limitandosi ad affermare quale debba ritenersi l’ammontare del
maggior reddito accertato, ma senza indicare in alcun modo l’iter logico seguito
per pervenire a detta determinazione.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio
per manifesta fondatezza, con conseguente rinvio al giudice dell’appello,
apparendo necessario rinnovare l’esame delle questioni proposte con
l’appello contro la pronuncia di primo grado.
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dispositivo, in riferimento alle domande (per quanto enumerate dal giudice di

Roma, 20 maggio 2014

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;

motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va
accolto;
che le spese di lite posso essere regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR
Abruzzo che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del
presente giudizio.
Così deciso in Roma il 21 maggio 2015

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i

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