Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14541 del 13/07/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14541 Anno 2015
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 10392-2013 proposto da:
TEAM TERAMO AMBIENTE SPA 00914920673, in persona del
Presidente, legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA TRIONFALE 5637, presso lo studio
dell’avvocato FERDINANDO D’AMARI°, che la rappresenta e
difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
MONTENEGRO SRL;
intimata avverso la sentenza n. 62/IV/2012 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di L’AQUILA del 15/03/2012,
depositata il 04/10/2012;

4085
,L5

Data pubblicazione: 13/07/2015

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/05/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CARACCiOLO.

Ric. 2013 n. 10392 sez. MT – uci. 21-05-2015
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria
la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

osserva:
La “TE.AM . Teramo Ambiente spa”, concessionaria del servizio per il comune
di Teramo propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione
tributaria regionale indicata in epigrafe, con la quale -in controversia
concernente “fattura” per omesso pagamento da parte della “Montenegro srl” di
TIA per l’anno 2009, in relazione allo stabilimento collocato in frazione S. Nicolò a
Todino nel quale la predetta società esercitava la propria attività- ha respinto
l’appello della società concessionaria avverso la sentenza n.339/1/2010 della
CTP di Teramo che aveva parzialmente accolto il ricorso in impugnazione,
dichiarando dovuto il tributo limitatamente alla superficie di mq.600 “nel quale
il servizio era svolto per altro genere di rifiuti urbani o assimilati” e ritenendo
invece esclusa da imposizione la residua superficie di mq. 1.718 giacchè
produttiva di rifiuti speciali assimilati.
La sentenza impugnata ha ritenuto (per quanto qui ancora rileva) che “quanto
al mancato svolgimento del servizio, si ritiene che ciò sia adeguatamente dimostrato

letti gli atti depositati,

dai documenti prodotti dalla società Montenegro….Posto che la documentazione
spiega dettagliatamente che la Te.Am. non era neppure dotata degli strumenti per
lo svolgimento del servizio relativo ai rifiuti assimilati, si ritiene che la richiesta
del pagamento inerente sia quantomeno carente di motivazione e si conferma la
decisione di primo grado, che prevede il pagamento del tributo solo per la parte
inerente ai rifiuti non assimilati”.
L’Amministrazione comunale ha proposto ricorso affidandolo a sei motivi.
La parte contribuente non si è difesa.

-11.-3

Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore può
essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Ed infatti con il secondo motivo ed il sesto motivo (centrati entrambi sulla
violazione di legge, con riferimento a norme che si desumono dal contesto
discorsivo e che si possono considerare sufficientemente dettagliate), da

primo motivo (che appare peraltro formulato in termini non agevolmente
intelligibili), la parte ricorrente prospetta che il giudicante ha violato sia l’art.49
comma 3 del D.Lgs.507/1993 (che prevede l’obbligo di corresponsione della tassa
per la mera detenzione dei locali, a qualunque uso adibiti) che gli art.7 e 21
del D.Lgs. n.22 del 1997 che hanno affidato alle amministrazioni comunali
una privativa per l’attività di smaltimento dei rifiuti, anche rispetto a quelli
assimilati (assimilazione a cui si era provveduto con la delibera di Consiglio
Comunale del 12.3.2007), che “costituiscono rifiuti urbani ad ogni effetto”. Per
quanto dalla sentenza impugnata sembri emergere la supposizione che per i rifiuti
assimilati sussista un diverso obbligo di istituzione e raccolta, ciò è frutto di
errore atteso che l’art.7 comma 2 del D.Lgs.22/1997 li considera come rifiuti
urbani a tutti gli effetti, senza che rilevi la circostanza che l’utente del
servizio provveda direttamente allo smaltimento (mediante cessione onerosa a
terzi) dei rifiuti prodotti. Dall’eventuale insufficienza del servizio non può
conseguire la declaratoria di esenzione ma la semplice riduzione della tariffa.
Gli anzidetti motivi appaiono fondati e da accogliersi.
Dando esclusiva rilevanza alla circostanza che da una nota comunale di data
31.5.2007 emergeva che l’Amministrazione non aveva potuto indicare la data
di avvio del servizio di raccolta (di cosa non si intende bene) a causa degli incerti
tempi di fornitura delle attrezzature e dei mezzi necessari, la CTR adita ha
dedotto dal “mancato svolgimento del servizio” ….”relativo ai rifiuti assimilati” la
conseguenza dell’esonero dal pagamento della “tariffa” in relazione alle superfici
idonee alla produzione di detti rifiuti assimilati, ma con ciò stesso ha violato il
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esaminarsi insieme per la loro connessione logica e con preferenza rispetto al

combinato disposto delle norme valorizzate dalla parte ricorrente. Invero, anche di
recente codesta Suprema Corte ha evidenziato che:”In tema di tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sulla base degli artt. 62 e 64 del d.lgs. 15
novembre 1993, n. 507, i Comuni devono istituire una apposita tassa annuale su
base tariffaria che viene a gravare su chiunque occupi o conduca i locali, a

sono istituiti. Tale tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi
il servizio, salva l’autorizzazione dell’ente impositore allo smaltimento dei rifiuti
secondo altre modalità, purché il servizio sia istituito e sussista la possibilità della
utilizzazione, ma ciò non significa che, per ogni esercizio di imposizione
annuale, la tassa è dovuta solo se il servizio sia stato esercitato dall’ente
impositore in modo regolare, così da consentire al singolo utente di usufruirne
pienamente” (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 18022 del 24/07/2013; si vedano anche
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21508 del 07/11/2005, Sez. 5, Sentenza n. 19653 del
22/12/2003 Sez. 5, Sentenza n. 9920 del 23/06/2003).
Dovendosi dunque far discendere dall’irregolare od insufficiente svolgimento
del servizio di raccolta, ovvero delle specifiche modalità di raccolta dei rifiuti
assimilati per legge o regolamento a quelli urbani (quale risulta pacificamente
attivato, secondo i richiami che il giudice dell’appello fa alla motivazione della
sentenza di primo grado) la conseguenza della riduzione tariffaria prevista dal
menzionato art.49, non resta che concludere che il giudicante ha erroneamente
ritenuto di esentare integralmente dall’obbligo tributario la parte contribuente, ciò
che giustifica la cassazione della pronuncia impugnata e la rimessione al
medesimo giudicante, in funzione di giudice del rinvio, affinché provveda al
riesame delle questioni sottopostegli con l’appello.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio
per manifesta fondatezza.
Roma, 20 maggio 2014
ritenuto inoltre:
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qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui i servizi

che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto in
relazione ai motivi secondo e sesto, con assorbimento dei residui, ad eccezione del

ed invero la parte ricorrente si duole infondatamente di omessa pronuncia in ordine
alla censura con la quale asseriva che l’avvenuta assimilazione dei rifiuti speciali
avrebbe dovuto far considerare questi ultimi come quelli “urbani” sotto il profilo
della tariffazione. A questa censura il giudicante del merito ha debitamente dato
evasione nella parte in cui ha confermato la decisione di primo grado in merito alla
debenza del tributo per la sola parte inerente i tributi non assimilati;
che le spese di lite posso essere regolate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di impugnazione; accoglie il secondo ed il sesto
motivo di ricorso, assorbiti i residui. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla
CTR Abruzzo che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del
presente giudizio.
Così deciso in Roma il 21 maggio 2015
Il preside te

motivo primo che va in questa sede espressamente respinto per la sua infondatezza:

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