Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14541 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. I, 09/07/2020, (ud. 23/06/2020, dep. 09/07/2020), n.14541

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo A. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9246/2019 proposto da:

H.T., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Massimo Rizzato, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

Avverso il decreto n. 1403/2019 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato

il 20/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/06/2020 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.

Fatto

RITENUTO

che:

H.T., nato in (OMISSIS), propone ricorso per cassazione con un mezzo avverso il decreto del Tribunale di Venezia che ha respinto la domanda di protezione internazionale proposta del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, già denegata dalla Commissione territoriale. Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Il ricorrente aveva narrato di essere fuggito per timore di vendetta da parte dei parenti di una bambina che aveva investito ed ucciso mentre stava imparando a guidare l’auto.

Il Tribunale ha ritenuto che le ragioni esposte in merito all’allontanamento dal Gambia non erano credibili, rimarcando la contraddittorietà e la genericità di quanto riferito, sia dinanzi alla Commissione che dinanzi al giudice relatore.

Ha, quindi, escluso, stante anche la non credibilità del suo racconto, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, non ravvisando persecuzioni per motivi di razza, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale, e della protezione sussidiaria, non ritenendo che ricorresse, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), il rischio grave di morte o di assoggettamento a trattamenti inumani e degradanti, ed escludendo – sulla scorta dell’esame delle fonti accreditate (Amnesty International 2017/2018) e considerati gli effetti dell’elezione del Presidente A.B. – una situazione di violenza generalizzata nella regìone del Paese di provenienza del richiedente, tale da porre in pericolo la vita di un civile a cagione della sua presenza nel territorio dello Stato rilevante ex art. 14, lett. c), della stessa legge; infine, ha negato la protezione umanitaria, non avendo il ricorrente dimostrato la ricorrenza di una situazione personale di vulnerabilità specifica e non emergendo rilevanti condizioni di integrazione in Italia.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, lett. a), artt. 7 e 14, avendo il decidente disatteso le dispiegate richieste, ancorchè la vicenda narrata dal ricorrente fosse, a suo parere, “risultata credibile e ben circostanziata”.

Il motivo è da reputarsi pregiudizialmente inammissibile poichè, pur appellandosi ad un’apparente violazione di legge, si risolve in una contestazione del tutto generica a fronte del fatto che il Tribunale ha escluso la ricorrenza delle condizioni per far luogo al riconoscimento delle misure richieste sul rilievo della non credibilità dei fatti narrati, in particolare giudicando inattendibili le circostanze afferenti alle conseguenze del sinistro ed alle modalità di fuga dalla folla che lo tratteneva per punirlo; a fronte di tale valutazione il motivo, per come formulato, non esterna alcuna doglianza specifica, tanto meno una doglianza riconducibile alla categoria dell’errore di diritto, onde esso contravviene al requisito della specificità dei motivi di ricorso per gli effetti preclusivi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4.

2. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensive dell’intimato.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Dichiara inammissibile il ricorso;

Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

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