Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14540 del 16/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/06/2010, (ud. 04/05/2010, dep. 16/06/2010), n.14540

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI MONTEGALDA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE AVEZZANA 1, presso lo

studio dell’avvocato SCIUBBA LORENZO, rappresentato e difeso

dall’avvocato MOLLO ANTONIO, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGRICOLA BERICA SCARL (AGRICOLA BERICA SOC. COOPERATIVA), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI

ANDREA, che lo rappresenta e difende procura speciale Notaio Dr.

STOCCO MASSIMILIANO in ESTE REP. 8554 del 22/4/2010;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 64/2006 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 11/12/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2010 dal Consigliere Dott. EUGENIA MARIGLIANO;

udito per il ricorrente l’Avvocato MOLLO ANTONIO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato FEDERICA MANZI per delega Avv.

MANZI ANDREA, che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

La scrl Agricola Berica impugnava innanzi alla C.T.P. di Vicenza l’avviso di accertamento I.C.I. n. 560/03 notificatole dal Comune di Montegalda per l’anno 1999 in riferimento ad alcuni edifici di sua proprietà, sulla base di una rendita catastale attribuita con riferimento a fabbricati similari.

La Cooperativa chiedeva l’annullamento dell’atto impositivo per inesistenza dei presupposti oggettivi per l’applicazione dell’imposta, trattandosi di fabbricati rurali, ed, in via subordinata, per omessa previa notifica della rendita attribuita.

Sosteneva, infatti, di svolgere in uno dei fabbricati de quibus attività esclusivamente agricola, senza scopo di lucro, consistente nella raccolta, lavorazione e vendita degli animali dei singoli soci e quella di conservazione delle uova conferite sempre dai soci, incubazione e schiusa e consegna dei pulcini ai soci per il successivo allevamento e che l’altro era adibito ad abitazione del custode ed agli uffici della stessa cooperativa. Riferiva, inoltre, che per il terreno sul quale insistevano i fabbricati era sempre stata versata l’imposta. Contestava, inoltre, l’applicazione delle sanzioni.

Resisteva il Comune, deducendo l’inesistenza di una qualunque norma che prevedesse l’esclusione o l’esenzione dell’imposta per i fabbricati rurali e che, nella specie, non si riscontravano neppure le caratteristiche della ruralità sia perchè la cooperativa non possedeva terreni da cui trarre i prodotti come richiesto dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 29, sia perchè le cooperative producevano reddito d’impresa e non reddito agrario.

La C.T.P. respingeva il ricorso, accogliendo la tesi del Comune.

Proponeva appello la Cooperativa, affermando la natura rurale del fabbricato anche a prescindere dal possesso di altro terreno, avendo esclusiva valenza la strumentalità ad una delle attività agricole previste dall’art. 29 cit. e ribadendo la violazione della L. n. 342 del 2000, art. 74. Resisteva il Comune, ribadendo quanto già sostenuto.

La C.T.R. accoglieva il gravame sulla scorta della giurisprudenza di questa Corte e perchè “- a mente del D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3 bis convertito in L. n. 133 del 1994, comma introdotto con il D.P.R. n. 139 del 1998, art. 2, comma 1 – deve riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali alle attività agricole di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 29, donde discende la spettanza del beneficio, nel caso di immobili di pertinenza di società cooperativa, una volta che sia stato verificato il rapporto di strumentalità con le attività considerate agricole.

Avverso detta decisione il Comune di Montegalda propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi. La seri Agricola Berica resiste con controricorso ed, oltre a contrastare quanto ex adverso sostenuto, eccepisce l’inammissibilità dell’impugnativa per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., in quanto i quesiti di diritto sono del tutto privi di riferimento alla fattispecie concreta ed alla sentenza impugnata.

Diritto

Con il primo motivo l’ente impostore deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1, 2 e 7 anche in relazione al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 25 (ora art. 28) e R.D. n. 1539 del 1933, artt. 95 e 113, per avere la C.T.R., senza alcun supporto normativo, ritenuto che i fabbricati de quibus, a suo tempo non iscritti nel Catasto edilizio urbano perchè registrati nel Catasto terreni, dovevano ritenersi esenti dall’I.C.I., mentre tutti i fabbricati a qualsiasi uso destinati, con la sola eccezione di quelli indicati nell’art. 7 D.Lgs. cit., sono soggetti ad I.C.I., assumendo rilievo, stante la natura patrimoniale di detta imposta, non il reddito ma il valore dell’immobile stesso, nè il reddito dei fabbricati rurali confluisce nel reddito dominicale che è invece collegato ai prodotti vegetali del fondo e che comunque l’imposta è dovuta, non sussistendo una doppia imposizione, quando non vi è identità soggettiva tra possessore del fabbricato (cooperativa) ed i proprietari dei terreni a cui gli edifici sarebbero strumentali (soci), attesa la distinta personalità giuridica della società cooperativa rispetto ai soci della stessa.

Con la seconda censura si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3 bis in relazione al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 29, anche alla luce del nuovo D.L. n. 159 del 2007, art. 42 bis, convertito, con modificazioni, in L. n. 222 del 2007 e della collegata L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 4, per avere la C.T.R. ritenuto i fabbricati de quibus strumentali alle attività di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 29, senza verificare se tale ultima norma sia applicabile al caso di specie, dato che il fabbricato è utilizzato da ente produttivo di reddito d’impresa per cui non può essere qualificato come edificio rurale D.L. n. 557 del 1993, ex art. 9, comma 3 bis vigente ratione temporis, neppure alla luce dello ius superveniens costituito dal combinato disposto del D.L. n. 159 del 2007, art. 42 bis convertito, con modificazioni, in L. n. 222 del 2007 e della collegata L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 4,che prevedono tale esenzione anche per le attività agricole ex art. 2135 c.c., e non più D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ex art. 29, anche se effettuate da cooperative, ma solo a partire dal 1^ dicembre 2007.

Occorre in via preliminare esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata da parete resistente con riferimento alla violazione dell’art. 366 bis c.p.c., per non avere i quesiti un ben definito riferimento alla fattispecie in esame.

L’eccezione deve essere respinta.

E’ pur vero che i quesiti proposti non fanno riferimento alla fattispecie concreta in esame, ma deve anche notarsi che pur se apparentemente generici, tuttavia le questioni sottoposte alla Corte devono ritenersi strettamente connesse ai fatti dibattuti.

Il primo e secondo motivo vanno trattati congiuntamente, proponendo profili di censura sostanzialmente connessi, in merito ai quali, mette conto di richiamare il recente orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno affermato il principio di diritto secondo cui qualora un “fabbricato” sia stato catastalmente classificato come “rurale” (categoria A/6 per le unità abitative, categoria D/10 per gli immobili strumentali alle attività agricole) resta precluso ogni accertamento, in funzione della pretesa assoggettabilità ad ICI del fabbricato in questione. Allo stesso modo, e in senso inverso, qualora il “fabbricato” non sia stato catastalmente classificato come “rurale”, il proprietario che ritenga, tuttavia, sussistenti i requisiti per il riconoscimento come tale, non avrà altra strada che impugnare la classificazione operata al fine di ottenerne la relativa variazione. L’accertamento dei predetti requisiti in difformità della attribuita categoria catastale – così continuano le Sezioni Unite in motivazione – non può essere compiuto, incidentalmente, dal giudice tributario che sia stato investito della domanda di rimborso dell’ICI da parte del contribuente. Il classamento, infatti, è rispetto alla pretesa tributaria concretamente opposta, l’atto presupposto ed a riguardo è ostativo il “carattere impugnatorio del processo tributario, avente un oggetto circoscritto agli atti che scandiscono le varie fasi del rapporto d’imposta.

Per i fabbricati non iscritti in catasto, invece, l’accertamento della “ruralità” può essere direttamente e immediatamente compiuto dal giudice che sia investito dalla pretesa del contribuente di conseguire il rimborso dell’ICI pagata per il fabbricato al quale ritenga spetti il riconoscimento come “fabbricato rurale”: in questo caso, trattandosi di domanda fondata su una pretesa esenzione dall’imposta, spetterà al contribuente dimostrare la sussistenza dei requisiti indicati nel D.L. n. 557 del 1993, art. 9, commi 3 e 3 bis, tra i quali, per quanto concerne gli immobili strumentali, deve escludersi la necessità dell’identità soggettiva del titolare del diritto sui fabbricato e del titolare del diritto sul fondo asservito, in quanto il D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3 bis, non solo non indica, diversamente da quanto fa il comma 3, della medesima disposizione per i fabbricati adibiti ad abitazione, tra le condizioni elencate, la necessità che chi utilizzi il fabbricato sia anche proprietario (o titolare di altro diritto) sul terreno “per esigenze connesse all’attività agricola svolta”, ma espressamente prevede il carattere strumentale degli immobili ove le cooperative, o i loro consorzi, svolgono attività di “manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli” conferiti dai soci. (Sez. Un. 18565/09 in motivazione).

In conclusione, in caso di immobili iscritti al catasto, come nel caso di specie, occorre distinguere l’immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come “rurale”, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), il quale non è soggetto all’imposta, dall’immobile iscritto in una diversa categoria catastale. In quest’ultimo caso, infatti, sarà onere del contribuente, che pretenda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad I.C.I.. Allo stesso modo, il Comune dovrà impugnare autonomamente l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta.

A conclusione della lunga ed articolata motivazione le SS.UU. hanno sinteticamente enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come rurale, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. con L. n. 133 del 1994, e successive modificazioni, non è soggetto all’imposta ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a). L’attribuzione all’immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificamente dal contribuente che pretenda la non soggezione all’imposta per la ritenuta ruralità del fabbricato, restando altrimenti quest’ultimo assoggettato ad ICI: allo stesso modo il Comune dovrà impugnare l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10 al fine di potere legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta. Per i fabbricati non iscritti in catasto l’assoggettamento all’imposta è condizionato all’accertamento positivamente concluso della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della ruralità del fabbricato previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, e successive modificazioni che può essere condotto dal giudice tributario investito dalla domanda di rimborso proposta dal contribuente, sul quale grava l’onere di dare prova della sussistenza dei predetti requisiti. Tra i predetti requisiti, per gli immobili strumentali, non rileva l’identità tra titolare del fabbricato e titolare del fondo, potendo la ruralità essere riconosciuta anche agli immobili delle cooperative che svolgono attività di manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci”.

Alla s tregua del principio di diritto riportato, che prende in considerazione anche lo ius superveniens, consegue che gli argomenti, svolti dalla CTR, fondati sul fatto che la cooperativa possedeva i requisiti richiesti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3, convertito con modificazioni in L. n. 133 del 1994, in quanto gli immobili in questione erano strumentali alle attività agricole di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 29, sono irrilevanti ai fini di una corretta decisione.

Ed invero, vertendosi in tema di immobili iscritti al catasto, al fine di escludere o affermare l’assoggettabilità all’I.C.I., occorreva innanzitutto verificare se il fabbricato de quo, catastalmente, fosse stato classificato o meno come fabbricato rurale (con attribuzione della categoria A/6 propria delle unità abitative, oppure della categoria D/10 propria degli immobili strumentali alle attività agricole), costituendo la detta classificazione catastale elemento di rilievo determinante.

Tutto ciò premesso, dichiarata ogni altra censura il ricorso deve essere accolto, poichè non emerge in alcun modo dalla lettura della sentenza impugnata quale categoria sia stata attribuita agli immobili de quibus quando sono stati iscritti nel catasto fabbricati.

All’accoglimento del proposto ricorso consegue che la sentenza impugnata de ve essere cassata, con rinvio della causa ad altra sezione della C.T.R. del Veneto la quale provvederà all’indicato accertamento di fatto da condursi nell’osservanza del principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte.

La stessa C.T.R. provvederà anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della C.T.R. del Veneto, che provvederà anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione Sezione Tributaria, il 4 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2010

 

 

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