Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14540 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 15/07/2016, (ud. 03/03/2016, dep. 15/07/2016), n.14540

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15821/2011 R.G. proposto da:

M.P., c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma,

alla Piazza Benedetto Cairoli, n. 6, presso lo studio dell’avvocato

professor Guido Alpa che lo rappresenta e difende in virtu’ di

procura speciale con atto per notar Umberto Cosmo in data

10.12.2010;

– ricorrente –

e

M.L., c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

Roma, alla via Circonvallazione Clodia, n. 29, presso lo studio

dell’avvocato Barbara Piccini che congiuntamente e disgiuntamente

all’avvocato Giovanni Plateo lo rappresenta e difende in virtu’ di

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

contro

M.G., c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

(OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato Luigi Manzi che

congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato Antonio Lovisetto lo

rappresenta e difende in virtu’ di procura speciale a margine di

ambedue i controricorsi;

– controricorrente –

e

MA.GI.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1387 dei 5.10.2009/1.7.2010 della corte

d’appello di Venezia;

Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 3

marzo 2016 dal Consigliere Dott. Luigi Abete;

Udito l’avvocato Loreta Uttaro, per delega dell’avvocato professor

Guido Alpa, per il ricorrente, M.P.;

Udito l’avvocato Barbara Piccini per il ricorrente incidentale,

M.L.;

Udito l’avvocato Gianluca Calderara, per delega dell’avvocato Luigi

Manzi e dell’avvocato Antonio Lovisetto, per il controricorrente

M.G.;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto sia del

ricorso principale sia del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto in data 31.7.2007 M.P. e Mattarollo Lodovico citavano a comparire innanzi al tribunale di Treviso i fratelli G. e Gi..

Esponevano che con atti a rogito notar Galanti del 22.1.1970 e del 24.12.1970 essi attori ed i convenuti avevano acquistato in comune e pro indiviso, per la quota di 1/4 ciascuno, la piena proprieta’ di un terreno in (OMISSIS), in catasto al foglio 12, della superficie di ettari 5.05.80; che “con convenzione del 28 dicembre 1979 (…) M.G. vendette ai fratelli (n.d.e. Gi.) P. e L. la propria quota indivisa di un quarto del compendio immobiliare” (cosi’ ricorso principale, pag. 2) anzidetto, oltre alle quote di sua spettanza di partecipazione, in misura egualmente pari ad 1/4, nella “Autosalone M.” s.a.s., nella “Automec” s.a.s., nella “Commerciale M.” s.a.s. e nella “O.M.A.T.” s.a.s.; che con atto a rogito notar Cosmo in data 19.3.2002 Ma.Gi. aveva provveduto a cedere agli attori i diritti tutti a lui spettanti sul terreno in (OMISSIS); che, benche’ ripetutamente sollecitato, M.G. viceversa non si era reso disponibile onde riprodurre la convenzione siglata in data 28.11.1979 nella forma necessaria ai fini della trascrizione.

Chiedevano all’adito giudice, in via principale, acclarata la natura definitiva con immediati effetti traslativi, dell’alienazione di cui alla convenzione in data 28.12.1979, di dichiarare l’autenticita’ delle sottoscrizioni che vi figuravano in calce e – preso atto del trasferimento ad essi attori dei diritti gia’ di spettanza del fratello Gi. – di ordinare al competente conservatore dei registri immobiliari la trascrizione dell’emananda sentenza e, dunque, la trascrizione dell’intestazione dei diritti tutti gia’ spettanti a M.G. sul terreno in (OMISSIS) in favore di essi attori; in via subordinata, di dichiarare essi attori proprietari dell’intero terreno per aver usucapito la quota di 1/4 gia’ di spettanza del fratello G.; di condannare in ogni caso M.G. al risarcimento dei danni.

Costituitosi, M.G. instava per il rigetto dell’avversa domanda; in via riconvenzionale chiedeva, tra l’altro, procedersi allo scioglimento della comunione avente ad oggetto la proprieta’ del terreno in (OMISSIS).

Non si costituiva Ma.Gi..

Con sentenza non definitiva n. 1067/2006 il giudice adito accoglieva la domanda in via principale esperita dagli attori e disponeva con separata ordinanza per l’ulteriore corso istruttorio.

Interponeva appello M.G..

Resistevano M.P. e M.L..

Non si costituiva e veniva dichiarato contumace Ma.Gi..

Con sentenza n. 1387 dei 5.10.2009/1.7.2010 la corte d’appello di Venezia accoglieva il gravame e, per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza, rigettava la domanda in via principale esperita da M.P. e L. limitatamente all’accertamento della natura definitiva con immediati effetti traslativi della convenzione intercorsa tra le parti in data 28.12.1979, revocava l’ordine gia’ impartito al competente conservatore dei registri immobiliari, compensava integralmente tra le parti tutte le spese del grado, confermava le statuizioni di cui ai capi 2) e 3) della gravata sentenza.

Dava atto previamente la corte che, “assodata la natura di contratto preliminare della convenzione in questione” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 7), rimaneva “da valutare se nell’intenzione delle parti si trattava di preliminare ad effetti meramente obbligatori ovvero di c.d. preliminare improprio, dagli immediati effetti traslativi” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 7).

In questi termini e pur con riferimento al secondo motivo di gravame (con cui, tra l’altro, si era censurato il primo dictum per omessa pronuncia sulla eccepita nullita’ della convenzione del 28.12.1979, qualora intesa in guisa di alienazione definitiva della quota di un 1/4 del terreno, per difetto dei requisiti essenziali, segnatamente, del prezzo, giacche’ rimessa la relativa determinazione ad un successivo accordo, e della puntuale identificazione catastale dei terreni alienati pro quota) esplicitava – la corte – che “le carenze nella individuazione dell’immobile e del corrispettivo della cessione, effettivamente ricorrenti nella convenzione del 28/12/1979, risultano (…) compatibili – perdurando i suindicati dubbi interpretativi sulla reale intenzione delle parti (…) – con la stipula valida ed efficace di un contratto preliminare dai meri effetti obbligatori, che ha ad oggetto esclusivamente l’obbligo di prestazione del consenso in sede di futuro contrahere” (cosi’ sentenza d’appello, pagg. 9 – 10); che, specificamente, il corrispettivo della cessione della quota di 1/4 del terreno risultava, “sebbene determinabile, (…) condizionato dalle compensazioni da praticare in conseguenza dei previsti conguagli” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 10); che, quindi, le censure dell’appellante erano fondate, dovendosi, nel segno dell’art. 1367 c.c., “interpretare la convenzione nel senso piu’ favorevole al mantenimento dei suoi effetti, con ovvio riferimento all’epoca in cui fu redatta (e quindi a prescindere dalla attuale azionabilita’ dei diritti ad personam scaturenti dalla convenzione)” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 10).

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso M.P.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite.

M.L. ha depositato controricorso, contenente ricorso incidentale articolato in dodici motivi; ha chiesto cassarsi la sentenza della corte d’appello di Venezia, del pari con ogni susseguente pronuncia in tema di spese.

M.G. ha depositato separati controricorsi onde resistere agli avversi ricorsi; ha chiesto dichiarasi inammissibili ovvero rigettarsi e il ricorso principale e il ricorso incidentale; in ogni caso con il favore delle spese.

Ma.Gi. non ha svolto difese.

Il ricorrente principale ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Il ricorrente incidentale parimenti ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Il controricorrente M.G. analogamente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente principale deduce “violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, nonche’ insufficiente e, in ogni caso, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5” (cosi’ ricorso principale, pag. 17).

Adduce che le violazioni dei canoni ermeneutici risaltano sotto un duplice aspetto, giacche’, per un verso, la corte di merito ha assunto “a riferimento (…) solo alcune limitate clausole del complesso regolamento predisposto dai contraenti e omettendo di prendere in considerazione anche altre significative clausole” (cosi’ ricorso principale, pag. 18), giacche’, per altro verso, “si e’ fermata al mero significato letterale” (cosi’ ricorso principale, pag. 18) delle clausole assunte a termine di valutazione.

Adduce che, in particolare, la corte distrettuale, in ordine al primo motivo di gravame, “si e’ limitata a confermare i due assunti di parte appellante, aggiungendo di suo che tale interpretazione emerge dal tenore letterale di alcune (…) clausole contrattuali” (cosi’ ricorso principale, pag. 19); che, in realta’, le clausole che la corte territoriale ha richiamato, ovvero la clausola 3 e la clausola 7, commi 1 e 3, non solo non sono di univoco tenore, siccome riconosce la stessa corte d’appello, ma non consentono “di avvalorare (…) ne’ l’assunto secondo cui a) i compratori non avrebbero immediatamente pagato il prezzo, ne’ l’assunto secondo cui b) i compratori non avrebbero goduto del trasferimento immediato del possesso” (cosi’ ricorso principale, pag. 21).

Adduce che conseguentemente l’opzione ermeneutica che la corte veneziana ha operato, viola “l’art. 1362 c.c., che impone di non fermarsi al significato letterale, e l’art. 1363 c.c., che impone di non isolare le clausole (…) ma di attribuire loro il significato complessivo derivante dalla connessione che e’ possibile stabilire tra di loro” (cosi’ ricorso principale, pag. 22).

Adduce, d’altro canto, che il giudice di seconde cure ha negato ogni considerazione alla previsione della clausola 7, comma 2, della convenzione del 28.12.1979, ove le parti ebbero a pattuire che, “allo scopo di garantire il cedente in ordine al percepimento delle somme quivi contenute e dilazionate, il sig. M.G. manterra’ la intestazione sia del terreno di cui in premessa, sia della partecipazione della s.a.s. O.M.A.T.”, alla previsione del comma 3 della stessa clausola 7, ove le parti ebbero a pattuire che “alla data del 30/4/1980 (…), il sig. M.G. trasferira’ formalmente la quota di partecipazione nella O.M.A.T. nonche’ la quota di proprieta’ del terreno”, alla previsione della clausola 10, ove e’ riferimento ad “atti formali e definitivi di esecuzione della presente convenzione”, alla convenzione in data 22.7.1985, intercorsa tra Ma.Gi., da un parte, e M.P. e L., dall’altra, ove e’ riferimento ad “atto formale di trasferimento della proprieta’ del terreno in argomento” (cosi’ ricorso principale, pag. 24).

Adduce, inoltre, che “e’ pacifico (…) che le parti possano omettere, anche in sede di contrattazione definitiva, il pagamento del saldo del prezzo, rinviandolo ad un momento successivo” (cosi’ ricorso principale, pag. 25) e “possono anche differire l’immissione in possesso a un momento successivo a quello dell’atto che trasferisce il diritto di proprieta’ dell’immobile” (cosi’ ricorso principale, pag. 25).

Adduce che, comunque, “il trasferimento delle partecipazioni sociali e dei complessi immobiliari appare concepito come un’operazione unitaria e la scansione dei pagamenti secondo rate successive non appare affatto corrispondere ai valori dei beni trasferiti o in via di trasferimento” (cosi’ ricorso principale, pagg. 25 – 26); che, in questo quadro, a fronte della “difficolta’, da parte degli acquirenti, di corrispondere il corrispettivo in un’unica soluzione” (cosi’ ricorso principale, pag. 26), “e’ sorto l’interesse del venditore di mantenere l’intestazione, peraltro solo formale, del terreno e di rinviare a un atto successivo la mera riproduzione dell’atto di trasferimento per quei beni chiamati a offrire una garanzia (non in senso tecnico) per il compratore” (cosi’ ricorso principale, pag. 26).

Con il secondo motivo il ricorrente principale deduce “violazione dell’art. 1346 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – omessa motivazione su un punto decisivo della controversia nonche’ travisamento dei fatti di causa” (cosi’ ricorso principale, pag. 27).

Adduce che e’ erroneo l’assunto della corte veneta circa “le carenze nella individuazione dell’immobile e del corrispettivo della cessione” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 9).

Adduce che, infatti, a norma dell’art. 1346 c.c., l’oggetto del contratto puo’ “essere anche solo determinabile, essendo sufficiente che l’accordo contenga le indicazioni idonee ad individuare l’oggetto della compravendita” (cosi’ ricorso principale, pag. 28); che “destituita di ogni fondamento appare poi la circostanza che nella convenzione del 1979 i contraenti avrebbero omesso di individuare il prezzo di compravendita del terreno” (cosi’ ricorso principale, pag. 28); che “in realta’, non c’e’ alcuna indeterminatezza del prezzo” (cosi’ ricorso principale, pag. 29).

Con il primo motivo il ricorrente incidentale deduce “violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 1367 e 1346 c.c., nonche’ della L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 18, comma 2, in quanto nell’applicazione del canone ermeneutico di cui al predetto art. 1367 c.c. (il quale, con riferimento al concreto caso all’esame, nell’alternativa tra la possibile ricorrenza di un’ipotesi di preliminare proprio ovvero di atto definitivo ad effetti reali, presuppone necessariamente – sotto il profilo della validita’ ed efficacia del relativo contratto – un diverso destino delle due fattispecie) compie un’errata valutazione in diritto circa l’incidenza sulla sorte del contratto delle richiamate disposizioni normative. Contraddittoria ed illogica motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo del giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, laddove a base del ragionamento che conduce all’applicazione dell’art. 1367 c.c., sono poste erronee ovvero irrilevanti nonche’ contraddittorie valutazioni” (cosi’ ricorso incidentale, pag. 31).

Adduce che e’ erroneo in diritto il presupposto da cui muove la corte di merito “per pervenire a ravvisare nell’accordo della convenzione 28.12.79 relativo alla cessione immobiliare la natura di preliminare ad effetti obbligatori” (cosi’ ricorso incidentale, pagg. 34 – 35); che, invero, sia per il preliminare “proprio” sia per il preliminare “improprio” requisito essenziale e’ che tanto la res quanto il prezzo siano almeno determinabili, con la conseguenza che “sia il preliminare ad effetti obbligatori che quello ad effetti reali sono nulli per carenza di individuazione di tali essenziali elementi” (cosi’ ricorso incidentale, pag. 37) ed, ulteriormente, che, contrariamente all’assunto della corte distrettuale, “non puo’ essere invocato (…) il principio della conservazione del contratto ex art. 1367 c.c.” (cosi’ ricorso incidentale, pag. 37).

Adduce altresi’, in ordine al rilievo della corte veneziana secondo il quale la convenzione de qua agitur sarebbe nulla ai sensi della L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 18, se intesa quale negozio definitivo di trasferimento immobiliare, “stante la mancanza del certificato di destinazione urbanistica” (cosi’ ricorso incidentale, pag. 38), che “la natura dichiarativa della pronuncia invocata (…) e la conseguente efficacia ex tunc del negozio traslativo riprodotto nella citata scrittura, determinano la collocazione temporale di efficacia del medesimo a far tempo dalla data della convenzione, ossia al 28.12.1979” (cosi’ ricorso incidentale, pagg. 38 – 39), laddove e’ indubitabile che la nullita’ di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 18 “risulta applicabile soltanto ai contratti posti in essere in epoca successiva alla sua entrata in vigore” (cosi’ ricorso incidentale, pag. 39).

Con il secondo motivo il ricorrente incidentale deduce “violazione e falsa applicazione degli artt. 1346, 1418, 2657, 2659 e 2826 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, laddove la Corte d’Appello valuta essere indeterminabile l’oggetto dell’accordo concernente la cessione di quota immobiliare, fondando il giudizio su un riscontrato difetto di presunte, non meglio definite – e comunque irrilevanti, ai sensi del predetto art. 1346 c.c., anche con riferimento all’art. 1367 c.c. – carenze in ordine all’individuazione dell’immobile. Sempre relativamente alla riferita presunta indeterminabilita’, costituente fatto controverso decisivo del giudizio, omessa ovvero quantomeno insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5” (cosi’ ricorso incidentale, pagg. 39 – 40).

Adduce che “la Corte territoriale si limita a richiamare il concetto di carenze da cui sarebbe affetta l’individuazione tanto del prezzo che dell’immobile oggetto di accordo” (cosi’ ricorso incidentale, pag. 41); che “non e’ pero’ dato di comprendere – in particolare con riguardo all’individuazione dell’immobile – a quali carenze la Corte si riferisca” (cosi’ ricorso incidentale, pag. 41), carenze in quanto tali atte a giustificare la finale valutazione “di nullita’ nei riguardi dell’accordo ad efficacia immediatamente traslativa e non, invece, di quello ad effetti meramente obbligatori” (cosi’ ricorso incidentale, pag. 41); che, al contempo, se le carenze cui la corte d’appello ha inteso far riferimento, fossero da correlare ai dati necessari, ex artt. 2657, 2659 e 2826 c.c., la valutazione sarebbe “contraria a diritto, poiche’ le citate norme attengono non gia’ a requisiti ad substantiam di validita’ del contratto, (…) ma a specifici requisiti previsti per la sola trascrivibilita’ dell’atto” (cosi’ ricorso incidentale, pag. 43); che, in ogni caso, “se carenza e’ uguale a indeterminabilita’, cio’ comporterebbe la nullita’ anche di un contratto preliminare (…); mentre se carenza significa mancanza dell’indicazione dei dati catastali, cio’ non determina affatto la nullita’ ne’ del preliminare ne’ del definitivo” (cosi’ ricorso incidentale, pag. 44).

Con il terzo motivo il ricorrente incidentale deduce “violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 1362, 1363 c.c. e segg., nonche’ dell’art. 1346 c.c., laddove valuta essere il corrispettivo della cessione immobiliare indeterminabile. Omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e controverso del giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5” (cosi’ ricorso incidentale, pag. 45).

Adduce che, in violazione del criterio esegetico di cui all’art. 1363 c.c., la fonte che a giudizio della corte veneziana avvalora l’affermata “necessita’ di definire i conguagli e le compensazioni, ritenuti (erroneamente) in grado di interferire sulla quantificazione del prezzo di cessione della quota immobiliare, rendendolo – sempre a detta della Corte territoriale – (…) non determinabile, e’ (…) desunta non gia’ (…) da altra clausola della Convenzione 28.12.79, oggetto di interpretazione, bensi’ dalla scrittura (…) in data 18.2.1980, estranea all’atto da interpretarsi” (cosi’ ricorso incidentale, pag. 46).

Adduce che, viceversa, l’interpretazione della clausola 3, comma 2, lett. a), della convenzione per mezzo segnatamente delle clausole 4, 7 e 8, avrebbe reso evidente, contrariamente all’assunto della corte di merito, che “quando venne sottoscritta la Convenzione 28.12.1979, il prezzo, anche relativo alla cessione immobiliare, non era per nulla variabile” (cosi’ ricorso incidentale, pag. 49); che, in particolare, depone significativamente in tal senso la clausola 8, con cui le parti ebbero esplicitamente a pattuire ed a ribadire che, “proprio perche’ il corrispettivo era stato voluto e determinato forfetariamente, anche in via transattiva e addirittura di alea, doveva escludersi che i conguagli dei prelevamenti dei soci e le ulteriori compensazioni potessero incidere sulla quantificazione del prezzo contrattuale, voluto e a tutti gli effetti dai contraenti ritenuto (…) definitivo ed assolutamente immodificabile” (cosi’ ricorso incidentale, pag. 51).

Adduce infine che il corrispettivo per la cessione della quota di partecipazione nella “O.M.A.T.” ammontava a Lire 250.000.000, il corrispettivo per la cessione delle quote di partecipazione nelle altre tre societa’ ammontava a Lire 600.000.000, la compensazione forfetaria e paritaria dei prelievi effettuati a tutto il 31.12.1978 ammontava a Lire 238.811.000; che, percio’, in dipendenza dell’invariabilita’ del complessivo ammontare – Lire 1.400.000.000 – del corrispettivo dell’intera operazione, “il prezzo relativo alla cessione dell’immobile non poteva non ammontare, per differenza, a Lire (…) 311.189.000, come ulteriormente ribadito anche dal disposto del terzo comma dell’art. 7 della Convenzione” (cosi’ ricorso incidentale, pag. 54).

Con il quarto motivo il ricorrente incidentale deduce “violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, del combinato disposto degli artt. 1346, 1349, 1473 e 1474 c.c.” (cosi’ ricorso incidentale, pag. 54).

Adduce che, pur ad ammettere che i prefigurati conguagli fossero destinati ad incidere sulla quantificazione del prezzo, la corte distrettuale ha del tutto omesso di considerare che il caso de quo “sarebbe comunque sussumibile nella fattispecie dell’arbitraggio di cui all’art. 1349 e/o 1473 c.c., con conseguente (…) determinazione del prezzo rimessa alla pronuncia di terzi arbitratori, di talche’ non potrebbe ad ogni modo pervenirsi ad una (…) valutazione di indeterminabilita’ del corrispettivo” (cosi’ ricorso incidentale, pagg. 54 – 55); che, d’altronde, alla stregua dell’art. 1349 c.c., si ammette che “la determinazione del prezzo avvenga per relationem, cioe’ attraverso il rinvio ad altri atti delle parti o di terzi” (cosi’ ricorso incidentale, pag. 56) e, comunque, si reputa determinabile l’oggetto del contratto “che puo’ essere in concreto determinato mediante elementi prestabiliti dalle parti” (cosi’ ricorso incidentale, pag. 56).

Con il quinto motivo il ricorrente incidentale deduce “violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 1362 c.c. e segg. (con particolare riguardo all’art. 1363 c.c.) in relazione agli artt. 1965 e 1346 c.c.; nonche’ omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione in ordine a fatto controverso decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5” (cosi’ ricorso incidentale, pagg. 56 – 57).

Adduce che la corte territoriale “ha omesso di tenere in qualsivoglia conto i molteplici e concordanti testuali riferimenti (…) attestanti il carattere transattivo della convenzione” (cosi’ ricorso incidentale, pag. 57), tanto piu’ che la stessa convenzione contiene “addirittura una esplicita autoqualificazione in tal senso” (cosi’ ricorso incidentale, pag. 58); che, in questi termini, “la problematica concernente la possibile quantificabilita’ dell’ammontare dello specifico e distinto corrispettivo della cessione immobiliare si appalesa del tutto priva di rilevanza” (cosi’ ricorso incidentale, pag. 58).

Con il sesto motivo il ricorrente incidentale deduce “violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 1367 c.c.; nonche’ omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione in ordine a fatto controverso decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5” (cosi’ ricorso incidentale, pag. 61).

Adduce che la corte veneziana ha espressamente postulato “un dubbio sulla reale intenzione delle parti”; che, su tale scorta ed alla stregua del canone ermeneutico di cui all’art. 1367 c.c., la corte avrebbe dovuto accordare preferenza “all’effetto maggiore tra i vari effetti riconducibili alle soluzioni esegetiche alternative rese possibili dal contratto e pertanto, nel caso di specie, necessariamente a quello riconducibile all’avvenuta cessione della quota di proprieta’ immobiliare” (cosi’ ricorso incidentale, pag. 62).

Con il settimo motivo il ricorrente incidentale deduce “violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; nonche’ omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione in ordine a fatto controverso decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. In special modo: contraddittoria motivazione – rispetto all’affermato collegamento fra le cessioni delle quote societarie ed in particolare della O.M.A.T. s.a.s. e la cessione della quota del terreno nonche’ la piu’ volte affermata avvenuta formalizzazione della cessione della quota O.M.A.T. – delle differenti conclusioni cui giunge la Corte, ravvisando la natura di atto ad effetti reali in riferimento alla cessione delle quote societarie, e ad effetti meramente obbligatori quanto alla cessione della quota di proprieta’ del terreno; punto decisivo perche’ avrebbe condotto il Giudicante, nell’ambito di una corretta interpretazione letterale – logica imposta dall’art. 1362 c.c., comma 1 e art. 1363 c.c., alla conclusione del carattere reale anche della cessione di quota del terreno, in analogia alla cessione delle quote societarie, che natura reale ha, anche ad avviso della Corte d’Appello” (cosi’ ricorso incidentale, pagg. 62 – 63).

Adduce che “risulta del tutto contraddittorio ed illogico dare (…) atto della ricorrenza di un collegamento funzionale tra le vicende traslative della quota immobiliare e delle quote relative a tutte e quattro le societa’ (…), per pervenire al finale rilievo di una contrapposta natura dei relativi accordi, ossia ad effetti immediatamente traslativi, per le quote societarie, e ad effetti meramente obbligatori per la quota di proprieta’ immobiliare” (cosi’ ricorso incidentale, pagg. 65 – 66).

Con l’ottavo motivo il ricorrente incidentale deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; nonche’ omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione in ordine a fatto controverso decisivo del giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, laddove la Corte d’Appello valuta essere il tenore letterale della Convenzione di per se’ non bastevole a qualificare l’accordo relativo alla cessione immobiliare siccome atto definitivo e ad effetti reali, senza peraltro fornire compiuta motivazione della ritenuta insufficienza della interpretazione letterale” (cosi’ ricorso incidentale, pag. 66).

Adduce che l’incarico di cui all’art. 10 della convenzione in data 28.12.1979 – alla cui stregua i contraenti ebbero, appunto, a dar mandato ai rispettivi consulenti “di redigere, congiuntamente, i piu’ convenienti atti formali e definitivi di esecuzione della (…) convenzione, con tutte quelle integrazioni e modifiche che, a loro giudizio, fossero vantaggiose per l’interesse delle parti, sempre nel rispetto dei principi esposti in questa convenzione” – si giustifica, in considerazione dell’ampio margine di discrezionalita’ accordato ai rispettivi consulenti, in quanto attuativo di un’intesa definitiva, non gia’ meramente preliminare.

Adduce inoltre che, al di la’ degli elementi letterali che la stessa corte di merito ha reputato “ambivalenti”, non risultano per nulla vagliati gli ulteriori e numerosi elementi letterali dell’accordo che, se debitamente presi in considerazione, avrebbero certamente condotto il giudice di seconde cure “a ritenere assodata, nelle intenzioni delle parti, la natura di atto definitivo, immediatamente traslativo della proprieta’” (cosi’ ricorso incidentale, pag. 69).

Adduce, segnatamente, che la letterale espressione “si impegna”, rinvenibile nel testo della convenzione, “e’ l’unica affermazione della Convenzione che si esprime in termini di obbligatorieta’, risultando, peraltro, contraddetta, da tutto il resto del testo della Convenzione” (cosi’ ricorso incidentale, pag. 73).

Adduce, tuttavia, che la valenza di tale espressione e’ esplicitamente “inficiata, anche sul piano letterale, dalla precisazione di cui all’art. 3 della convenzione stessa che, rinviando alle clausole 1 e 2 (…), ne richiama il contenuto parlando (non gia’ di promesse di cessione e vendita, ma soltanto) di cessioni e vendite” (cosi’ ricorso incidentale, pag. 73); che la qualificazione altresi’ della convenzione in guisa di contratto definitivo ad effetti reali meglio si attaglia al suo espresso carattere transattivo; che decisivo inoltre e’ il tenore dell’art. 7, ove si da’ atto che le “le quote di partecipazione nelle s.a.s. Automec, Autosalone Mattarollo e Commerciale Mattarollo saranno formalmente cedute contemporaneamente alla firma della presente con il versamento di Lire 600.000.000 (…)” e si precisa che “invece, allo scopo di garantire il cedente in ordine al percepimento delle somme quivi convenute e dilazionate, il sig. M.G. manterra’ l’intestazione (…) del terreno di cui in premessa”; che invero siffatta precisazione sarebbe “ultronea, all’evidenza, se l’atto avesse dovuto operare solo sul piano obbligatorio e che assume, per contro, un significato proprio in considerazione del presupposto che il trasferimento si sia di gia’ attuato” (cosi’ ricorso incidentale, pag. 75); che rilevanti ancora sono non solo le espressioni “cessionari” e “cessioni” che si rinvengono nel corpo dell’art. 7, ma pure la locuzione “redigere i piu’ convenienti atti formali e definitivi di esecuzione della presente convenzione”, di cui all’art. 10, segno evidente che era, “quanto ancora da compiersi, (…) mera attivita’ esecutiva per formalizzare il gia’ operato trasferimento di proprieta’” (cosi’ ricorso incidentale, pag. 75).

Adduce, infine, che la conclusione cui e’ pervenuta la corte distrettuale risulta viepiu’ censurabile alla luce dell’elaborazione giurisprudenziale che impone al giudice “una particolarmente attenta valutazione del dato letterale prima di far ricorso – come avvenuto nel caso di specie – all’applicazione degli altri canoni ermeneutici” (cosi’ ricorso incidentale, pag. 76).

Con il nono motivo il ricorrente incidentale deduce “in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 1362, comma 2 e dell’art. 1363 c.c., nonche’ omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione in ordine a fatto controverso decisivo del giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, laddove la Corte, nel valutare la comune intenzione delle parti, avendo ritenuto che l’interpretazione letterale non fornisse elementi per aderire alla tesi dell’appellante (e ritenuto che, semmai, vi fossero elementi favorevoli alla tesi degli appellati), non ha proceduto, o comunque non lo ha fatto in maniera sufficiente, (come avrebbe dovuto fare, prima di ricorre al criterio sussidiario di cui all’art. 1367 c.c.) a valutare il comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto ed in particolare la circostanza, che la Corte da’ per provata, dell’avvenuto integrale pagamento del corrispettivo della cessione della quota di proprieta’ del terreno” (cosi’ ricorso incidentale, pag. 79).

Adduce che la territoriale “non si e’ conformata alla regola cardine (…) giusta la quale l’interprete non puo’ limitarsi al senso letterale delle parole, ma deve procedere anche ad una valutazione del comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto” (cosi’ ricorso incidentale, pagg. 79 – 80); che, segnatamente, il comportamento delle parti piu’ significativo, “vale a dire il pagamento dell’intero corrispettivo pattuito, e’ stato, invece, totalmente pretermesso” (cosi’ ricorso incidentale, pag. 81); che la valutazione di tale comportamento “ben avrebbe potuto e dovuto portare la Corte ad una pronuncia opposta a quella cui poi e’ arrivata” (cosi’ ricorso incidentale, pag. 82).

Con il decimo motivo il ricorrente incidentale deduce “pertanto, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del principio della gerarchia dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 c.c. e segg.” (cosi’ ricorso incidentale, pag. 83).

Adduce che il criterio ermeneutico oggettivo sussidiario di cui all’art. 1367 c.c., e’ stato applicato a preferenza del criterio interpretativo letterale – logico e del criterio che valorizza il comportamento complessivo delle parti; che, pertanto, la corte distrettuale “ha anche violato il principio della gerarchia dei criteri ermeneutici” (cosi’ ricorso incidentale, pag. 83).

Con l’undicesimo motivo il ricorrente incidentale deduce “in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 1366 c.c., risultando l’interpretazione fornita dalla Corte distrettuale contraria al principio di buona fede nell’interpretazione del contratto” (cosi’ ricorso incidentale, pag. 84).

Adduce che l’interpretazione recepita dalla corte territoriale e’ ben “distante dall’esigenza espressa dall’art. 1366 c.c.: la Corte (…) arriva a scegliere la soluzione ermeneutica piu’ lontana dal criterio della buona fede” (cosi’ ricorso incidentale, pag. 85); che in particolare “il Giudice di secondo grado appare, poi, consapevole che l’azione ex art. 2932 c.c. – astrattamente esercitabile dai fratelli M.P. e L. (…) – non e’ piu’ possibile in quanto prescritta” (cosi’ ricorso incidentale, pag. 86).

Con il dodicesimo motivo il ricorrente incidentale deduce “in definitiva, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, illogicita’ dell’intero impianto motivazionale” (cosi’ ricorso incidentale, pag. 87).

Adduce che, “in definitiva, non un solo elemento la Corte d’Appello evidenzia a favore della tesi dell’appellante, mentre almeno due sono gli elementi individuati a favore della conferma della sentenza di primo grado, e cio’ nonostante, (…) arriva a riformare la sentenza del Giudice trevigiano” (cosi’ ricorso incidentale, pag. 88).

Sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale sono destituiti di fondamento.

Si giustifica la disamina contestuale dei motivi tutti e del ricorso principale e del ricorso incidentale.

I motivi che concorrono, rispettivamente, a sorreggere ambedue le impugnazioni, sono invero strettamente connessi, giacche’ tutti, talora esattamente sovrapponendosi, involgono profili distinti dell’unica medesima quaestio che in questa sede rileva, ossia la interpretazione – qualificazione della convenzione in data 28.12.1979 in guisa di preliminare “proprio”, “con effetti meramente obbligatori” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 7), ovvero di preliminare “improprio”, “dagli immediati effetti traslativi e dall’ulteriore efficacia obbligatoria inerente solo all’impegno di riprodurre nel rogito notarile il consenso gia’ perfezionatosi per il trasferimento della proprieta’” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 7).

Previamente questa Corte non puo’ che reiterare i propri insegnamenti.

Ovvero l’insegnamento secondo cui, al fine di attribuire ad una convenzione negoziale la natura giuridica di contratto di compravendita ovvero di semplice preliminare, e’ determinante l’identificazione del comune intento delle parti, diretto, nel primo caso, al trasferimento della proprieta’ della “res” verso la corresponsione di un certo prezzo conformemente alla causa negoziale sancita dall’art. 1470 c.c. e, nel secondo, all’insorgenza di un particolare rapporto obbligatorio che impegni le parti stesse ad un’ulteriore manifestazione di volonta’ alla quale sono rimessi il trasferimento del diritto dominicale sul bene e l’assunzione dell’obbligo di pagamento del prezzo (cfr. Cass. 19.4.2000, n. 5132).

Ovvero l’insegnamento secondo cui lo stabilire se le parti abbiano inteso stipulare un contratto definitivo o dar vita ad un contratto preliminare di compravendita, rimettendo l’effetto traslativo ad una successiva manifestazione di consenso, si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; e secondo cui tale accertamento e’ incensurabile in sede di legittimita’, se e’ sorretto da una motivazione sufficiente ed esente da vizi logici o da errori giuridici, e sia il risultato di un’interpretazione condotta nel rispetto delle regole di ermeneutica contrattuale dettate dagli artt. 1362 c.c. e segg. (cfr. Cass. 17.1.2001, n. 564; Cass. 21.5.2002, n. 7429; Cass. 20.11.2007, n. 24150; Cass. 31.10.2014, n. 23142).

Ovvero, l’insegnamento secondo cui ne’ la censura ex n. 3) ne’ la censura ex n. 5) del comma 1, dell’art. 360 c.p.c., possono risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione; d’altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimita’, sotto entrambi i cennati profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicche’, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o piu’ interpretazioni (plausibili), non e’ consentito – alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede di legittimita’ del fatto che sia stata privilegiata l’altra (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131).

All’insegna delle enunciate indicazioni nomofilattiche l’interpretazione patrocinata dalla corte d’appello – contrariamente all’assunto finale che il ricorrente incidentale ha veicolato con il “riepilogativo” dodicesimo motivo – e’ in toto inappuntabile, giacche’, da un canto, non si prospetta in spregio ad alcun criterio ermeneutico legale, giacche’, dell’altro, risulta ancorata a motivazione esaustiva, congrua e logica.

La corte di merito, ai fini della determinazione della comune intenzione dei contraenti, ha – si premette – senz’altro prestato ossequio alla regola della “gradualita’” dei criteri ermeneutici (cfr. al riguardo Cass. sez. lav. 18.7.2000, n. 9438) e in nessun modo ne ha sovvertito – diversamente da quanto asserisce il ricorrente incidentale con il decimo motivo – l’ordine gerarchico (cfr. al riguardo Cass. sez. lav. 2.4.2002, n. 4680, secondo cui dal sistema delle regole ermeneutiche in materia di contratti si desume l’esistenza di un principio di gerarchia, nel senso che le norme interpretative di cui agli artt. 1362 – 1365 c.c. prevalgono su quelle interpretative integrative di cui agli artt. 1366 – 1371 c.c., per modo che la determinazione oggettiva del significato e della portata da attribuire alla dichiarazione negoziale non ha alcuna ragione di essere quando la ricerca soggettiva abbia condotto ad un utile risultato).

La corte distrettuale in primo luogo, in ottemperanza al criterio cardine ancorato al senso letterale delle parole, di cui al comma 1 dell’art. 1362 c.c., ha debitamente vagliato le espressioni (“si impegna a cedere”, “si impegnano ad acquistarle”, “si impegna a vendere”, “si impegnano ad acquistare”, di cui alle clausole 1 e 2 della convenzione) che, ex se valutate, ben avrebbero potuto depone, limitatamente alla cessione della quota di 1/4 del terreno in (OMISSIS), per la natura di “preliminare proprio” e non gia’ di “definitivo” della convenzione de qua agitur.

E, nondimeno, le ha reputate ai sensi – ovviamente – del disposto dell’art. 1363 c.c., inidonee a sciogliere l’alternativa (“preliminare proprio” – “preliminare improprio”) al cospetto di altre letterali espressioni di antitetica valenza (“il corrispettivo delle cessioni e vendite di cui alle clausole 1 e 2 che precedono”, di cui alla clausola 3, comma 1, della convenzione), altre espressioni, pertanto, dalla corte distrettuale ben riscontrate – a differenza di quanto deducono il ricorrente principale col primo motivo di ricorso (“omettendo di prendere in considerazione anche altre significative clausole, che gia’ sulla base del loro significato letterale appaiono suscettibili (…)”: cosi’ ricorso principale, pag. 18) ed il ricorrente incidentale con l’ottavo motivo di ricorso (“valenza (…) espressamente inficiata, anche sul piano letterale, dalla precisazione di cui all’art. 3 della convenzione stessa che, rinviando alle clausole 1 e 2 (…)”: cosi’ ricorso incidentale, pag. 73) – ma, siccome “inficiate” dalle prime, similmente alle prime considerate inadatte a risolvere la quaestio de qua (“proprio in ragione di una lettura complessiva della Convenzione (…), ha ritenuto il tenore letterale, di per se’ non risolutivo”: cosi’ controricorso avverso M.L., pag. 68). La corte percio’ ha giudicato sterile il prioritario canone esegetico e legittimamente e’ andata oltre nell’utilizzo dello strumentario ermeneutico. La corte territoriale in secondo luogo, in conformita’ – contrariamente a quanto il ricorrente incidentale prospetta con il nono motivo – al criterio sussidiario correlato al comportamento complessivo, pur posteriore alla conclusione del contratto, di cui dell’art. 1362 c.c., comma 2 (cfr. Cass. 19.5.2000, n. 6482, secondo cui nell’interpretazione dei contratti e’ possibile fare ricorso al criterio della valutazione del comportamento complessivo solo quando il criterio letterale e quello del collegamento logico tra le varie clausole si rivelino inadeguati all’accertamento della comune intenzione delle parti), ha ritualmente tenuto conto di due circostanze ulteriori (“l’unica somma di Lire 600 milioni versata contestualmente alla convenzione (…) e’ in effetti il corrispettivo della cessione, contemporanea alla sottoscrizione, delle quote di partecipazione di tre delle quattro societa’ indicate nella premessa dell’atto” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 6) con esclusione propriamente della “O.M.A.T” s. a. s.; la convenzione in data 28.12.1979 non recava regolamentazione alcuna circa “l’estensione del possesso degli altri fratelli alla quota immobiliare dell’appellante (cosi’ sentenza d’appello, pag. 6)), che pure, ex se vagliate, ben avrebbero potuto far propendere, limitatamente alla cessione della quota di 1/4 del terreno, per la natura di “preliminare proprio” e non gia’ di “definitivo” della stipulazione in data 28.12.1979, giacche’, innegabilmente, l’integrale pagamento del prezzo e la traditio rei sono, per converso, indici significativi, quanto meno in via tendenziale, del carattere definitivo della pattuizione. E, tuttavia, le ha analogamente considerate inidonee ai fini della soluzione della quaestio ermeneutica. La corte veneziana in terzo luogo, nel quadro dell’indubitabile “collegamento della cessione delle quote societarie e della quota di comproprieta’ del terreno” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 7) e, dunque, nuovamente e debitamente nel solco dell’art. 1363 c.c. (cfr. Cass. 11.61999, n. 5747, secondo cui in tema di interpretazione del contratto, anche quando l’interpretazione di ciascuna delle clausole che concorrono alla formazione del testo negoziale e’ compiuta sulla base del “senso letterale delle parole” e conduca a risultati di certezza, il giudice e’ tenuto ad applicare il criterio dell’interpretazione sistematica, posto dall’art. 1363 c.c., riferendo le varie espressioni adoperate all’intero testo in modo da ricavarne il senso complessivo e nel contempo intendere la singola espressione in funzione del testo, di cui e’ parte integrante), ha – diversamente da quanto assume con il primo motivo il ricorrente principale, nella parte in cui asserisce che si e’ negata ogni considerazione al comma 3 del clausola 7 – posto in risalto un duplice aspetto. Ovvero che il perfezionamento della cessione della quota di partecipazione nella s.a.s. “O.M.A.T.” – diversamente dalla cessione delle quote di partecipazione nelle ulteriori societa’ in accomandita, “formalmente cedute contemporaneamente alla firma della presente con il versamento di Lire 600.000.000” (cosi’ convenzione in data 28.12.1979, clausola 7, comma 1) – risulta esplicitamente posticipato, al piu’ tardi, alla data del 30.4.1980, data in coincidenza della quale si sarebbe dovuto attendere alla regolamentazione dei “conguagli di dare ed avere a carico e rispettivamente a favore di M.G.” (cosi’ convenzione in data 28.12.1979, clausola 4, 2 co.). Ovvero che alla medesima data del 30.4.1980 risulta esplicitamente posticipato anche il formale trasferimento della “quota di proprieta’ del terreno” (cosi’ convenzione in data 28.12.1979, clausola 7, comma 3). Ebbene, sulla scorta di siffatto duplice rilievo e del rilievo aggiuntivo ritualmente (cfr. Cass. 7.10.2010, n. 20817, secondo cui, in tema di interpretazione del contratto, qualora la medesima vicenda negoziale ed i relativi effetti abbiano formato oggetto di due o piu’ atti scritti, il giudice e’ tenuto, giusta il disposto dell’art. 1363 c.c., ad esaminare tutte le convenzioni intercorse tra le parti si’ come risultanti dai documenti all’uopo formati, stabilendo, altresi’, il rapporto tra clausole e documenti, se di chiarimento, di integrazione, di modificazione, di trasformazione o di annullamento delle precedenti pattuizioni) desunto – a differenza di quanto deduce col terzo motivo il ricorrente incidentale – dalla scrittura, costituente il documento 1/A, in data 18.2.1980 (con tale scrittura le parti avevano provveduto, all’esito del recesso di M.G. dalla “O.MA.T” s.a.s., alla liquidazione della quota gia’ di pertinenza di costui, eppure non avevano indicato il corrispettivo spettantegli, il che, a giudizio del secondo giudice, avvalorava l’Ipotesi che anteriormente al 30.4.1980, data prevista, giusta il disposto del comma 3 della clausola n. 7, per il formale trasferimento della medesima quota di partecipazione della “O.MA.T”, “fosse ancora necessario definire i conguagli dei prelevamenti dei soci (…) con ulteriori compensazioni rapportate ai corrispettivi gia’ definiti per ciascuna cessione”: cosi’ sentenza d’appello, pag. 8), la corte d’appello e’ addivenuta alla conclusione, assolutamente da condividere, in virtu’ della quale dovevasi ritenere “che il corrispettivo definitivo della cessione immobiliare non risultasse determinato ne’ determinabile quando le parti sottoscrissero la convenzione e che fosse bensi’ variabile in quanto ancora rimesso (…) alla definizione dei conguagli da contenere nella cifra complessivamente e definitivamente riconosciuta a suo credito per Lire 1.400.000.000” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 8). Piu’ esattamente, e ad aggiuntivo riscontro della correttezza del postulato esegetico teste’ riferito, si rappresenta che il corrispettivo era, si’, definitivamente e complessivamente determinato, ai sensi del 1 co. della clausola 3, in Lire 1.400.000.000 (di cui Lire 238.811.500, “quale compensazione della quota parte pari ad 1/4 della somma di Lire 955.246.000 (…) corrispondente ai prelevamenti dei soci al 31/12/1978” (cosi’ convenzione in data 28.12.1979, clausola 3, comma 2, lett. a)), lire 600.000.000, ai sensi della clausola 7, comma 1, quale corrispettivo – versato alla sottoscrizione della medesima convenzione – della cessione delle partecipazioni nella “Autosalone Mattarollo” s.a.s., nella “Automec” s.a.s. e nella “Commerciale Mattarollo” s.a.s. e Lire 250.000.000, quale corrispettivo della cessione della partecipazione nella “O.MA.T” s.a.s., qualora il trasferimento di tale quota, giusta la previsione del comma 4 della clausola 7, fosse stato formalizzato anticipatamente rispetto alla scadenza del 30.4.1980). E, pero’, merce’ la clausola 4, espressamente fatta salva dall’inciso finale del comma 1 della clausola 3 e dall’inciso finale della lett. a) del comma 2 della clausola 3, le parti ebbero, al comma 1, a dare atto testualmente che “il corrispettivo di cui al punto 3) e’ stato determinato sul presupposto che i prelevamenti da parte dei quattro soci nell’ambito delle quattro societa’ siano di pari valore”, che “questo presupposto e’ difforme dalla realta’”, che – le parti – “con atto separato provvedono ad accordarsi per determinare le somme prelevate, le date di prelevamento ed i relativi necessari conguagli”. Ed, al comma 2, a dar atto testualmente che “i conguagli di dare ed avere a carico e rispettivamente a favore di M.G., saranno regolati in coincidenza con la scadenza di cui alla lettera c) della clausola sub 3)”, cioe’ entro e non oltre il 30.4.1980. Cosicche’, pur ad opinar nel senso che il complessivo quantum – Lire 1.400.000.000 – del corrispettivo fosse stato pattuito in via definitiva, e’ indubitabile nondimeno che la possibilita’ di variazione in aumento o in diminuzione della quota di Lire 238.811.500, in dipendenza ed all’esito dei conguagli da effettuare entro il 30.4.1980, ben avrebbe potuto, corrispondentemente, cagionare la variazione in diminuzione o in aumento della quota di corrispettivo correlata alla cessione della quota ideale di 1/4 della piena proprieta’ del terreno in (OMISSIS). In questi termini non solo e’ ineccepibile il corollario esegetico – summenzionato – cui la corte di merito e’ pervenuta, ma in nessun modo possono esser recepiti i rilievi di M.P. e L.. Segnatamente, del ricorrente principale, di cui al secondo motivo, alla cui stregua “in realta’, non c’e’ alcuna indeterminatezza del prezzo” (cosi’ ricorso principale, pag. 29). Segnatamente, del ricorrente incidentale, di cui al terzo motivo, alla cui stregua “quando verme sottoscritta la Convenzione 28.12.1979, il prezzo, anche relativo alla cessione immobiliare, non era per nulla variabile” (cosi’ ricorso incidentale, pag. 49) ed alla cui stregua “il prezzo relativo alla cessione dell’immobile non poteva non ammontare, per differenza, a Lire 1.400.000.000 – (250.000.000 + 600.000.000 + 238.000.000) 311.189.000, come ulteriormente ribadito anche dal disposto del comma 3, dell’art. 7 della Convenzione” (cosi’ ricorso incidentale, pag. 54). Segnatamente, del ricorrente incidentale, di cui al secondo motivo (“non e’ pero’ dato di comprendere (…) a quali carenze la Corte si riferisca”: cosi’ ricorso incidentale, pag. 41): la corte veneziana propriamente ha inteso pone in risalto la “fluidita’” – la suscettibilita’ di variazione – del quantum, ancorche’ determinabile, del corrispettivo della cessione della quota ideale di 1/4 del terreno (“sebbene determinabile, risulta condizionato dalle compensazioni da praticare in conseguenza dei previsti conguagli”: cosi’ sentenza d’appello, pag. 10). D’altra parte, a causa, appunto, della “fluidita’” del quantum del corrispettivo della cessione della quota di 1/4 del terreno, neppure merita seguito la censura, specificamente addotta da M.L. col settimo motivo, a tenor della quale il collegamento funzionale della cessione delle quote di partecipazione nelle societa’ in accomandita e della cessione della quota ideale di 1/4 del terreno non giustifica l’affermata diversa natura – definitiva e preliminare ad un tempo – della convenzione in data 28.12.1979. Al riguardo dice bene M.G. allorche’ puntualizza che “del tutto legittimamente, (…) nell’ambito di quella operazione unitaria che la Corte di merito ha ben colto” (cosi’ controricorso avverso M.L., pag. 63), “le parti (…) avevano separato il trasferimento delle quote delle tre societa’, che si perfezionava subito (…), dal trasferimento della quota OMAT e della quota immobiliare, che si sarebbe perfezionato in seguito” (cosi’ controricorso avverso M.L., pag. 63). Ed allorche’ soggiunge che “scindere l’analisi della natura/effetti del trasferimento delle quote delle tre societa’ dal trasferimento delle quote di OMAT e del terreno non significa certo seguire un iter logico contraddittorio, bensi’, anzi, al contrario (…), calarsi nella stessa ottica delle parti e rispettare la volonta’ di queste” (cosi’ controricorso avverso M.L., pag. 63). In questo quadro, nel quale non riveste alcuna precipua valenza far leva (siccome fa leva il ricorrente incidentale, rispettivamente, col quarto e col quinto motivo di ricorso) sulla figura dell’arbitraggio (la corte d’appello per nulla e’ pervenuta “ad una finale valutazione di indeterminabilita’ del corrispettivo” (cosi’ ricorso incidentale, pag. 55) ed ha opinato in ogni caso per la determinabilita’ del corrispettivo della cessione della quota di 1/4 del terreno) ovvero sulla finalita’ transattiva della convenzione in data 28.12.1979 (a tal ultimo riguardo va appieno condivisa l’affermazione del controricorrente a tenor della quale “si tratta di un elemento assolutamente neutro (…): transattiva e’ la causa del preliminare proprio come transattiva e’ la causa del preliminare improprio”: cosi’ controricorso avverso M.L., pag. 59), la corte distrettuale ha irreprensibilmente, in dipendenza e in aderenza – si reitera – alla “fluidita’” del quantum del corrispettivo correlato alla cessione della quota del terreno, ritenuto di “leggere” e, onde sciogliere la quaestio “interpretativa – qualificatoria” sottoposta alla sua delibazione, di intendere la concreta fattispecie negoziale, limitatamente la cessione della quota ideale del terreno in (OMISSIS), all’insegna dell’elaborazione giurisprudenziale di legittimita’, secondo cui, ai fini della validita’ del contratto preliminare, non e’ indispensabile la completa e dettagliata indicazione di tutti gli elementi del futuro contratto, risultando sufficiente l’accordo delle parti su quelli essenziali (cfr. Cass. 1.2.2013, n. 2473, ove si soggiunge che, nel preliminare di compravendita immobiliare, per il quale e’ richiesto “ex lege” l’atto scritto come per il definitivo, e’ sufficiente che dal documento risulti, anche attraverso il riferimento ad elementi esterni, ma idonei a consentirne l’identificazione in modo inequivoco, che le parti abbiano inteso fare riferimento ad un bene determinato o, comunque, determinabile, la cui indicazione pertanto, attraverso gli ordinari elementi identificativi richiesti per il definitivo, puo’ anche essere incompleta o mancare del tutto, purche’, l’intervenuta convergenza delle volonta’ sia anche “aliunde” o “per relationem”, logicamente ricostruibile; cfr., altresi’, Cass. 30.5.2003, n. 8810). E, in modo piu’ che pertinente, ha ritenuto inoltre, a fruizione integrale dello strumentario esegetico che il codice appresta, di corroborare l’operata “lettura”, ancorandola al canone “oggettivo” di cui all’art. 1367 c.c., onde assicurare la permanenza (degli effetti) della siglata convenzione e sottrarla al rischio di “nullita’” correlabili alla verificata “fluidita’” in special maniera del prezzo della cessione immobiliare. In questo quadro, quindi, in particolare alla luce degli insegnamenti n. 2473/2013 e n. 8810/2003 (dapprima citai:), per niente si giustificano – poiche’, si ribadisce, la corte di seconde cure ha opinato in ogni caso per la determinabilita’ del corrispettivo della cessione della quota di 1/4 del terreno – sia l’asserto del ricorrente principale – di cui al secondo motivo – secondo cui, “se il prezzo non risultasse indicato e il terreno non identificato ne’ identificabile allora il contratto sarebbe nullo, perche’ anche un contratto preliminare non puo’ risultare privo di tali specificazioni” (cosi’ ricorso principale, pag. 29), sia l’asserto del ricorrente incidentale – di cui al primo motivo – secondo cui “sia il preliminare ad effetti obbligatori che quello ad effetti reali sono nulli per carenza di individuazione di tali essenziali elementi” (cosi’ ricorso incidentale, pag. 37). In questo quadro, inoltre, in particolare in relazione all’”utilizzo” del canone ermeneutico di cui all’art. 1367 c.c., si rappresenta che questa Corte spiega che il principio di conservazione del contratto non comporta solo che esso – o le sue singole clausole – vengano interpretate nel senso in cui possano avere un qualche effetto, ma richiede che il contratto non risulti neppure in parte frustrato e che la sua efficacia potenziale non subisca alcuna limitazione (cfr. Cass. 1.9.1997, n. 8301). Di modo che per nulla si giustifica l’asserto del ricorrente incidentale – di cui al sesto motivo – secondo cui la corte d’appello avrebbe dovuto accordare preferenza “all’effetto maggiore (…), nel caso di specie, necessariamente a quello riconducibile all’avvenuta cessione della quota di proprieta’ immobiliare” (cosi’ ricorso incidentale, pag. 62). Da ultimo, si rappresenta ulteriormente quanto segue. Innanzitutto, in ordine al riferimento della L. n. 47 del 1985, art. 18, comma 2 – che si rinviene a pagina 9 della sentenza d’appello, riferimento investito – tra l’altro – dal complesso delle censure veicolate dal primo motivo di ricorso incidentale, che l’insegnamento di questo Giudice del diritto – secondo cui, ai sensi della L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 18, comma 2, la nullita’ degli atti tra vivi aventi per oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali relativa a terreni, quando ad essi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni riguardanti l’area interessata, si riferisce esclusivamente ai contratti che, di per se’, determinano l’effetto reale indicato dalla norma e non anche a quelli con effetti obbligatori, come il contratto preliminare di compravendita, sicche’ quest’ultimo e’ valido e vincolante per le parti, salva l’esigenza di allegazione del certificato di destinazione urbanistica per la conclusione del contratto definitivo o per la sentenza di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto definitivo, di cui all’art. 2932 c.c. (cfr. Cass. 6.6.2006, n. 13221) – aggiuntivamente concorre a corroborare, tanto piu’ a mente dell’art. 1367 c.c., la qualificazione in maniera di preliminare “proprio” della convenzione datata 28.12.1979, “ben potendo un preliminare sprovvisto di menzioni/allegazioni urbanistiche tradursi in un successivo contratto definitivo validamente munito delle stesse” (cosi’ controricorso avverso M.L., pag. 46). Altresi’, che, diversamente da quanto pretende il ricorrente incidentale con l’ottavo motivo di ricorso, sul substrato di una pattuizione preliminare “propria”, ossia di una pattuizione “a maglie larghe”, si innesta perfettamente – e se ne trae esaustiva ragione – l’ampio mandato che i contraenti ebbero a conferire ai rispettivi consulenti alla clausola 10 della convenzione. Inoltre, che la pattuizione di cui al comma 2 della clausola 7 (“allo scopo di garantire il cedente in ordine al percepimento delle somme quivi convenute e dilazionate, il M.G. manterra’ la intestazione sia del terreno di cui in premessa, sia della partecipazione della s.a.s. O.MAT. quale socio acomandante”) coerentemente si coniuga con la qualificazione della convenzione de qua, limitatamente alla cessione della quota immobiliare e della quota di partecipazione nella s.a.s. “O.M.A.T.”, in guisa di stipulazione non destinata a produrre immediati effetti traslativi. Infine, in ordine segnatamente all’undicesimo motivo del ricorso incidentale, che il criterio della buona fede nella interpretazione dei contratti deve ritenersi funzionale ad escludere il ricorso a significati unilaterali o contrastanti con un criterio di affidamento dell’uomo medio (cfr. Cass. 15.3.2004, n. 5239). In questi termini e’ da escludere recisamente che la corte veneziana abbia violato il criterio ermeneutico anzidetto. Il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale giustifica la condanna del ricorrente principale e del ricorrente incidentale al rimborso al controricorrente M.G. delle spese del giudizio di legittimita’. La liquidazione segue come da dispositivo. M.G. non ha svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale, pertanto, nessuna statuizione nei suoi confronti va assunta in ordine alle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; condanna il ricorrente principale, M.P., a rimborsare alla controricorrente, M.G., le spese del giudizio di legittimita’ che si liquidano in Euro 5.200,00, di cui euRo 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e cassa come per legge; condanna il ricorrente incidentale, M.L., a rimborsare alla controricorrente, M.G., le spese del giudizio di legittimita’ che si liquidano in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e cassa come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, della Corte Suprema di Cassazione, il 3 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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