Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14540 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. I, 09/07/2020, (ud. 23/06/2020, dep. 09/07/2020), n.14540

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo A. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5229/2019 proposto da:

K.M., domiciliato in Roma, Via Po n. 22, presso lo studio

dell’Avvocato Antonello Ciervo, rappresentato e difeso dall’Avvocato

Luca Mandro, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 41/2019 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il

03/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/06/2020 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.

Fatto

RITENUTO

che:

Il Tribunale di Venezia, con il decreto in epigrafe indicato, ha respinto il ricorso proposto da K.M., nato in (OMISSIS), avverso il diniego di riconoscimento della protezione internazionale da parte della competente Commissione territoriale.

In particolare, il Tribunale ha ritenuto non credibile il racconto del richiedente – il quale aveva riferito di avere lavorato presso la radio (OMISSIS) e di avere curato dei reportage a causa dei quali aveva subito minacce verbali dal prefetto ed intimidazioni anche da militari, che lo avevano indotto a fuggire dalla Guinea – perchè generico e contraddittorio nell’esposizione dei fatti significativi, narrati in maniera differente dinanzi alla Commissione territoriale ed in sede giudiziale e perchè anche la documentazione prodotta contraddiceva e/o non confortava l’assunto in quanto non era riferibile temporalmente all’epoca in cui si sarebbero svolti i fatti narrati.

Il Tribunale ha, quindi ritenuto, stante la non credibilità del racconto del richiedente, che la vicenda, non integrava gli estremi per il riconoscimento dello status di rifugiato, nè della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. a) e b), perchè non ricorreva alcuna vicenda che poteva rientrare in quelle ivi previste; quanto alla protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), ha ritenuto che non vi era una condizione oggettiva di pericolo direttamente riferibile alla zona geografica di provenienza, in quanto in (OMISSIS) non si ravvisava la presenza di un conflitto armato e di una violenza indiscriminata che metta a rischio la vita della popolazione tale da comportare una minaccia individualizzata a danno del ricorrente in caso di rientro (come risultava dal Report Human Rights Watch 2017 e Report Amnesty 2017/2018). Infine, ad avviso del Tribunale, non ricorrevano le condizioni per la concessione del permesso per ragioni umanitarie, in difetto di situazioni di vulnerabilità oggettive o soggettive e non emergendo rilevanti condizioni di integrazione in Italia del richiedente, che non si potevano dedurre dallo svolgimento di attività di tirocinio a tempo determinato.

Avverso la suddetta pronuncia, il richiedente propone ricorso per cassazione, prospettando preliminarmente quattro questioni di costituzionalità ed articolando sei motivi; il Ministero dell’Interno ha replicato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. Sono state, preliminarmente, prospettate tre eccezioni d’incostituzionalità del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, così come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, lett. g), in relazione: all’introduzione del rito camerale per la trattazione delle controversie in tema di protezione internazionale; alla previsione del termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato per la proposizione del ricorso per cassazione; alla prescrizione secondo la quale la procura speciale per proporre ricorso per cassazione deve essere conferita successivamente alla comunicazione del decreto impugnato.

1.2. E’ stata prospettata anche eccezione di incostituzionalità del D.L. n. 113 del 2018, art. 1, conv. nella L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha abrogato il permesso di soggiorno per motivi umanitari, disciplinando casi speciali di permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario.

1.3. Le prime tre eccezioni sono manifestamente infondate secondo il costante orientamento di questa Corte così massimato:

in relazione al rito camerale: “E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 1, poichè il rito camerale ex art. 737 c.p.c., che è previsto anche per la trattazione di controversie in materia di diritti e di “status”, è idoneo a garantire il contraddittorio anche nel caso in cui non sia disposta l’udienza, sia perchè tale eventualità è limitata solo alle ipotesi in cui, in ragione dell’attività istruttoria precedentemente svolta, essa appaia superflua, sia perchè in tale caso le parti sono comunque garantite dal diritto di depositare difese scritte” (Cass. n. 17717 del 2018).

In relazione al termine perentorio di 30 giorni per proporre ricorso per cassazione: “E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, relativa all’eccessiva limitatezza del termine di trenta giorni prescritto per proporre ricorso per cassazione avverso il decreto del tribunale, poichè la previsione di tale termine è espressione della discrezionalità del legislatore e trova fondamento nelle esigenze di speditezza del procedimento” (Cass. n. 17717 del 2018; Cass. n. 28119 del 2018)

In relazione alla peculiarità del regime della procura speciale nel giudizio di legittimità: “E manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui stabilisce che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione debba essere conferita, a pena di inammissibilità, in data successiva alla comunicazione del decreto da parte della cancelleria, poichè tale previsione non determina una disparità di trattamento tra la parte privata ed il Ministero dell’interno, che non deve rilasciare procura, armonizzandosi con il disposto dell’art. 83 c.p.c., quanto alla specialità della procura, senza escludere l’applicabilità dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3” (Cass. n. 17717 del 2018).

1.4. L’ultima eccezione, che concerne le modifiche introdotte dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, art. 1, come conv., rispetto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, è priva di rilevanza nel caso in esame in quanto – collocandosi l’ingresso in Italia del richiedente in epoca anteriore all’entrata in vigore della norma (come si desume dalla data del provvedimento della Commissione territoriale adottato il 13/10/2017) – trova applicazione la normativa pregressa alla luce del seguente principio “Il diritto alla protezione umanitaria, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta ad ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile. Ne consegue che la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito in L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base delle norme in vigore al momento della loro presentazione, ma in tale ipotesi l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, valutata in base alle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno “per casi speciali” previsto dall’art. 1, comma 9, del suddetto D.L.” (Cass. Sez. U. n. 29459 del 13/11/2019).

2.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’omessa valutazione delle prove documentali e dei principi di prova scritta dimessi in giudizio dal ricorrente a supporto probatorio dei fatti allegati e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in relazione all’omessa applicazione del principio di verosimiglianza delle dichiarazioni rese dal richiedente.

Il ricorrente si duole del giudizio di non credibilità e sostiene che la documentazione versata in atti (tra cui, il certificato di laurea, il certificato attestante la collaborazione prestata presso Radio (OMISSIS) ed il certificato di morte della moglie) non era stata tenuta in considerazione nel procedere al vaglio di credibilità della sue dichiarazioni.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 25, in relazione al punto del provvedimento in cui si afferma che i documenti non hanno provenienza certa, deducendo l’impossibilità di ottenere la legalizzazione degli stessi da parte della competente rappresentanza diplomatica a causa della scelta del richiedente di avanzare domanda di protezione internazionale.

2.3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in relazione all’omessa applicazione del principio di verosimiglianza delle dichiarazioni rese dal richiedente la protezione internazionale.

2.4. I motivi, da trattare congiuntamente per connessione, sono inammissibili.

Il Tribunale, contrariamente a quanto assume il ricorrente, ha preso in considerazione la documentazione prodotta, ma la ha ritenuta non decisiva, non solo perchè priva di data certa e di incerta provenienza, ma perchè inidonea a corroborare di credibilità l’intera vicenda in ragione di una discrasia temporale rispetto ai fatti narrati (fol. 8 del decr. imp.); la censura non si confronta con la complessiva ratio decidendi, in quanto si limita a sostenere in maniera astratta e generica la rilevanza dei documenti ed a invocare l’impossibilità di procedere a legalizzazione, senza tuttavia nemmeno illustrare gli eventuali fatti decisivi che avrebbero potuto essere desunti dagli stessi e di cui sarebbe stato omesso l’esame, omissione che comunque – sarebbe dovuta confluire in una censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 3340 del 05/02/2019).

Invero, il Tribunale ha fondato il giudizio di non credibilità su un complesso di elementi, tra cui la contraddittorietà delle dichiarazioni rese nelle diverse audizioni, la non conciliabilità tra l’epoca dei fatti e quella della collaborazione prestata alla radio, e non sulla assenza di documenti probatori e la motivazione senz’altro possiede i requisiti del minimo costituzionale.

3.1. Con il quarto motivo si denuncia la violazione della Convenzione di Ginevra e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e), in ragione del mancato riconoscimento dello status di rifugiato.

3.2. Con il quinto motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo in relazione alla domanda di concessione della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b), in merito ai rischi connessi allo svolgimento della professione di giornalista ed alla possibilità di essere perseguito per i reati di oltraggio ed insulto nei confronti di personalità pubbliche.

3.3. I motivi, da trattarsi congiuntamente perchè presuppongono, per la loro stessa formulazione, che il ricorrente sia stato ritenuto credibile, sono assorbiti dalla declaratoria di inammissibilità dei primi motivi concernenti proprio il giudizio di non credibilità.

4.1. Con il sesto motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 118/2018 cit., in riferimento alla denegata protezione umanitaria.

4.2. Il motivo è inammissibile.

Invero, il Tribunale ha motivatamente respinto la domanda di protezione umanitaria, in quanto ha escluso la ricorrenza di una condizione di vulnerabilità specifica per la carenza di attendibili informazioni circa la personale condizione di vita nel Paese di origine e lo stato di salute e non ha ravvisato la sussistenza di integrazione sociale in Italia, in ragione della occasionalità del tirocinio svolto a tempo determinato: la decisione è in linea con i principi enunciati da Cass. n. 4455 del 23/2/2018 e la censura, che configura una pura e semplice critica di merito riguardante l’accertamento di fatto della insussistenza dei presupposti richiesti dalla normativa, va disattesa.

5. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA