Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14540 del 04/07/2011

Cassazione civile sez. I, 04/07/2011, (ud. 11/04/2011, dep. 04/07/2011), n.14540

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27289/2008 proposto da:

I.M.C. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA SICILIA 235, presso l’avvocato DI GIOIA

Giulio, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

16/04/2008, n. 53788/05 R.G.V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/04/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato SERGIO GABRIELLI, per delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

per quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, I.M.C., impugnava il decreto della Corte d’Appello di Roma del 16-04-2008, che aveva condannato il Ministero della Giustizia, al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento, determinazione del quantum, liquidazione delle spese giudiziali.

Resiste con controricorso il Ministero.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va precisato che, per giurisprudenza consolidata, e secondo il chiaro disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2, ai fini dell’equa riparazione deve tenersi conto del solo periodo di tempo in cui la durata del giudizio ha ecceduto il termine ragionevole (tra le altre Cass. N. 10415/2009).

Il Giudice a quo non ha correttamente determinato il danno morale in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 2.400,00; procedimento presupposto: marzo 1997 – marzo 2004;

durata ragionevole 3 anni): appare, al riguardo, del tutto apodittica l’affermazione del Giudice a quo circa l’esclusione dal computo di circa un anno per rinvii richiesti dalle parti, senza alcuna specificazione al riguardo.

Rimane assorbito il motivo relativo alle spese, che andranno riliquidate, tenendo conto dell’inderogabilità dei minimi tariffari.

Va cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, può procedersi ad una condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno per l’importo di Euro 3.250,00, nonchè alle spese del giudizio di merito, che saranno riliquidate come indicato in dispositivo.

Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano poste a carico dell’Amministrazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie in parte qua il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e condanna l’amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 3.250,00 per indennizzo con interessi legali dalla domanda e delle spese del giudizio di merito, che liquida in Euro 500,00 per onorari, Euro 320,00 per diritti ed Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore degli Avvocati. G. DI GIOIA e M. DE NICOLA, antistatari; per il presente giudizio di legittimità, condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese, liquidandole in Euro 600,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, che dispone distrarsi a favore dell’Avv. G. DI GIOIA antistatario.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2011

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