Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1454 del 23/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1454 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: ACIERNO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso 18284-2012 proposto da:
MASCOLINI ENEA, MASCOLINI ASSUNTA, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA BERSONE 91, presso lo studio
dell’avvocato GENOVEFFA PETRUZZIELLO, rappresentati e
difesi dall’avvocato MANNETTA ANTONIO giusta delega
speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti contro
2013
8245

ASSICURAZIONI GENERALI SPA, in persona dei suoi legali
rappresentanti, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GIUSEPPE AVEZZANA 51, presso lo studio dell’avvocato
LA VIA ALESSANDRA, rappresentata e difeso
dall’avvocata VINCENZO GRIMALDI giusta procura alle
liti per atto Notaio Carlo Marchetti di Milano del

Data pubblicazione: 23/01/2014

29/01/2010 rep. n. 6352/3270 allegata in atti;
– resistente nonchè contro

COPPOLA ANGELO, SOCIETA’ CATTOLICA ASSICURAZIONE COOP.
A R.L.;

avverso l’ordinanza n. 746/2011 del TRIBUNALE di
ARIANO IRPINO, depositata 1’11/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 22/10/2013 dal Consigliere Relatore
Dott. MARIA ACIERNO;
è presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI.

– intimati –

Rilevato che il Tribunale di Ariano irpino ha declinato la propria
competenza territoriale in favore del foro di Salerno con ordinanza
del giorno 11 luglio 2012, in ordine ad una domanda avente ad
oggetto il mancato pagamento di prestazioni professionali dovute
ad un avvocato e riguardanti azioni volte ad ottenere compensi
professionali per un ingegnere;
considerato che a sostegno del provvedimento emesso il Tribunale
ha affermato che il convenuto debitore era residente a Salerno; che
il debito non era liquido; e che il foro dove l’obbligazione doveva
essere eseguita era, ai sensi dell’art. 1182, ultimo comma, quello
del debitore;
considerato, altresì, che avverso tale provvedimento ha proposto
ricorso per regolamento di competenza la parte creditrice (avv.ti
Mascolini) osservando di aver assistito il convenuto ing. Coppola
per il recupero giudiziale di crediti professionali; di aver radicato la
domanda creditoria azionata in via ordinaria ex art. 637 cod. proc.
civ. presso il Tribunale di Ariano Irpino, ai sensi del quale gli
avvocati possono proporre domanda monitoria presso il luogo dove
ha sede il Consiglio dell’ordine al cui albo sono iscritti; di dover
escludere che tale foro possa essere superato da quello del
consumatore perché la prestazione professionale richiesta dal
convenuto deve essere collocata nell’ambito dell’attività
professionale dallo stesso svolta;
Considerato, infine, che il P.M. ha concluso per la competenza del
Tribunale di Ariano Irpino e che c’è controricorso della s.p.a.
Assicurazioni Generali, terzo chiamato nel giudizio, oltre che
memorie di entrambe le parti costituite;
Ritenuto che l’azione di pagamento di compensi professionali,
relativi ad attività di assistenza legale giudiziale è stata proposta in
via ordinaria e non monitoria con conseguente inapplicabilità del
foro speciale previsto dagli artt. 633 n. 2 e 637 cod. proc. civ.;
Ritenuto che non può applicarsi il foro del consumatore stabilito
dall’art. 63 del d.lgs n.206 del 2005 perché l’allegazione della parte
ricorrente secondo la quale il convenuto aveva richiesto agli
avvocati Mascolini il recupero di crediti professionali maturati nei
confronti dei terzi, porta ad escludere che abbia speso in tale
rapporto la qualità di consumatore (cfr.Cass. 12685 del 2011 per
l’opposta soluzione nell’ipotesi di prestazione legale richiesta da
lavoratore dipendente), né tale allegazione risulta validamente

Sul procedimento iscritto al numero di R.G. 18284 del 2012

P.Q.M.
La Corte,
accoglie il ricorso. Cassa l’ordinanza impugnata e dichiara la
competenza del Tribunale di Ariano Irpino cui rinvia anche per la
regolazione delle spese di lite del presente procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio del 22 ottobre 2013

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

contestata nel presente procedimento, non essendovi costituzione
del predetto convenuto e dovendosi, peraltro, rilevare che
l’eccezione è stata sollevata da una parte diversa dal consumatore,
unico legittimato a far valere l’inderogabilità del foro in questione;
Ritenuto, pertanto, che trovano applicazione i fori facoltativi
concorrenti in tema di obbligazioni ex art. 20 cod. proc. civ. ed ex
art. 1182 cod. civ.;
Ritenuto che i’ordinanza impugnata si è limitata ad esaminare il
forum destinatae solutionis, senza considerare quello concorrente
del luogo in cui l’obbligazione è sorta, da radicarsi
incontestabilmente, alla luce della qualità del rapporto dedotto in
giudizio, nel foro di Ariano Irpino ove prestano la propria attività
professionale legale i ricorrenti:

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