Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1454 del 20/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 20/01/2017, (ud. 16/11/2016, dep.20/01/2017),  n. 1454

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26766/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

GENERAL ENGINEERING SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2108/38/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 25/02/2015, depositata il 09/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO MANZON;

udito l’Avvocato Giancarlo Caselli (Avvocatura) difensore della

ricorrente che chiede per il primo motivo il rinvio del ricorso al

giudice di merito e per il secondo motivo l’accoglimento.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Atteso che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata e ritualmente comunicata la seguente relazione:

“Con sentenza in data 25 febbraio 2015 la Commissione tributaria regionale del Lazio respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 4/30/13 della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso proposto dalla Gestioni Elettroniche spa contro la cartella di pagamento IRES ed altro 2008. La CTR in particolare, condividendo espressamente le considerazioni del primo giudice, affermava che ancorchè fosse tardiva la dichiarazione integrativa presentata dalla contribuente, la stessa dovesse comunque ritenersi efficace ai fini della sussistenza del credito IRES in questione, trattandosi di un errore formale e non sostanziale.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo due motivi.

L’intimata non si è costituita.

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, 54 bis, incentrando lo sviluppo della censura come se si vertesse di un credito IVA, con ampi richiami giurisprudenziali. In particolare l’Agenzia delle Entrate sostiene che la pronuncia impugnata erroneamente interpreta/applica dette disposizioni legislative ritenendo recuperabile un credito IVA benchè non fosse riportato nella dichiarazione successiva al suo maturare.

Anzitutto la censura si palesa inammissibilmente formulata, errando all’evidenza sull’oggetto della sentenza impugnata, che non riguardava affatto un credito IVA, bensì un credito sicchè le considerazioni giuridiche e giurisprudenziali costituenti il corpo argomentativo del mezzo risultano non pertinenti alla questione di diritto affrontata dal giudice di appello (e prima dalla CTP).

Correttamente inquadrata la questione in esame, va comunque ribadito che “in caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, se diretta ad evitare un danno per la P.A. (D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria” (Sez. U., Sentenza n. 13378 del 30/06/2016, Rv. 640206). Di tale principio di diritto risulta nel caso di specie applicabile l’ultima parte, trattandosi di una pretesa fiscale azionata secondo la procedura speciale di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis (non come erroneamente afferma la ricorrente D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 54 bis) e quindi ben potendo la contribuente far valere in via di eccezione l’errore de quo, in preprocessuale, pur tardivamente, rettificato con dichiarazione integrativa.

Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la ricorrente denuncia violazione/falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, lamentando ultrapetizione laddove la sentenza impugnata accenna alla necessità che il risultato del controllo formale della dichiarazione annuale venisse previamente comunicato alla società contribuente.

La censura si palesa inammissibile, stante la ritenuta fondatezza del primo motivo, secondo il consolidato principio che “Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle “rationes decidendi” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa” (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012, Rv. 621882).

Si ritiene pertanto la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 375 c.p.c., per la trattazione del ricorso in camera di consiglio e se ne propone il rigetto”.

Il Collegio condivide la relazione depositata.

Va altresì precisato – in replica alla memoria della difesa erariale – che la sussistenza del credito IRES de quo risulta da un inequivoco accertamento in fatto, evidentemente non sindacabile in questa sede, operato dalla CIR sulla base del principio di non contestazione.

Il ricorso va dunque rigettato; nulla per le spese stante la mancata costituzione dell’intimata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese stante la mancata costituzione dell’intimata.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA