Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1454 del 19/01/2018
Civile Decr. Sez. 1 Num. 1454 Anno 2018
Presidente:
Relatore:
R.G.N. 20485/2016
DECRETO
Cron.,//454
sul ricorso 20485-2016 proposto da:
AS.CO.S.A.
S.A.R.L.,
già
Data pubblicazione: 19/01/2018
Consorzio
AS.CO.S.A.
Rep.
Associazione Costruttori S. Antimo, in persona del ud.
legale rappresentante pro tempore,
elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA SISTINA n.121, presso lo
studio dell’avvocato GIACOMO MAURIELLO,
che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIO
MARIANO;
– ricorrente contro
MOLITIERNO CATERINA, MOLITIERNO CRISTINA;
– intimate nonchè contro
2018
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del
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Presidente del Consiglio pro tempore, domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n.12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope
legis;
1
- resistente –
Nonché da:
MOLITIERNO
CATERINA,
CRISTINA,
MOLITIERNO
elettivamente domiciliate in ROMA, VIA PREMUDA n.18,
lo
rappresentate
studio
e
dell’avvocato
difese
ROSA
dall’avvocato
SCIATTA,
FRANCESCO
MARTINO;
-contrari correnti e ricorrenti incidentali contro
ASCOSA S.C.A.R.L.,
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI;
– intimate –
avverso la sentenza n. 1892/2016 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, pubblicata il 10/05/2016.
presso
Decreto
R.G. 20485/2016
ritenuto elle:
con ricorso notificato il 9-10 settembre 2016 AS.CO.S.A. s.a.r.l. ha
Oggetto: espropriazione
p.u.; estinzione del ricorso
per rinuncia.
impugnato per cassazione. nei confronti di Molitierno Caterina e Molitierno
—CIPE ex art. 84 L. 219/1981. la sentenza della Corte di appello di Napoli
del 10 maggio 2016, n. 1892/2016;
– Molitiemo Caterina e Molitierno Cristina hanno resistito con controricorso
e ricorso incidentale; la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha depositato
atto di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di
discussione;
– con atto a firma congiunta depositato il 22 dicembre 2017 AS.CO.SA .
S.a.r.1., Molitierno Caterina, Molitierno Cristina, tramite i rispettivi
procuratori alla lite, autorizzati a conciliare, transigere e rinunciare. e
Presidenza del Consiglio-Funzionario Delegato CIPE, tramite l’
l’Avvocatura generale dello Stato – premesso che le parti AS.CO.SA e
Molitierno hanno t’aggiunto un accordo nel merito definendo tutto il
rapporto, anche processuale. e che l’interesse alla pronuncia è venuto meno.
per effetto dell – intervenuta transazione, anche per la Presidenza del
Consiglio rappresentata dall’Avvocatura generale dello Stato — hanno
chiesto “non darsi luogo a procedere con decisione del merito del ricorso
per cessazione della materia del contendere”:
– la richiesta congiunta di tutte le parti di non darsi luogo alla decisione nel
merito per intervenuto accordo, con definizione di tutto il rapporto. anche
processuale. e per cessazione della materia del contendere può essere
Cron .
Rep .
Cristina e della Presidenza del Consiglio dei ministri-Funzionario Delegato
interpretata come rinuncia al ricorso principale e a quello incidentale, con
contestuale accettazione ad opera delle controparti. senza necessità di
pronuncia sulle spese. a norma dell’art. 391. ult. co .. c.p.c.;
– non è stata ancora fissata la data della decisione
P.Q.M.
Nulla per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma. il 10 gennaio 2018
Il Funzionario Giudi tart
Doti sa Fabrizio IMMO
dichiara estinto il processo.