Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14539 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 26/05/2021, (ud. 28/10/2020, dep. 26/05/2021), n.14539

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23844-2013 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 43,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO LOVISOLO,

giusta procura a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI

SAVONA;

– intimati –

Nonchè da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente incidentale –

contro

P.G.;

– intimato –

avverso il provvedimento n. 18/2013 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 04/03/2013; udita la relazione della causa svolta

nella pubblica udienza del 28/10/2020 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO MELE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ROBERTO MUCCI che ha concluso per la richiesta di cessazione della

materia del contendere per i primi cinque motivi e rigetto nel resto

nonchè rigetto dell’incidentale;

udito per l’Agenzia delle Entrate l’Avvocato SEVERI che si riporta

agli scritti ed insiste per l’accoglimento dell’incidentale.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate notificava avviso di accertamento a P.G., esercente attività di “studi di ingegneria” recante rettifica della dichiarazione dei redditi, ed IVA, per l’anno d’imposta 2004 in relazione ai movimenti rilevati sui suoi conti correnti bancari a seguito di indagini finanziarie effettuate ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 1.

Il contribuente, che non aveva accettato le proposte dell’Ufficio a seguito di richiesta di accertamento con adesione, proponeva ricorso avverso il predetto atto impositivo.

L’Agenzia delle Entrate si costituiva contrastando l’assunto della parte contribuente.

La Commissione Tributaria Provinciale di Savona rigettava il ricorso sul rilievo che i maggiori ricavi erano stati accertati sulla base di presunzioni gravi precise e concordanti.

Tale sentenza era gravata di appello da parte del P..

L’ufficio resisteva al gravame, del quale deduceva l’inammissibilità e l’infondatezza.

La Commissione Tributaria Regionale della Liguria pronunciava sentenza con cui “in parziale accoglimento dell’appello e in parziale riforma della sentenza appellata” dichiara(va) illegittime e annulla(va) le riprese fiscali di cui all’avviso di accertamento impugnato nei limiti del complessivo importo di Euro 197.224,00; conferma(va) nei limiti del residuo l’avviso di accertamento impugnato; sanzioni di conseguenza”; si precisa che il residuo ascende ad Euro 139.247,00 a fronte di un totale portato nell’atto impositivo pari ad Euro 336.471,00.

Per la cassazione di detta sentenza il contribuente propone ricorso -illustrato da memoria- recante otto motivi; resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso, accompagnato da ricorso incidentale, illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Occorre fare una essenziale premessa prima di passare all”esami dei ricorsi, principale ed incidentale: successivamente al deposito della sentenza impugnata e alla proposizione dell’odierno gravame, è intervenuta la sentenza della Corte Cost. n. 228 del 2014, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1 n. 2, secondo periodo, come modificato dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 402, lett. a), n. 1), limitatamente alle parole “o compensi”. A seguito del deposito di detta sentenza, il contribuente presentava ricorso in autotutela in via amministrativa che era parzialmente accolto dall’Agenzia delle Entrate (con provvedimento allegato alla memoria del ricorrente) con la eliminazione della voce “prelevamenti non giustificati”, restando in contestazione, in base alla sentenza della CTR, “versamenti non giustificati per Euro 43.430,00, che sottratti alla perdita dichiarata di Euro 252,00, portano ad un reddito delle attività professionali accertato pari ad Euro 43.178,00”. Sulla scorta del menzionato provvedimento dell’Amministrazione il ricorrente ha, in sede di memoria, rilevato preliminarmente che la totalità dei prelevamenti (che occupano i motivi da 1 a 5 del ricorso) esulano dall’oggetto del contendere, che pertanto resta limitato ai motivi da 6 a 8, ai quali – oltre che al ricorso incidentale – sono dedicate le considerazioni che seguono.

Alla stregua della premessa che precede, il ricorso, per quanto ancora di interesse, consta dei seguenti motivi che recano: 6) “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto e, segnatamente, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”; 7) “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto e, segnatamente, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2 e del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”; 8) “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto e, segnatamente, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, tenuto conto dell’interpretazione costituzionalmente orientata di cui alla sentenza 3.6 2005 n. 225 della Corte Costituzionale”.

Il ricorso incidentale, a sua volta, si compone di un unico motivo che reca: “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Considerato che l’eventuale accoglimento di quest’ultimo precluderebbe l’esame del ricorso principale, occorre valutare, innanzi tutto, il merito della impugnazione incidentale. Con questa l’ufficio censura la sentenza impugnata per non avere la CTR accolto l’eccezione di inammissibilità dell’appello a ragione della proposizione di una serie di motivi di cui non v’era traccia nel ricorso introduttivo: da qui la violazione dello ius novorum di cui alla norma indicata nella rubrica del ricorso in commento.

Il ricorso non è fondato in quanto, come osservato dalla CTR, la parte ha contestato sin da subito la pretesa impositiva nella sua interezza, sicchè non è dato rinvenire nell’atto di appello una novità (che sarebbe inammissibile) dell’oggetto del contendere ma piuttosto un ampliamento della difesa mediante la prospettazione di ulteriori argomentazioni (cfr. Cass. 17231/2019); va anche rilevato che nella specie le parti si sono confrontate a partire dal tentativo di accertamento con adesione che ha preceduto il successivo contraddittorio in giudizio e che, a seguito della pubblicazione della menzionata sentenza della Consulta, tutta la parte del contenzioso relativo ai prelevamenti è venuta meno, quale che sia la prospettiva, in diritto, da cui la si riguardi.

Può ora procedersi all’esame dei motivi (residui) del ricorso principale, non prima di avere rilevato, con riguardo alla memoria depositata dalla controricorrente, la maturata preclusione, derivante dall’intervenuto provvedimento di autotutela da parte dell’Agenzia, di qualsivoglia difesa della pretesa fiscale incompatibile con il predetto provvedimento.

I motivi 6) e 7) vanno trattati congiuntamente: infatti il secondo attiene all’Iva, la cui ripresa non sarebbe, a dire del ricorrente, dovuta avendo egli fornito la prova della irrilevanza fiscale di taluni versamenti, oggetto della censura di cui sub 6), che rappresenta il presupposto della censura soggettiva.

I ricorsi sono inammissibili in quanto con essi il ricorrente si duole della valutazione della prova (essi hanno ad oggetto degli assegni emessi dai figli del contribuente e degli assegni derivanti dalla vendita di un orologio) che non spetta alla Corte, ma al giudice del merito; il ricorso si risolve, in sostanza, in una critica dell’apprezzamento operato dalla CTR che non può trovare ingresso nel giudizio di cassazione. Va infine evidenziato che in sede di memoria il ricorrente amplia -del tutto inammissibilmente- il perimetro della doglianza di cui ai motivi in commento ad altri assegni emessi da M.C. e da B.I..

L’ultimo motivo va dichiarato inammissibile, in quanto formulato in via subordinata per il caso di mancato accoglimento dei precedenti sette, il cui esame – per come si è detto in precedenza – resta superato a ragione dell’applicazione della più volte menzionata sentenza della Corte Costituzionale (il riferimento è ai motivi da 1 a 5) e per la restante parte è, per le ragioni esposte, inammissibile.

Conclusivamente, rigettato il ricorso incidentale, dichiarata cessata la materia del contendere quanto ai motivi da 1) a 5) oltre che agli altri motivi, limitatamente ai prelevamenti, del ricorso principale, i quali vanno infine dichiarati inammissibili per la restante parte concernente i versamenti.

La parziale soccombenza delle parti costituisce motivo che giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere per i motivi da 1) a 5) e per i prelevamenti di cui ai motivi 6), 7) e 8), dichiarati inammissibili quanto ai versamenti dichiarati.

Rigetta il ricorso incidentale.

Compensa le spese del processo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA