Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14539 del 16/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/06/2010, (ud. 04/05/2010, dep. 16/06/2010), n.14539

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGRICOLA BERICA COOP SOC, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. CONFALONIERI 5,

presso lo studio dell’avvocato MANZI ANDREA, che lo rappresenta e

difende procura speciale Notaio Dott. STOCCO MASSIMILIANO in ESTE

REP. 8555 del 22/4/2010;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MONTEGALDA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE AVEZZANA 1, presso lo

studio dell’avvocato SCIUBBA LORENZO, rappresentato e difeso

dall’avvocato MOLLO ANTONIO, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 91/2004 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 28/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

04/05/2 010 dal Consigliere Dott. EUGENIA MARIGLIANO;

udito per il ricorrente l’Avvocato MANZI FEDERICA per delega Avv.

MANZI ANDREA, che si riporta e chiede l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato MOLLO ANTONIO, che si riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento.

 

Fatto

La scrl Agricola Berica impugnava innanzi alla C.T.P. di Vicenza con distinti ricorsi gli avvisi di accertamento I.C.I. nn. 727, 693, 620 e 648, notificati dal Comune di Montegalda, relativi ad alcuni fabbricati siti in agro di quel Comune e già iscritti nel catasto terreni, rispettivamente, per gli anni dal 1995 al 1998, sulla base di una rendita catastale attribuita con riferimento a fabbricati similari.

La Cooperativa chiedeva l’annullamento degli atti impositivi per inesistenza dei presupposti oggettivi per l’applicazione dell’imposta, trattandosi di fabbricati rurali, già iscritti al catasto terreni. Sosteneva, infatti, di svolgere in uno dei fabbricati de quibus attività esclusivamente agricola, senza scopo di lucro, consistente nella raccolta, lavorazione e vendita degli animali dei singoli soci e quella di conservazione delle uova conferite sempre dai soci, incubazione e schiusa e consegna dei pulcini agli stessi per il successivo allevamento e che l’altro era adibito ad abitazione del custode ed agli uffici della stessa cooperativa.. Riferiva, inoltre, che per il terreno sul quale insistevano i fabbricati era sempre stata versata l’imposta.

Resisteva il Comune, deducendo l’inesistenza di una qualunque norma che prevedesse l’esclusione o l’esenzione dell’imposta per i fabbricati rurali e che, nella specie, non si riscontravano neppure le caratteristiche della ruralità perchè la cooperativa non possedeva terreni da cui trarre i prodotti come richiesto dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 29.

La C.T.P. respingeva il ricorso, accogliendo la tesi del Comune.

Proponeva appello la Cooperativa, affermando la natura rurale dei fabbricati e contestando la fondatezza e la congruità della motivazione. Resisteva il Comune, ribadendo quanto già sostenuto.

La C.T.R. del Veneto, riuniti gli appelli, li respingeva, affermando che la cooperativa non possedeva tutti i requisiti richiesti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3, convertito con modificazioni in L. n. 133 del 1994, e che, comunque, anche riconoscendo il requisito della ruralità, mancava la previsione di esclusione o di esenzione dall’I.C.I. per i fabbricati aventi tali caratteristiche.

Avverso detta decisione la scrl Agricola Berica propone ricorso per Cassazione sulla base di quattro motivi. Il Comune di Montegalda resiste con controricorso.

Diritto

Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1, 2 e 5, D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3 e art. 3 bis, convertito con modificazioni in L. n. 133 del 1994, nonchè dell’art. 23 Cost., per avere la C.T.R. affermato che non esisteva alcuna norma di esclusione o di esenzione dall’I.C.I. per i fabbricati rurali, mentre tale affermazione è smentita dall’esegesi della normativa I.C.I. che all’art. 1 statuisce “presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati ..” ed all’art. 2 chiarisce che “per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta al catasto edilizio urbano.” Da tali affermazioni si deduce, quantomeno a contrario, che i fabbricati rurali sono ab origine esclusi dall’imposizione I.C.I. e tale considerazione permane anche dopo l’istituzione del cd. catasto fabbricati, al quale devono essere iscritti anche i fabbricati rurali “mantenendo tale qualificazione”.

Con la seconda censura si lamenta l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, per avere la C.T.R. ritenuto che non esiste una stretta correlazione tra il soggetto che possiede il terreno su cui esercita l’attività agricola e quello che, possedendo il fabbricato, svolge l’attività di trasformazione dei prodotti agricoli, mentre nella specie si era documentalmente dimostrato che la cooperativa era proprietaria del terreno su cui sorgevano gli edifici de quibus, che il terreno era iscritto nel catasto terreni ed era classificato come agricolo, che aveva una superficie superiore ai mq. 10.000 e che era utilizzato tanto per l’attività agricola della cooperativa stessa che dei soci. Peraltro sostiene parte ricorrente il requisito dell’asservimento ad un terreno poteva anche essere avvalorato nei confronti dei terreni dei soci.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del L. n. 133 del 1994, art. 9, comma 3, e artt. 2511 e ss. c.c., nonchè degli artt. 3 e 45 Cost.. Sostiene parte ricorrente che la correlazione richiesta dalla norma che si presume violata sussiste tra il soggetto che possiede il terreno ed il soggetto che svolge nel fabbricato strumentale l’attività di trasformazione dei prodotti, in quanto la società Agricola Berica costituirebbe un semplice strumento attraverso la quale i soci esercitano la loro attività di allevatori, per cui tali fabbricati, usati dalla cooperativa o meglio detenuti dal complesso dei soci, sono da considerarsi rurali in quanto asserviti ai terreni sui quali i singoli soci esercitano la loro attività agricola., comportando tale correlazione il requisito dell’identità soggettiva tra possessore del fabbricato e possessore dei terreni. In caso contrario si perverrebbe ad una duplicazione d’imposta rispetto a quella che colpisce i terreni dei soci ed ad una disparità di trattamento, a parità di capacità contributiva , tra agricoltori esercenti l’attività in forma individuale ed agricoltori associati in cooperative.

Con l’ultima doglianza si lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 133 del 1994, art. 9, comma 3 bis, e D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, nonchè dell’art. 11 preleggi.

In caso di mancato accoglimento delle censure sopra riportate, parte ricorrente invoca il disposto dello ius superveniens (art. 9 succitato, comma 3 bis) per l’anno 1998 in quanto tale norma, entrata in vigore il 27.5.1998, definisce come rurali i fabbricati non destinati ad edilizia abitativa quando siano strumentali alle attività agricole di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 29, tra le quali risulta compresa anche quella de qua, conseguentemente almeno per tale annualità gli immobili per cui è causa non dovrebbero essere sottoposti ad I.C.I..

Il primo e terzo motivo vanno trattati congiuntamente, proponendo profili di censura sostanzialmente connessi, in merito ai quali, mette conto di richiamare il recente orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno affermato il principio di diritto secondo cui qualora un “fabbricato” sia stato catastalmente classificato come “rurale” (categoria A/6 per le unità abitative, categoria D/10 per gli immobili strumentali alle attività agricole) resta precluso ogni accertamento, in funzione della pretesa assoggettabilità ad ICI del fabbricato in questione. Allo stesso modo, e in senso inverso, qualora il “fabbricato” non sia stato catastalmente classificato come “rurale”, il proprietario che ritenga, tuttavia, sussistenti i requisiti per il riconoscimento come tale, non avrà altra strada che impugnare la classificazione operata al fine di ottenerne la relativa variazione. L’accertamento dei predetti requisiti in difformità della attribuita categoria catastale – così continuano le Sezioni Unite in motivazione – non può essere compiuto, incidentalmente, dal giudice tributario che sia stato investito della domanda di rimborso dell’ICI da parte del contribuente. Il classamento, infatti, è rispetto alla pretesa tributaria concretamente opposta, l’atto presupposto ed a riguardo è ostativo il “carattere impugnatorio del processo tributario, avente un oggetto circoscritto agli atti che scandiscono le varie fasi del rapporto d’imposta.

Per i fabbricati non iscritti in catasto, invece, l’accertamento della “ruralità” può essere direttamente e immediatamente compiuto dal giudice che sia investito dalla pretesa del contribuente di conseguire il rimborso dell’ICI pagata per il fabbricato al quale ritenga spetti il riconoscimento come “fabbricato rurale”: in questo caso, trattandosi di domanda fondata su una pretesa esenzione dall’imposta, spetterà al contribuente dimostrare la sussistenza dei requisiti indicati nel D.L. n. 557 del 1993, art. 9, commi 3 e art. 3 bis, tra i quali, per quanto concerne gli immobili strumentali, deve escludersi la necessità dell’identità soggettiva del titolare del diritto sui fabbricati e del titolare del diritto sul fondo asservito, in quanto il D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3 bis, non solo non indica, diversamente da quanto fa il comma 3, della medesima disposizione per i fabbricati adibiti ad abitazione, tra le condizioni elencate, la necessità che chi utilizzi il fabbricato sia anche proprietario (o titolare di altro diritto) sul terreno “per esigenze connesse all’attività agricola svolta”, ma espressamente prevede il carattere strumentale degli immobili ove le cooperative, o i loro consorzi, svolgono attività di “manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli” conferiti dai soci. (Sez. Un. 18565/09 in motivazione).

In conclusione, in caso di immobili iscritti al catasto, come nel caso di specie, occorre distinguere l’immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come “rurale”, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), il quale non è soggetto all’imposta, dall’immobile iscritto in una diversa categoria catastale. In quest’ultimo caso, infatti, sarà onere del contribuente, che pretenda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad I.C.I.. Allo stesso modo, il Comune dovrà impugnare autonomamente l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta.

Alla stregua del principio di diritto riportato, consegue, pertanto, che gli argomenti, svolti dalla CTR, fondati sul fatto che la cooperativa non possedeva tutti i requisiti richiesti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3, convertito con modificazioni in L. n. 133 del 1994, e che, comunque, anche riconoscendo il requisito della ruralità, mancava la previsione di esclusione o di esenzione dall’I.C.I. per i fabbricati aventi tali caratteristiche, sono assolutamente irrilevanti ai fini di una corretta decisione e non meritano di essere condivisi.

Ed invero, vertendosi in tema di immobili iscritti al catasto, al fine di escludere o affermare l’assoggettabilità all’I.C.I., occorreva innanzitutto verificare se il fabbricato de quo, catastalmente, fosse stato classificato o meno come fabbricato rurale (con attribuzione della categoria A/6 propria delle unità abitative, oppure della categoria D/10 propria degli immobili strumentali alle attività agricole), costituendo la detta classificazione catastale elemento di rilievo determinante.

Tutto ciò premesso , dichiarati assorbiti gli altri motivi il ricorso deve essere accolto, poichè non emerge in alcun modo dalla lettura della sentenza impugnata quale categoria sia stata attribuita ed in che data agli immobili de quibus quando sono stati iscritti nel catasto fabbricati.

All’accoglimento del proposto ricorso consegue che la sentenza impugnata de ve essere cassata, con rinvio della causa ad altra sezione della C.T.R. del Veneto la quale provvederà all’indicato accertamento di fatto da condursi nell’osservanza del principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte, controllando anche da quale data risulti l’iscrizione nel catasto fabbricati. La stessa C.T.R. provvederà in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimità.

PQM

Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della C.T.R. del Veneto, che provvederà anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione Sezione Tributaria, il 4 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2010

 

 

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