Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14539 del 13/07/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14539 Anno 2015
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 4556-2013 proposto da:
MAFFEIS PAOLO MFFPLA58L25F2050, elettivamente domiciliato
in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’Avvocato ALESSANDRO MOLINO
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
EQUITALIA NORD SPA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiriliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI
21, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE TORRISI,
rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE FIERTLER giusta
procura alle liti in calce al controricorso;
– controricorrente nonché contro
,

Data pubblicazione: 13/07/2015

AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
intimata

avverso la sentenza n. 71/34/2012 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO del 21103/2012,
depositata il 22/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/05/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO.

Ric. 2013 n. 04556 sez. MT – ud. 21-05-2015
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria
la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati,

La CTR di Milano ha respinto l’appello di Maffeis Paolo -appello proposto contro
la sentenza n.375/35/2010 della CTP di Milano che aveva già respinto il
ricorso del predetto Maffeis- ed ha così confermato la cartella di pagamento e gli
avvisi di fermo amministrativo impugnati
La predetta CTR ha motivato la decisione (per quanto qui è ancora di
interesse) ritenendo priva di legittimazione passiva l’Agenzia delle Entrate, non
avendo il contribuente fornito “alcun elemento circa il merito della pretesa
tributaria” ed apparendo la lite relativa ad “anomalie o irregolarità imputabili
all’attività amministrativa” del concessionario, pure convenuto in giudizio ed
esclusivamente legittimato in via passiva. Quanto al merito, la CTR evidenziava
che l’impugnazione della cartella di pagamento appariva tardiva, atteso che
prima della notifica degli avvisi di fermo era stata notificato al contribuente altro
avviso di fermo amministrativo “e se la notifica della cartella fosse eventualmente
risultata irregolare il contribuente aveva termine di impugnarla con il primo
avviso di fermo amministrativo notificatogli”.
La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
La Agenzia si è difesa con controricorso nel quale ha eccepito che il capo
della decisione relativo al difetto di legittimazione di essa Agenzia non è stato
impugnato. Equitalia Esatri spa si è pure costituita con controricorso ed ha resistito.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore,
componente della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi
dell’art.375 cpc.
Infatti il ricorso appare, nella sua globalità, inammissibilmente proposto per
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osserva:

violazione della regola dettata dall’art.366 cpc secondo cui il ricorso deve
contenere… .”l’esposizione sommaria dei fatti della causa”.
A questo proposito è indirizzo costante di questa Corte (per tutte Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 2432 del 18/02/2003) che:”Ai fini della sussistenza del requisito
dell’esposizione sommaria dei fatti di causa prescritto a pena d’inammissibilità per

contesto dell’atto d’impugnazione si rinvengano gli elementi indispensabili perché
il giudice di legittimità possa avere, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti
del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, una chiara e completa
visione dell’oggetto dell’impugnazione, dello svolgimento del processo e delle
posizioni in esso assunte dalle parti”.
E’invece del tutto carente, nel ricorso introduttivo del presente grado, la chiara
delineazione dell’oggetto del contendere: petitum e causa petendi), tramite la
definizione della materia oggetto del provvedimento impugnato (che costituisce
il bene della vita di cui concretamente si discute nel processo tributario),
negligendo la quale la parte ricorrente ha ritenuto di poter limitarsi a dare conto
che nel processo erano stati impugnati sia la cartella di pagamento che gli avvisi di
accertamento e che la cartella (secondo l’assunto della parte concessionaria)
risultava essere stata notificata il 29.4.2001 e si riferiva ad IVA non versata per il
periodo di imposta 1994, senza ricostruire gli antefatti della vicenda processuale e
senza esplicitare le ragioni per le quali la detta cartella e gli altri provvedimenti
menzionati erano stati impugnati a mezzo del ricorso introduttivo di prime cure.
In difetto di una chiara delucidazione della complessiva materia del contendere,
però, non è dato a questa Corte di intendere la rilevanza della questione
prospettata dalla parte qui ricorrente ai fini della soluzione della complessiva
controversia.
Ne deriverebbe la necessità di far riferimento ad altri atti processuali per bene
intendere la esatta cognizione di tutta la vicenda processuale. Il che, secondo
l’insegnamento di questa Corte, rende già inammissibile il ricorso, per
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il ricorso per cassazione dall’art. 366 cod. proc. civ. è necessario che nel

violazione dell’art. 366 cod. proc. civ., atteso che l’esposizione sommaria dei fatti
di causa, pur non dovendo necessariamente costituire una premessa autonoma ed a
sè stante, esige almeno che il ricorso, nella parte destinata ai motivi, offra, sia
pure in modo sommario, una cognizione sufficientemente chiara e completa dei
fatti che hanno originato controversia, nonché delle vicende del processo e della

altre fonti (Cass. n. 14728 del 2001).
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio
per inammissibilità.
Roma, 30 giugno 2014
ritenuto inoltre:
che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite
di questo giudizio, liquidate —quanto all’Agenzia- in E 1.000,00 oltre spese prenotate
a debito ed accessori di legge e —quanto alla concessionaria- in € 1.000,00 oltre E
100,00 per esborsi ed oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art.13 comma l quater del DPR 11.115 del 2002, la Corte dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13.
Così deciso in Roma il 21 maggio 2015
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

posizione dei soggetti che vi hanno partecipato, senza necessità di attingere ad

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