Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14539 del 10/06/2013
Civile Sent. Sez. 3 Num. 14539 Anno 2013
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: CARLEO GIOVANNI
SENTENZA
sul ricorso 5712-2010 proposto da:
PENTRELLA
ADOLFO
PNTDLF49B21D643N,
elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo
studio dell’avvocato STANISCIA NICOLA, che lo
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente 2013
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contro
CARIGE ASSICURAZIONI S.P.A. 01677750158, in persona
del Direttore Generale Rag. MALAVASI WALTER,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S. TOMMASO
D’AQUINO 80, presso lo studio dell’avvocato GRASSI
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Data pubblicazione: 10/06/2013
LUDOVICO,
rappresentata
e
difesa
dall’avvocato
FARRUGGIA WALTER giusta delega in atti;
– controricorrente
avverso la sentenza n.
5658/2009
–
del TRIBUNALE di
ROMA, depositata il 13/03/2009 R.G.N. 23211/2008;
udienza del 24/04/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
CARLEO;
udito l’Avvocato NICOLA STANISCIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
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udita la relazione della causa svolta nella pubblica
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Carige Assicurazioni proponeva opposizione all’esecuzione
avverso una procedura esecutiva intrapresa nei suoi confronti
da Pentrella Adolfo deducendo di non aver potuto provvedere al
pagamento in quanto il creditore, malgrado reiterate
identità e chiedendo l’emissione di un provvedimento di
sospensione. Il G.E. respingeva l’istanza, disponeva
l’assegnazione delle somme ingiunte e fissava la riassunzione
della causa. Con citazione ritualmente notificata il Pentrella
introduceva il giudizio di merito, in cui si costituiva la
Carige. In esito, il Tribunale di Roma accoglieva parzialmente
l’opposizione e dichiarava che il Pentrella non aveva il
diritto di ottenere il pagamento delle spese della procedura
esecutiva. Avverso la detta sentenza il soccombente ha quindi
proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo.
Resiste la Carige con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unica doglianza,
deducendo la violazione e la falsa
applicazione degli artt.1 e 4 dl 143/91 in relazione
all’art.360 n.3 cpc, il ricorrente ha censurato la sentenza
impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto
rilevante l’omessa comunicazione del documento di identità del
creditore procedente, trattandosi di trasferimento di denaro
per importo superiore a lire 20 milioni. In tal modo, il
Tribunale avrebbe trascurato che agli enti assicurativi, in
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richieste, non le aveva fornito la copia del documento di
quanto intermediari autorizzati – e tale è la Carige – non si
applicano le disposizioni normative sulla limitazione dell’uso
del denaro contante e degli obblighi di registrazione e di
identificazione dell’accipiente.
La doglianza è infondata. Invero, se è esatto che l’art. l
all’uso del contante e dei titoli al portatore, prevede nel
paragrafo 3 che il divieto del trasferimento del denaro
contante e dei titoli indicati non si applica qualora il
trasferimento avvenga tramite un intermediario abilitato,
deve però considerarsi, in senso contrario, che, secondo il
successivo art.2, le imprese e gli enti assicurativi, a mezzo
del personale incaricato, devono accertare le complete
generalità del soggetto per conto del quale eseguono
l’operazione. E il personale incaricato deve richiedere, a chi
compie l’operazione per conto di un terzo, che precisi per
iscritto le complete generalità del soggetto, per conto del
quale l’operazione viene eseguita.
La valutazione comparativa delle due norme consente quindi di
stabilire con certezza che la deroga di cui beneficiano gli
intermediari abilitati intanto è stata prevista dalla legge e trova giustificazione – in quanto l’intermediario provveda,
necessariamente, ad assolvere l’obbligo di rilevare
l’operazione, identificando le parti interessate, così da
perseguire pienamente la
ratio
della legge, mirante a
consentire la “tracciatura” del trasferimento.
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della legge n.197/1991, volto a stabilire precise limitazioni
Ciò, appunto perchè gli obblighi di identificazione e di
registrazione, prescritti in via generale dall’art. 13 d.l. 15
dicembre 1979, n. 625 (conv., con modif., nella legge 6
febbraio 1980, n. 15), sono stati espressamente richiamati
dall’art. 2 citato e sono a carico degli intermediari
contante e titoli al portatore.
Ne deriva pertanto l’infondatezza della doglianza de qua, con
l’ulteriore conseguenza che il ricorso in esame, siccome
infondato, deve essere rigettato. Al rigetto del ricorso segue
la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di
questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo,
alla stregua dei soli parametri di cui al D.M. n.140/2012
sopravvenuto a disciplinare i compensi professionali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida
in complessivi 1.700,00 di cui E 1.500,00 per compensi,
oltre accessori di legge, ed C 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma in camera di Consiglio in data 24.4.2013
abilitati anche in relazione al trasferimento di denaro