Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14539 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. I, 09/07/2020, (ud. 23/06/2020, dep. 09/07/2020), n.14539

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo A. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4746/2019 proposto da:

O.E., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Beatrice Rigotti, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto n. 5/2019 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il

02/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/06/2020 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.

Fatto

RITENUTO

che:

Il Tribunale di Venezia, con il decreto in epigrafe indicato, ha respinto il ricorso proposto da O.E., nato in (OMISSIS), avverso il diniego di riconoscimento della protezione internazionale in tutte le sue forme da parte della competente Commissione territoriale.

In particolare, il Tribunale ha ritenuto non credibile il racconto del richiedente – il quale aveva riferito di avere scoperto la propria inclinazione omossessuale dopo che la moglie gli aveva confessato che il figlio era frutto di una relazione adulterina, di avere iniziato ad avere rapporti omosessuali e di essere stato sorpreso dai giovani del villaggio mentre si intratteneva in casa con un suo amico; in questa occasione i giovani, introdottisi con violenza a casa sua, avevano aggredito lui e l’altro giovane: mentre lui era riuscito a fuggito, pur ferito da colpi d’ascia, dalla finestra, l’altro giovane era poi morto a seguito dell’aggressione – perchè non circostanziato rispetto al periodo vissuto con la moglie ed alla modalità di scoperta del proprio orientamento sessuale, oltre che poco credibile rispetto alle modalità di fuga e contraddittorio, ed ha escluso che la documentazione prodotta potesse avvalorare quanto dedotto dal richiedente.

Quindi, in estrema sintesi, ha ritenuto che il ricorrente non avesse assolto all’onere probatorio sullo stesso gravante in relazione alle domande concernenti lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b); ha accertato, infine, l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) e della protezione umanitaria.

Avverso la suddetta pronuncia, il richiedente propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; il Ministero dell’Interno si è costituito senza depositare controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, perchè – a suo dire – il giudice avrebbe violato i canoni legali di interpretazione degli elementi istruttori per addivenire al giudizio di non affidabilità del ricorrente in ordine alle vicende ed alle ragioni che lo avevano indotto a fuggire dal suo Paese e si duole della valutazione compiuta in merito ai fatti narrati.

Il motivo è inammissibile.

In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità, mentre “La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito” (Cass. n. 3340 del 05/02/2019).

Nel caso in esame il Tribunale ha compiuto un analitico esame delle dichiarazioni rese ed il ricorrente sostanzialmente ne sollecita, inammissibilmente, la rivalutazione senza indicare nemmeno alcun fatto decisivo il cui esame sia stato omesso.

2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 e 11 e dell’art. 50 bis c.p.c. e dell’art. 16 della Dir. 32/2013 UE per avere il Tribunale delegato ad un giudice onorario l’esame del richiedente, venendo così meno alla diretta percezione e vicinanza agli elementi essenziali del racconto.

Il motivo è infondato.

Trova applicazione e conferma, infatti, il principio secondo il quale “In materia di protezione internazionale, non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito il giudice onorario di Tribunale abbia proceduto all’audizione del richiedente, rimettendo poi la causa per la decisione al collegio della sezione specializzata in materia di immigrazione, poichè il D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 10, recante la riforma organica della magistratura onoraria, consente ai giudici professionali di delegare, anche nei procedimenti collegiali, compiti e attività ai giudici onorari, compresa l’assunzione di testimoni, mentre l’art. 11 del medesimo D.Lgs., esclude l’assegnazione dei fascicoli ai giudici onorari solo per specifiche tipologie di giudizi, tra i quali non rientrano quelli di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis” (Cass. n. 4887 del 24/02/2020; cfr. Cass. n. 3356 del 05/02/2019).

3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1 e art. 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per avere il Tribunale falsamente applicato l’art. 14, lett. b) in violazione degli elementi di prova con riferimento ai riscontri esterni di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, omettendo di prendere in considerazione le fonti disponibili e prodotte e limitandosi ad un giudizio parziale ed apodittico sulla credibilità del racconto.

Il ricorrente si duole che, stante la ritenuta non credibilità delle ragioni di fuga, il Tribunale non abbia svolto altre valutazioni per negare la protezione sussidiaria ex lett. b) prevista in caso di pericolo concreto ad essere sottoposto a trattamenti umani e degradanti.

Il motivo è infondato perchè in materia di protezione internazionale, il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, trova applicazione tanto con riguardo alla domanda volta al riconoscimento dello status di rifugiato, tanto con riguardo alla domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, ex art. 14, lett. b) dello stesso D.Lgs. – come nel caso che qui interessa -, “con la conseguenza che, ove detto vaglio abbia esito negativo, l’autorità incaricata di esaminare la domanda non deve procedere ad alcun ulteriore approfondimento istruttorio officioso, neppure concernente la situazione del Paese di origine” (Cass. n. 15794 del 12/06/2019; cfr. Cass. n. 4892 del 19/02/2019).

Nessuna censura è svolta in merito alla protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), anch’essa denegata.

4. Con il quarto motivo si denuncia la nullità del decreto per motivazione apparente/inesistente e la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e del D.P.R. n. 394 del 1999, artt. 11 e 29, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 bis, per non avere esaminato il giudice la richiesta di protezione umanitaria in relazione alla condizione di vulnerabilità e alla condizione di vita del ricorrente ed avere motivato in maniera apparente.

Il motivo è infondato.

Invero, il Tribunale ha motivatamente respinto la domanda di protezione umanitaria, in quanto ha escluso la ricorrenza di una condizione di vulnerabilità specifica – oltre che per la carenza di attendibili informazioni circa la personale condizione di vita nel Paese di origine, sulla rilevata assenza di documentazione medica attestante problemi di salute -, ed ha ravvisato la insussistenza di integrazione sociale in Italia, in ragione della occasionalità delle attività riferite (corsi di lingue): la decisione appare in linea con i principi enunciati da Cass. n. 4455 del 23/2/2018 e la censura configura una pura e semplice critica di merito riguardante l’accertamento di fatto della insussistenza dei presupposti richiesti dalla normativa, che va disattesa.

5. In conclusione il ricorso va rigettato.

Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensive del resistente.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M.

– Rigetta il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

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