Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14538 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 26/05/2021), n.14538

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37191-2019 proposto da:

D.MONTE C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITO

GIUSEPPE GALATI 100 C, presso lo studio dell’avvocato ANNA D’ALISE,

rappresentata e difesa dagli avvocati GAETANO IROLLO, SEBASTIANO

SCHIAVONE;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTINA PULLI,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PATRIZIA

CIACCI, MANUELA MASSA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2837/2019 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD,

depositata il 06/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA

MARCHESE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

il Tribunale di Napoli Nord, decidendo ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., comma 7, ha respinto l’opposizione dell’INPS fondata sulla improponibilità della domanda, in relazione all’accertamento del requisito sanitario per l’indennità di accompagnamento, perchè carente di idonea istanza amministrativa, in quanto non corredata da certificato medico attestante la sussistenza delle condizioni per beneficiare della prestazione in oggetto (id est: che si trattasse di persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o persona che necessitasse di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita); ha quindi riconosciuto il requisito sanitario a far data dall’1.1.2017

quanto alle spese del giudizio, ha ritenuto di compensarle integralmente in ragione “dell’esistenza a tutt’oggi di significativi contrasti nella giurisprudenza di merito e di legittimità sulla questione dirimente la decisione”;

avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione M.C., con un unico motivo, cui ha resistito l’INPS con controricorso;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con un unico motivo, parte ricorrente ha denunciato -ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., deducendo l’insussistenza di ragioni idonee a giustificare l’esercitato potere di compensazione;

il motivo è infondato;

il procedimento è disciplinato, ratione temporis, dall’art. 92 c.p.c. nel testo attualmente vigente (il giudizio risulta introdotto il 2.2.2016), a tenore del quale le spese possono essere compensate, parzialmente o per intero, “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”;

alle ipotesi tipizzate dalla norma, va aggiunta – per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 19 aprile 2018 n. 77, additiva di accoglimento – quella in cui “sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”;

resta, pertanto, valido (v. Cass. n. 29130 del 2019 in motivazione) il principio – enunciato dalle Sezioni Unite nell’arresto del 22.2.2012 n. 2572 e ribadito dalla giurisprudenza successiva (per tutte: Cass. n. 22333 del 2017) in relazione al testo dell’art. 92 c.p.c., comma 2, vigente anteriormente al D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 13 – secondo cui la disposizione, nella parte in cui consente al giudice di disporre la compensazione delle spese di lite allorchè ricorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, è norma elastica, che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3;

tanto premesso, le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, coerenti con lo sviluppo della concreta fattispecie processuale, rientrano tra quelle che, a norma dell’art. 92, comma 2, legittimano l’esercizio del potere di compensazione da parte del giudice di merito;

la sussistenza di un contrasto, in ordine alla questione dirimente, è situazione infatti sovrapponibile, per analoghe caratteristiche di gravità ed eccezionalità, alla ipotesi tipizzata della “assoluta novità della questione”;

nello specifico, la questione, oggetto di causa e relativa alla necessità o meno, ai fini della validità della domanda amministrativa, di barrare la casella corrispondente alle condizioni sanitarie dell’indennità di accompagnamento, è stata affrontata da questa Corte, per la prima volta, con la pronuncia del 27.5.2019 n. 14412. La questione è stata poi ripresa – con approfondimento di ulteriori profili – con la pronuncia del 4.10.2019 n. 24896, affermativa di principi, in seguito consolidatisi;

la decisione impugnata, resa il 6.6.2019, si colloca, dunque, temporalmente, tra i predetti e decisivi arresti giurisprudenziali;

solo ad abuntantiam, si osserva che, come emerge dalle stesse deduzioni di parte ricorrente, la domanda amministrativa risultava presentata l’11.7.2016 mentre il requisito sanitario è stato riconosciuto a far data dall’1.7.2017 (v., pertanto, Cass. n. 26565 del 2016 e Cass. n. 31783 del 2018, seguite da numerose pronunce di questa sesta sezione, secondo cui “il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile ad una parzialità dell’accoglimento meramente quantitativo, realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione, parziale o totale, delle spese di lite”);

sulla base delle svolte argomentazioni, il ricorso va rigettato;

non si provvede sulle spese avendo la ricorrente reso la dichiarazione di esonero prevista dall’art. 152 disp. att. c.p.c.;

sussistono, invece, i presupposti processuali per il pagamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

 

 

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